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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 agosto 1969

Cassazione n. 09616/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2/8/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1973 avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 2/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte con le quali il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano il vizio di violazione di legge processuale per non essere stato loro notificato il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, presso il domicilio eletto e per l'omessa risposta della Corte di appello in merito a detta eccezione sollevata con le conclusioni, è fondato.

Considerato, infatti, che in calce all'atto di appello del 27/1/2023, gli imputati avevano dichiarato di eleggere domicilio, ai fini delle notifiche, presso la loro residenza in Prato via di Gabbiana n. 1/4, mentre la notifica del decreto di citazione in appello avveniva, in assenza dei presupposti, ai sensi del comma 4 dell'art. 161 c.p.p., presso l'indirizzo PEC del difensore di fiducia: avv. [OSCURATO:PERSONA] pa no; ritenuto che ricorre nel caso di specie una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, Rv. 274183; Sez. 5,n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810); considerato che l'eccezione era stata ritualmente sollevata dal difensore nelle conclusioni rassegnate in vista dell'udienza in camera di consiglio ex art. 23 bis L. 176/2020, del 2/10/2023, senza che la Corte di merito decidesse sul punto; considerato che l'accoglimento del primo motivo dispiega effetto assorbente rispetto ai successivi; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

Roma, 2/2/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] jBelani [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2/8/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1973 avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 2/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte con le quali il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano il vizio di violazione di legge processuale per non essere stato loro notificato il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, presso il domicilio eletto e per l'omessa risposta della Corte di appello in merito a detta eccezione sollevata con le conclusioni, è fondato. Considerato, infatti, che in calce all'atto di appello del 27/1/2023, gli imputati avevano dichiarato di eleggere domicilio, ai fini delle notifiche, presso la loro residenza in Prato via di Gabbiana n. 1/4, mentre la notifica del decreto di citazione in appello avveniva, in assenza dei presupposti, ai sensi del comma 4 dell'art. 161 c.p.p., presso l'indirizzo PEC del difensore di fiducia: avv. [OSCURATO:PERSONA] pa no; ritenuto che ricorre nel caso di specie una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, Rv. 274183; Sez. 5,n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810); considerato che l'eccezione era stata ritualmente sollevata dal difensore nelle conclusioni rassegnate in vista dell'udienza in camera di consiglio ex art. 23 bis L. 176/2020, del 2/10/2023, senza che la Corte di merito decidesse sul punto; considerato che l'accoglimento del primo motivo dispiega effetto assorbente rispetto ai successivi; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Roma, 2/2/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] jBelani [OSCURATO:PERSONA]
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