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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01028/2023

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e ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19925 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 155/01/2021, depositata in data 20 gennaio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, indicata in epigrafe, che aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza n. 251/05/2017 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento TV5030101367/2014 con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi indebitamente dedotti, ai fini Ires, Irap e detratti ai fini Iva per l'anno 2009, in quanto ritenuti non documentati e non inerenti. -la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, confermando quanto affermato dal giudice di prime cure 1) quanto alla certezza e determinabilità dei contestati costi, ha ritenuto la spesa sostenuta dalla contribuente "per il ripristino dei silos" di cui alla fattura n. 105/2009 emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale risarcimento danni da inadempienza contrattuale per non avere provveduto la [OSCURATO:SOCIETA] alla manutenzione periodica dei silos e vasche in affitto a causa del sequestro del mosto ivi contenuto avvenuto nel 2006 con dissequestro della maggior parte di esso nel 2009) congrua e adeguatamente comprovata ai fini della deducibilità, essendovi anche una lettera raccomandata del 27/9/2008 da parte della fatturante di contestazione l'h e richiesta danni; non era, pertanto, necessaria l'ulteriore documentazione richiesta dall'Ufficio a supporto della stessa essendo sufficiente a comprovare l'operazione e il costo la sola fattura regolare, in assenza di contestazione da parte dell'Amministrazione dell'inesistenza dell'operazione fatturata e assolvimento del relativo onere probatorio; 2) quanto all'inerenza (correlata a criteri qualitativi e non quantitativi) dei contestati costi, le spese di cui alle fatture ricevute rientravano nell'attività imprenditoriale della contribuente, essendo relative (...) al risarcimento danni da inadempienza contrattuale per mancata manutenzione di silos e vasche (cespiti-beni strumentali all'attività della società); - il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso sì denuncia, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del TUIR per avere la CTR ritenuto deducibile, per quanto di interesse, il costo di cui alla fattura n. 105/2009 relativa a spese per la riparazione e ristrutturazione di vasche e silos, in quanto certo, determinabile anche alla luce della contestazione dei danni da inadempimento contrattuale da parte della fatturante società [OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata del 27.09.2008, ancorché, ai fini della deducibilità ricada sul contribuente l'onere della prova della esistenza, inerenza (sotto il profilo qualitativo e quantitativo), coerenza economica dei costi, non essendo sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata occorrendo, anche, una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre l'importo, la ragione economica della spesa; in particolare, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente considerato deducibile il costo di euro 230.000,00 di cui alla fattura n. 105 sulla fr)ase del mero documento contabile e della lettera raccomandata di [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2008 senza considerare, come dedotto in appello, la emersa differenza di importo non giustificato tra quello riportato nella fattura in questione e il totale (di euro 190.905,00) di cui alle n. 5 fatture, peraltro anche relative ad interventi avvenuti in tempi diversi, emesse dalla ditta PI-SA e prodotte dalla contribuente in sede di contraddittorio; - il motivo è infondato; - nel caso di esistenza di regolare fattura deve ritenersi operante la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, con conseguente onere dell'Agenzia di fornire prova dell'indeducibilità, per non inerenza, del costo (Cass. n. 29290 del 2018; n. 7881 del 2016; n. 21446 del 2014, n. 24426 del 2013, n. 5748 del 2010).

Ciò sempre che, come reiteratamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21980 del 2015, n. 21446 del 2014, n. 24426 del 2013, n. 9108 del 2012, n. 5748 del 2010), sia in tema di imposizione diretta che in tema di Iva, la fattura sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (v., anche, art. 226 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006); -questa Corte ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo; per conseguenza l'amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21446, e da ultimo, Cass. 211 del 2018).

In tema di Iva, la Corte di giustizia (con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 - [OSCURATO:PERSONA] e Turísticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira), seguita dalla giurisprudenza interna (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23384), nell'esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'Iva.

