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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05465/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che la Corte di appello di Milano, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato - con la sola esclusione dell'aggravante della transnazionalità - il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente in ordine al delitto ex art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere dedita a far ottenere a cittadini cinesi il permesso di soggiorno, mediante la celebrazione di matrimoni fittizi con cittadini italiani), evidenziando il suo ruolo di stretto collaboratore del promotore del medesimo sodalizio e, in particolare, la sua attività di procacciamento di soggetti di nazionalità italiana disposti a contrarre i suddetti matrimoni combinati; Rilevato, altresì, che la Corte territoriale ha confermato, in modo congruo e non contraddittorio, la contestata recidiva alla luce dei numerosi precedenti penali precedenti e anche successivi ai fatti oggetto del presente procedimento, nonché della persistenza nel commettere atti illeciti, ritenuti indici di una maggiore capacità criminale dell'imputato; Considerato che il condannato - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - in realtà chiede una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che la Corte di appello di Milano, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato - con la sola esclusione dell'aggravante della transnazionalità - il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente in ordine al delitto ex art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere dedita a far ottenere a cittadini cinesi il permesso di soggiorno, mediante la celebrazione di matrimoni fittizi con cittadini italiani), evidenziando il suo ruolo di stretto collaboratore del promotore del medesimo sodalizio e, in particolare, la sua attività di procacciamento di soggetti di nazionalità italiana disposti a contrarre i suddetti matrimoni combinati; Rilevato, altresì, che la Corte territoriale ha confermato, in modo congruo e non contraddittorio, la contestata recidiva alla luce dei numerosi precedenti penali precedenti e anche successivi ai fatti oggetto del presente procedimento, nonché della persistenza nel commettere atti illeciti, ritenuti indici di una maggiore capacità criminale dell'imputato; Considerato che il condannato - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - in realtà chiede una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio
Sentenza Cassazione n. 05465/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris