CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 27899/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Vicenza;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, propongonoricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 11 giugno 20206, ilgiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato, suconcorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, di reclusione ed euro 1.700,00 dimulta in relazione ai reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazionedell’art. 129 proc. pen. nonché carenza della motivazione in ordine allainsussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza diproscioglimento.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con l’unico motivo di ricorso, violazione degli artt.125 e 546 cod. proc. pen. nonché carenza della motivazione in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio.4. I ricorsi sono inammissibili in quanto generici e non consentiti.Gli invocati difetti di motivazione non sono, infatti, immediatamente evincibili daltenore dei ricorsi in quanto le difese si sono limitate alla mera declinazione diargomentazioni apodittiche, prive di un effettivo nesso critico con la sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità talegenerica denuncia di vizi motivazionali poiché essa risulta incompatibile con lecaratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice disostituirsi alla determinazione delle parti), sicché è inammissibile la denuncia dipresunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato.5. Peraltro il giudice per le indagini preliminari, nell'applicare la pena concordata,si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo, sullabase degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. eritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati,dall'altro ritenendo, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, lacongruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devolutoal giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisionidall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n.5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999,6. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]