Senz'altro, ha aggiunto la Corte, l'amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'Iva l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta (Cass., sez. 5, n. 30350 del 23/11/2018; Cass. 33295 del 2021; Cass., sez. 6-5, n. 25269 del 2022); - quanto all'inerenza dei costi, questa Corte ha precisato che in tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (Sez. 5, Sentenza n. 2224 del 02/02/2021); in particolare, in tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi, l'onere inerente all'attività d'impresa è quello che appartiene all'ambito aziendale ed al corretto esercizio dell'impresa stessa e, quindi, sostenuto in funzione o in ragione dell'attività imprenditoriale, risultando del tutto ininfluente, sul giudizio di inerenza, la natura del fatto che ha provocato la diminuzione patrimoniale - sia che questa derivi da atto illecito compiuto in assenza di un obbligo giuridico (cd. responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), sia che derivi da attività lecita e concretamente riferibile alla realtà aziendale (cd. responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.) - imponendosi in ogni caso un'indagine sull'appartenenza all'attività produttiva dell'evento generatore del decremento che viene in considerazione dal punto di vista fiscale (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31930 del 05/11/2021); -nella sentenza impugnata, la CTR ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, in quanto - a fronte della contestazione della indeducibilità del costo di euro 230.000,00 (per quanto ancora di interesse) di cui alla fattura n. 105/2009 relativa a spese per la riparazione e ristrutturazione di vasche e silos per incertezza, indeterminatezza e difetto di inerenza (v. sentenza impugnata pag. 1)- ha ritenuto - con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità- "congrua e comprovata adeguatamente" detta spesa (quale risarcimento danni da inadempienza contrattuale per non avere la [OSCURATO:SOCIETA] provveduto alla manutenzione periodica dei silos e vasche in affitto a causa del sequestro del mosto ivi contenuto avvenuto nel 2006 con dissequestro della maggior parte di esso nel 2009) in considerazione della regolarità della fattura ("essendo pienamente sufficiente ed adeguata a comprovare l'operazione e il costo anche la sola fattura regolare") con conseguente operatività della presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato; peraltro, quale ulteriore documento a supporto della spesa di cui alla detta fattura, il giudice di appello, ha fatto riferimento anche alla prodotta lettera raccomandata del 27.9.2008 da parte di [OSCURATO:PERSONA] di contestazione e richiesta di danni; ugualmente quanto all'inerenza della spesa, intesa in termini qualitativi, la CTR, in ossequio ai richiamati principi, ha ritenuto le spese documentate dalle fatture ricevute rientranti nell'attività imprenditoriale "essendo relative (...) al risarcimento danni da inadempienza contrattuale per mancata manutenzione di silos e vasche (cespiti-beni strumentali all'attività della società)"; - -in conclusione, il ricorso va rigettato; - nullaWCITle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta la società contribuente intimata; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19925 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 155/01/2021, depositata in data 20 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, indicata in epigrafe, che aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza n. 251/05/2017 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento TV5030101367/2014 con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi indebitamente dedotti, ai fini Ires, Irap e detratti ai fini Iva per l'anno 2009, in quanto ritenuti non documentati e non inerenti. -la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, confermando quanto affermato dal giudice di prime cure 1) quanto alla certezza e determinabilità dei contestati costi, ha ritenuto la spesa sostenuta dalla contribuente "per il ripristino dei silos" di cui alla fattura n. 105/2009 emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale risarcimento danni da inadempienza contrattuale per non avere provveduto la [OSCURATO:SOCIETA] alla manutenzione periodica dei silos e vasche in affitto a causa del sequestro del mosto ivi contenuto avvenuto nel 2006 con dissequestro della maggior parte di esso nel 2009) congrua e adeguatamente comprovata ai fini della deducibilità, essendovi anche una lettera raccomandata del 27/9/2008 da parte della fatturante di contestazione l'h e richiesta danni; non era, pertanto, necessaria l'ulteriore documentazione richiesta dall'Ufficio a supporto della stessa essendo sufficiente a comprovare l'operazione e il costo la sola fattura regolare, in assenza di contestazione da parte dell'Amministrazione dell'inesistenza dell'operazione fatturata e assolvimento del relativo onere probatorio; 2) quanto all'inerenza (correlata a criteri qualitativi e non quantitativi) dei contestati costi, le spese di cui alle fatture ricevute rientravano nell'attività imprenditoriale della contribuente, essendo relative (...) al risarcimento danni da inadempienza contrattuale per mancata manutenzione di silos e vasche (cespiti-beni strumentali all'attività della società); - il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso sì denuncia, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del TUIR per avere la CTR ritenuto deducibile, per quanto di interesse, il costo di cui alla fattura n. 105/2009 relativa a spese per la riparazione e ristrutturazione di vasche e silos, in quanto certo, determinabile anche alla luce della contestazione dei danni da inadempimento contrattuale