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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02135/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle prove ed il vizio di motivazione per travisamento in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di estorsione, non sono deducibili per come prospettati; che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). che la doglianza, dunque, può essere esaminata esclusivamente sotto l'aspetto del vizio motivazionale dedotto sotto il profilo del travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame e dal testimone Messina, tuttavia non scrutinabile sia perché al ricorso non sono allegati i relativi verbali, così precludendo al giudice di legittimità il loro esame diretto, necessario per la verifica del dedotto errore "sul significante", sia perché nulla è dedotto in ordine alla idoneità dell'asserito travisamento a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, senza contare che nella motivazione della sentenza impugnata non vi è alcun richiamo alla testimonianza resa da Messina; che di fatto il ricorrente invoca in questa sede una non consentita rivisitazione del compendio probatorio, adeguatamente valutato dalla Corte di appello (pagina 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di reato nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., in parte non è consentito e, per altra parte, è manifestamente infondato; che il prospettato vulnus motivazionale non è deducibile avuto riguardo, al principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, quanto alla dedotta violazione di legge, si tratta di censura ictu ocull immeritevole di accoglimento avendo il collegio di merito evidenziato che l'asserito credito vantato dall'imputato nei confronti della persona offesa era privo di riscontro documentale; considerato che anche l'ulteriore censura proposta nel terzo motivo di ricorso, con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondata avendo la Corte di appello - con valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità- escluso la tenuità del danno patrimoniale in ragione della consistenza intrinseca della somma di denaro versata dalla persona offesa a seguito dell'azione estorsiva (1.000,00 euro); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle prove ed il vizio di motivazione per travisamento in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di estorsione, non sono deducibili per come prospettati; che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). che la doglianza, dunque, può essere esaminata esclusivamente sotto l'aspetto del vizio motivazionale dedotto sotto il profilo del travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame e dal testimone Messina, tuttavia non scrutinabile sia perché al ricorso non sono allegati i relativi verbali, così precludendo al giudice di legittimità il loro esame diretto, necessario per la verifica del dedotto errore "sul significante", sia perché nulla è dedotto in ordine alla idoneità dell'asserito travisamento a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, senza contare che nella motivazione della sentenza impugnata non vi è alcun richiamo alla testimonianza resa da Messina; che di fatto il ricorrente invoca in questa sede una non consentita rivisitazione del compendio probatorio, adeguatamente valutato dalla Corte di appello (pagina 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di reato nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., in parte non è consentito e, per altra parte, è manifestamente infondato; che il prospettato vulnus motivazionale non è deducibile avuto riguardo, al principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, quanto alla dedotta violazione di legge, si tratta di censura ictu ocull immeritevole di accoglimento avendo il collegio di merito evidenziato che l'asserito credito vantato dall'imputato nei confronti della persona offesa era privo di riscontro documentale; considerato che anche l'ulteriore censura proposta nel terzo motivo di ricorso, con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondata avendo la Corte di appello - con valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità- escluso la tenuità del danno patrimoniale in ragione della consistenza intrinseca della somma di denaro versata dalla persona offesa a seguito dell'azione estorsiva (1.000,00 euro); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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