Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 29/1982

ECLI:IT:COST:1982:29
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso dei due procedimenti penali riuniti - a carico rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] ed altri quattro imputati dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 14 (estranei alle forze armate dello Stato) e 182 (attività sediziosa) c.p.m.p., 266, n. 1, cod. pen. (istigazione di militari a disobbedire alle leggi); e di [OSCURATO:PERSONA] ed altri imputati del reato di cui agli artt. 595, 110, 112, n. 1, cod. pen. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) - il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza pronunciata all'udienza 1 dicembre 1976, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p., sollevata dal P.M. in riferimento agli artt. 3, 21, 52, cpv., della Costituzione; e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. pen., sollevata dai difensori degli imputati, in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 279 del 12 ottobre 1977.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 16 giugno 1977, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate. : Le questioni come proposte nell'ordinanza di rinvio sono inammissibili.

La specificazione della fattispecie concreta, che consenta di determinare l'oggetto del giudizio di costituzionalità, è essenziale nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, dovendo questa Corte giudicare se la norma, della cui legittimità costituzionale si dubita, sia applicabile dal giudice per la tutela del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo o sia invece estranea al thema decidendum (sentenze nn. 45 e 60 del 1972; n. 44 del 1975; nn. 49 e 134 del 1980; nn. 119, 178 e 180 del 1981).

L'ordinanza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] omette qualsiasi precisazione in proposito e fa riferimento, per quanto concerne le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p., alla requisitoria del pubblico ministero da ritenere "integralmente riportata e trascritta".

Anche a prescindere da ogni considerazione sulla motivazione "per relationem" la stessa requisitoria del P.M. si limita, senza in alcun modo riferirsi alla fattispecie concreta, ad enunciare i motivi per i quali ritiene, in astratto, gli artt. 14 e 182 in contrasto con gli artt. 3, 21, 52 cpv. della Costituzione.

Qualsiasi precisazione della fattispecie concreta manca anche nella parte dell'ordinanza di rinvio concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. pen. in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione, sollevata dai difensori degli imputati all'udienza 1 dicembre 1975 senza neppure indicare gli elementi di fatto.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3, 21, 52 cpv. della Costituzione, e dell'art. 266 cod. pen., in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione, proposte dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso dei due procedimenti penali riuniti - a carico rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] ed altri quattro imputati dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 14 (estranei alle forze armate dello Stato) e 182 (attività sediziosa) c.p.m.p., 266, n. 1, cod. pen. (istigazione di militari a disobbedire alle leggi); e di [OSCURATO:PERSONA] ed altri imputati del reato di cui agli artt. 595, 110, 112, n. 1, cod. pen. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) - il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza pronunciata all'udienza 1 dicembre 1976, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p., sollevata dal P.M. in riferimento agli artt. 3, 21, 52, cpv., della Costituzione; e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. pen., sollevata dai difensori degli imputati, in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione. L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 279 del 12 ottobre 1977. Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 16 giugno 1977, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate. : Le questioni come proposte nell'ordinanza di rinvio sono inammissibili. La specificazione della fattispecie concreta, che consenta di determinare l'oggetto del giudizio di costituzionalità, è essenziale nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, dovendo questa Corte giudicare se la norma, della cui legittimità costituzionale si dubita, sia applicabile dal giudice per la tutela del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo o sia invece estranea al thema decidendum (sentenze nn. 45 e 60 del 1972; n. 44 del 1975; nn. 49 e 134 del 1980; nn. 119, 178 e 180 del 1981). L'ordinanza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] omette qualsiasi precisazione in proposito e fa riferimento, per quanto concerne le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p., alla requisitoria del pubblico ministero da ritenere "integralmente riportata e trascritta". Anche a prescindere da ogni considerazione sulla motivazione "per relationem" la stessa requisitoria del P.M. si limita, senza in alcun modo riferirsi alla fattispecie concreta, ad enunciare i motivi per i quali ritiene, in astratto, gli artt. 14 e 182 in contrasto con gli artt. 3, 21, 52 cpv. della Costituzione. Qualsiasi precisazione della fattispecie concreta manca anche nella parte dell'ordinanza di rinvio concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. pen. in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione, sollevata dai difensori degli imputati all'udienza 1 dicembre 1975 senza neppure indicare gli elementi di fatto. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3, 21, 52 cpv. della Costituzione, e dell'art. 266 cod. pen., in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione, proposte dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 29/1982 — Fons Iuris — Fons Iuris