CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24851/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha escluso la contestata recidiva e rideterminato in mitius la pena, confermando la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art.496 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato e, segnatamente, dell'elemento soggettivo - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte di merito: ha dato conto degli elementi sulla scorta dei quali ha ricostruito il fatto (evidenziando non solo che l'imputato ha dichiarato false generalità agli operanti, ma che ha pure negato pure di avere con sé un documento di identità, dagli stessi invece rinvenuto all'esito di perquisizione); ha tratto dallo specifico contegno del ricorrente - in maniera congrua (non essendo stato neppure addotto un travisamento della prova: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e logica - la sussistenza del prescritto elemento soggettivo; e l'impugnazione non si confronta con tale iter, muovendo ad esso censure assertive (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i