CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26847/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MONZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato, dinanzi al Tribunale di Monza, richiesta diapplicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen. in relazione: a) al decreto penale emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Rovigo in data 13 settembre 2021, recante condannaalla pena di 4.500,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.,commesso in Adria il 13 novembre 2019 (n. 1 del casellario); b) alla sentenza delTribunale di Rovigo del 21 marzo 2022, di condanna alla pena di otto mesi equindici giorni di reclusione e di 350,00 euro di multa per il reato di cui agli artt.81 e 493-ter cod. pen., commesso in Adria dal 19 marzo 2019 al 4 aprile 2019 (n.2 del casellario); c) al decreto penale emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Rovigo in data 22 agosto 2022, recante condanna alla pena di6.750,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso in Adriail 6 gennaio 2020 (n. 3 del casellario); d) alla sentenza del Tribunale di Rovigodell’11 dicembre 2023, di condanna alla pena di nove mesi di reclusione e di150,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso in Adriail 22 settembre 2019 (n. 5 del casellario); e) alla sentenza del Tribunale di Monzadel 20 settembre 2024, di condanna alla pena di nove mesi di reclusione e di150,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso in Monzail 13 settembre 2019 (n. 6 del casellario).Con la medesima istanza era stato, altresì, chiesto il riconoscimento deibenefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 671, comma 3,cod. proc. pen.1.1. Con ordinanza del 4 luglio 2025, il Tribunale di Monza, in funzione digiudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reatioggetto dei provvedimenti di cui ai nn. 1, 3, 5 e 6 del casellario, escludendone,invece, la configurabilità con riferimento al reato di cui alla sentenza indicata al n.2 del medesimo casellario. Individuato quale reato più grave quello oggetto dellasentenza iscritta al n. 6 del casellario, il Tribunale aveva determinato, per ciascunodei residui-reati satellite, l’aumento di pena in tre mesi di reclusione e 50,00 eurodi multa, pervenendo così alla determinazione della pena complessiva di un annoe sei mesi reclusione e di 300,00 euro di multa. Nessuna statuizione era stata,infine, adottata in relazione alla richiesta concessione dei benefici dellasospensione condizionale della pena e della non menzione.1.2. Con sentenza n. 41550 in data 11 dicembre 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò l’ordinanza impugnata, rilevando che ladeterminazione degli aumenti di pena risultava priva di adeguata motivazione, inviolazione dei principi affermata dalla giurisprudenza di legittimità in tema diobbligo motivazionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio in sedeesecutiva. Inoltre, gli aumenti di pena relativi ai titoli indicati ai nn. 1 e 3 delcasellario si ponevano in contrasto con l’art. 671, comma 2, cod. proc. pen.,disposizione che vieta, in caso di riconoscimento della continuazione in executivis,la rideterminazione della pena in misura superiore alla somma di quelle inflitte insede di cognizione per i medesimi reati. Dunque, il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbedovuto procedere a una nuova determinazione degli aumenti riferiti ai predettititoli, riconducendoli entro i limiti derivanti dalle pene irrogate in sede di cognizionee mediante sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.Quanto alla richiesta di concessione dei benefici della sospensione condizionaledella pena e della non menzione, la sentenza rescindente demandò al [OSCURATO:PERSONA] dirinvio la relativa valutazione, subordinatamente all’esito del nuovo computo dellapena e alla verifica del mancato superamento del limite di due anni di reclusioneprevisto dalla legge.1.3. Con ordinanza del 12 marzo 2026, decidendo in sede di rinvio, il [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ribadito il riconoscimento delvincolo della continuazione tra i reati oggetto dei titoli già ritenuti avvinti dalmedesimo disegno criminoso e, al contempo, ha escluso la configurabilità dellacontinuazione con riguardo ai fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Rovigodel 21 marzo 2022 (n. 2 del casellario). Ha confermato, altresì, l’individuazione,quale reato più grave, di quello oggetto della sentenza del Tribunale di Monza del20 settembre 2024 (n. 6 del casellario), con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannatoalla pena di nove mesi di reclusione e di 150,00 euro di multa, e ha determinato,per ciascuno dei reati-satellite di cui ai nn. 1, 3 e 5 del casellario, l’aumento per lacontinuazione nella misura di un mese e quindici giorni di reclusione, ritenendo talifatti «equiparabili in termini di gravità sostanziale, attenendo a condotte analogheper titolo, modalità di commissione ed entità del danno patrimoniale arrecato».Ha, inoltre, disposto che, con riferimento ai reati definiti con decreto penale dicondanna (nn. 1 e 3 del casellario), l’aumento di pena fosse convertito, medianteapplicazione della medesima quota giornaliera di euro 75,00 individuata in sede dicognizione, nella pena pecuniaria di euro 3.375,00 di multa per ciascun titolo;quanto al reato di cui al n. 5 del casellario, ha stabilito che l’aumento riguardasse,oltre alla pena detentiva, anche la pena pecuniaria, nella misura di 50,00 euro dimulta.Per l’effetto, la pena complessiva inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è stata rideterminata,ai sensi dell’art. 81, cpv., cod. pen., in dieci mesi e quindici giorni di reclusione e6.950 euro di multa. Ancora una volta, nulla è stato disposto in ordine alla richiestadi concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della nonmenzione della condanna.