da parte della fatturante società [OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata del 27.09.2008, ancorché, ai fini della deducibilità ricada sul contribuente l'onere della prova della esistenza, inerenza (sotto il profilo qualitativo e quantitativo), coerenza economica dei costi, non essendo sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata occorrendo, anche, una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre l'importo, la ragione economica della spesa; in particolare, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente considerato deducibile il costo di euro 230.000,00 di cui alla fattura n. 105 sulla fr)ase del mero documento contabile e della lettera raccomandata di [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2008 senza considerare, come dedotto in appello, la emersa differenza di importo non giustificato tra quello riportato nella fattura in questione e il totale (di euro 190.905,00) di cui alle n. 5 fatture, peraltro anche relative ad interventi avvenuti in tempi diversi, emesse dalla ditta PI-SA e prodotte dalla contribuente in sede di contraddittorio; - il motivo è infondato; - nel caso di esistenza di regolare fattura deve ritenersi operante la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, con conseguente onere dell'Agenzia di fornire prova dell'indeducibilità, per non inerenza, del costo (Cass. n. 29290 del 2018; n. 7881 del 2016; n. 21446 del 2014, n. 24426 del 2013, n. 5748 del 2010). Ciò sempre che, come reiteratamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21980 del 2015, n. 21446 del 2014, n. 24426 del 2013, n. 9108 del 2012, n. 5748 del 2010), sia in tema di imposizione diretta che in tema di Iva, la fattura sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (v., anche, art. 226 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006); -questa Corte ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo; per conseguenza l'amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21446, e da ultimo, Cass. 211 del 2018). In tema di Iva, la Corte di giustizia (con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 - [OSCURATO:PERSONA] e Turísticos SA c. [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira), seguita dalla giurisprudenza interna (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23384), nell'esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'Iva. Senz'altro, ha aggiunto la Corte, l'amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'Iva l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta (Cass., sez. 5, n. 30350 del 23/11/2018; Cass. 33295 del 2021; Cass., sez. 6-5, n. 25269 del 2022); - quanto all'inerenza dei costi, questa Corte ha precisato che in tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (Sez. 5, Sentenza n. 2224 del 02/02/2021); in particolare, in tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi, l'onere inerente all'attività d'impresa è quello che appartiene all'ambito aziendale ed al corretto esercizio dell'impresa stessa e, quindi, sostenuto in funzione o in ragione dell'attività imprenditoriale, risultando del tutto ininfluente, sul giudizio di inerenza, la natura del fatto che ha provocato la diminuzione patrimoniale - sia che questa derivi da atto illecito compiuto in assenza di un obbligo giuridico (cd. responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), sia che derivi da attività lecita e concretamente riferibile alla realtà aziendale (cd. responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.) - imponendosi in ogni caso un'indagine sull'appartenenza all'attività produttiva dell'evento generatore del decremento che viene in considerazione dal punto di vista fiscale (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31930 del 05/11/2021); -nella sentenza impugnata, la CTR ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, in quanto - a fronte della contestazione della indeducibilità del costo di euro 230.000,00 (per quanto ancora di interesse) di cui alla fattura n. 105/2009 relativa a spese per la riparazione e ristrutturazione di vasche e silos per incertezza, indeterminatezza e difetto di inerenza (v. sentenza impugnata pag. 1)- ha ritenuto - con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità- "congrua e comprovata adeguatamente" detta spesa (quale risarcimento danni da inadempienza contrattuale per non avere la [OSCURATO:SOCIETA] provveduto alla manutenzione periodica dei silos e vasche in affitto a causa del sequestro del mosto ivi contenuto avvenuto nel 2006 con dissequestro della maggior parte di esso nel 2009) in considerazione della regolarità della fattura ("essendo pienamente sufficiente ed adeguata a comprovare l'operazione e il costo anche la sola fattura regolare") con conseguente operatività della presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato; peraltro, quale ulteriore documento a supporto della spesa di cui alla detta fattura, il giudice di appello, ha fatto riferimento anche alla prodotta lettera raccomandata del 27.9.2008 da parte di [OSCURATO:PERSONA] di contestazione e richiesta di danni; ugualmente quanto all'inerenza della spesa, intesa in termini qualitativi, la CTR, in ossequio ai richiamati principi, ha ritenuto le spese documentate dalle fatture ricevute rientranti nell'attività imprenditoriale "essendo relative (...) al risarcimento danni da inadempienza contrattuale per mancata manutenzione di silos e vasche (cespiti-beni strumentali all'attività della società)"; - -in conclusione, il ricorso va rigettato; - nullaWCITle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta la società contribuente intimata; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
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