CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10791-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,' • 2021 che la rappresenta e difende; 2250 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 69/2013 della COMM.TRIB.REG.BASILICATA, depositata il 06/03/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , con cui era induttivamente determinato il volume di affari e il relativo reddito di impresa , non avendo il contribuente presentato alcuna dichiarazione dei redditi nell'anno in questione. Inoltre l'ufficio applicava anche le sanzioni come previsto dall'artt. i e 5 del dlgs n. 471\97 . Avverso tale avviso la Finelli proponeva formale impugnazione e la ctp confermava l'accertamento emesso , ma escludeva l'applicabilità delle sanzioni ,non essendo stato arre cato pregiudizio all'azione di controllo dell'ufficio . Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate ritendo illegittimo l'esclusione delle sanzioni applicate, mentre il contribuente , costituendosi a sua volta proponeva appello incidentale dolendosi della iniquità dell'accertamento emesso . La CTr, respingeva sia l'appello principale che quello incidentale , ribadendo , per quello che qui interessa che la Finelli non avesse tenuto un comportamento contrario alla normativa. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso in cassazione , la Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile : i) Violazione e \o falsa applicazion e di legge : art i e 5 del D.Lgs 471\97 ; art 6 comma 5 bis D.LGS n. 472 \ 97 in relazione dell'art. 360 n. 3 cpc . Si costituiva il controricorrente solo formalmente, senza argomentare sul motivo del ricorso, limitandosi a richiederne il rigetto . Ragioni delta decisione Con l'unico motivo proposto la ricorrente Agenzia deduce il vizio di violazione di legge nella parte in cui la Ctr ha ritenuto che il comportamento della Finelli non fosse contrario alla normativa del settore né capace di incidere negativamente sul controllo dell'ufficio applicando in modo errato l'esimente di cui all'art. 6 comma 5 bis del DLGS n. 472 \1997 Al motivo va accolto. Nel caso in questione , il giudice ha ritenuto che il comportamento del contribuente nonostante non avesse presentato la dichiarazione dei redditi , non fosse in grado di arrecare "pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo " . Secondo la Ctr il comportamento omissivo posto in essere non abbia inciso sulla determinazione della base imponibile dell'imposta né ostacolato l'accertamento dei tributi dovuti né sul versamento del tributo . In realtà il fatto obiettivo che il contribuente non abbia presentato la dichiarazione, ha determinato ipso facto un ostacolo al controllo non a caso l'accertamento è stato emesso a distanza di anni rispetto alla scadenza della dichiarazione (l'avviso di accertamento emesso nel 2006 per dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2000) . Ciò significa che l'Agenzia proprio per il comportamento del contribuente non conforme alla legge , ed ai doveri solidaristici connessi alla sua qualità di imprendi tori, ha potuto accertare con molto ritardo la somma dovuta per la pretesa fiscale con il rischio incombente della prescrizione , a cui evidentemente tendeva tale comportamento omissivo. Inoltre , il contribuente non aveva versato il dovuto se non in parte , il che di per sé escludeva l'applicabilità dell'esimente. Tale esimente va applicata alle sole violazioni marginali, e sempre che non abbiano determinato una mancanza del versamento del tributo. Per esempio nell'ipotesi di tardiva registrazione di fatture sempre che VIVA sia stata versata nei termini di legge e che la registrazione delle fatture, al momento del controllo da parte dell'Ufficio, fosse già avvenuta. Nel caso concreto quindi , la violazione medesima ha arrecato pregiudizio all'azione di controllo se non altro per il tempo trascorso per la sua individuazione, senza che il dovuto fosse stato versato prima di tale verifica . Per la sua applicazione l'esimente di cui all'art. 6 comma 5 bis 5 dlgs n. 472 \ 97 era necessario quindi violazioni meramente formali , laddove nel caso non solo ha arrecato in concreto pregiudizio all'esercizio delle operazioni di controllo e, al contempo, ha inciso sulla determinazione della base imponibile dell'imposta individuata con molto ritardo e sul versamento del tributo. In altri termini la esimente in esame non può mai trovare applicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione con conseguente mancato versamenti dell'imposta. E' evidente, pertanto, che, ai fini dell'irrogazione della sanzione in esame, non rileva il fatto che l'imposta possa essere individuata con il controllo , quanto che comunque tale controllo è stato ostacolato e reso più difficile proprio dalla mancata presentazione, tanto più che in tal caso manca il versamento dell'imposta effettivamente dovuta, atteso che il pagamento deve corrispondere al dato indicato nella stessa dichiarazione. Nel caso la Commissione tributaria Regionale , ha in definitiva eluso l'applicazione della normativa sulle sanzioni Pertanto la sentenza impugnata va cassata, avendo applicato una esimente al di fuori dei limiti di legge, e non occorrendo ulteriore accertamento , risultando per tabulas la mancata presentazione della dichiarazione fiscale , che di per sé ha determinato il pregiudizio per il controllo, il che postula la legittimità della sanzione applicata dalla Agenzia, va confermato sul punto l'accertamento emesso. Nel caso poiché su tale esimente non si è ancora formata una giurisprudenza costante, appare opportuno compensare le spese di tutti i gradi. P. Q.M La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito dichiara dovute le sanzioni come indicato nell'accertamento impugnato Compensa le spese di ogni fase e grado . Roma al 3 2021 Il president