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dirinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) e c), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 81,secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la violazione dell’art.125 cod. proc. pen. Il Tribunale di Monza avrebbe omesso di pronunciarsi sullarichiesta di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena edella non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, senzasvolgere alcuna valutazione sul punto. Tali benefici avrebbero potuto esserericonosciuti in considerazione della pena complessiva risultante dall’applicazionedella disciplina della continuazione, pari a un anno e sette mesi di reclusione e a7.300,00 euro di multa e, pertanto, contenuta entro i limiti previsti dalla legge.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 81, secondocomma, cod. pen., 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. e 459 cod.proc. pen., in relazione alla determinazione degli aumenti di pena riferiti ai reatisatellite oggetto dei decreti penali emessi dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Rovigo indicati ai nn. 1 e 3 del casellario. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzionenon avrebbe tenuto conto del fatto che, con riferimento ai predetti reati, definitimediante il procedimento per decreto, la determinazione dell’aumento di pena perla continuazione avrebbe dovuto essere effettuata tenendo conto della riduzionedi pena conseguente al rito monitorio, applicata in sede di cognizione nella misuradella metà. Ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, qualora venga riconosciuta la continuazione tra unreato giudicato con rito ordinario e reati satellite definiti mediante riti alternativi,quali il patteggiamento, il giudizio abbreviato e, per quanto qui rileva, ilprocedimento per decreto, l’aumento di pena riferibile ai reati-satellite deve essereassoggettato alla medesima riduzione premiale correlata al rito con il quale essisono stati definiti. Pertanto, il Tribunale, dopo aver ritenuto i reati di cui ai nn. 1,3 e 5 del casellario equivalenti sotto il profilo della gravità, avrebbe dovutodeterminare gli aumenti relativi ai reati giudicati con decreto penale applicando lariduzione della metà prevista dal rito monitorio e quantificando,conseguentemente, per ciascuno di essi, un aumento pari a giorni ventitré direclusione, in luogo di quello concretamente applicato.3. Con requisitoria scritta in data 14 maggio 2026 il Procuratore generalepresso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.2. Muovendo, secondo l’ordine logico delle questioni, dall’esame del secondomotivo di ricorso, le censure difensive sono fondate.2.1. Va premesso che, in caso di riconoscimento della continuazione inexecutivis tra reati giudicati con rito ordinario e reati definiti con giudizioabbreviato, la riduzione di un terzo della pena prevista dall’art. 442, comma 2,cod. proc. pen. deve essere applicata soltanto con riferimento a questi ultimi, sianoessi individuati come reati-satellite ovvero come violazioni più gravi (Sez. U, n.35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 - 01). In tali ipotesi, il giudice devedare atto, in motivazione, di aver tenuto conto della riduzione correlata al rito, laquale, essendo aritmeticamente predeterminata, non richiede alcuna specificagiustificazione in ordine al quantum (cfr. Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, Rv.281617 - 01; Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 - 01; Sez. 1,n. 5480 del 13/01/2010, Perrone, Rv. 245915 - 01; Sez. 5, n. 11874 del06/10/2000, Ruggiero, Rv. 218574 - 01).2.2. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla richiesta diriconoscimento della continuazione tra reati definiti mediante applicazione dellapena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., e reati giudicaticon rito ordinario ovvero con giudizio abbreviato.In un primo momento, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che ilgiudice, nel determinare l’aumento di pena per il reato oggetto di sentenza dipatteggiamento, non dovesse applicare la riduzione prevista dall’art. 444 cod.proc. pen., sul rilievo che la richiesta di rideterminazione della pena, formulata insede di cognizione o in executivis, comportasse la caducazione dell’interopregresso accordo relativo al reato-satellite (Sez. 1, n. 12136 del 19/10/2018,dep. 2019, Lauretta, Rv. 275056 - 01; Sez. 5, n. 6789 del 03/12/2019, dep. 2020,Bulgaru, Rv. 278741 - 01).Tale orientamento è stato, tuttavia, superato da un più recente indirizzointerpretativo, ormai consolidato, secondo cui, in caso di applicazione dellacontinuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario e un reatooggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica,deve tenere conto della riduzione concessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.Ne consegue che, ove ritenga più grave il reato definito con rito speciale, deveporre a base del calcolo la pena già ridotta; ove, invece, lo qualifichi come reato-satellite, deve commisurare il relativo aumento alla pena determinata in sede dicognizione, comprensiva della riduzione premiale (Sez. 1, n. 21808 del07/07/2020, Terranova, Rv. 280643 - 01; Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021,Dinari, Rv. 281679 - 01).Nel medesimo senso, si è affermato che, in caso di riconoscimento dellacontinuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato e unreato definito mediante patteggiamento, il giudice deve tenere conto, ai finidell’individuazione della violazione più grave, delle pene concretamente inflittedalle due sentenze, comprensive delle riduzioni operate per i rispettivi riti premiali(Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Cirillo, Rv. 287893 - 01).2.3. Come correttamente osservato dal Procuratore generale nella requisitoriascritta, non vi sono ragioni per non estendere tali principi anche ai reati definitimediante procedimento per decreto.L’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. contempla espressamente l’applicazionedella continuazione, in sede esecutiva, non soltanto in presenza di più sentenzeirrevocabili, ma anche nel caso di più decreti penali irrevocabili pronunciati inprocedimenti distinti contro la stessa persona. Deve, pertanto, ritenersi che, anchein tali ipotesi, il giudice dell’esecuzione, una volta riconosciuta la continuazione,sia tenuto ad applicare, con riferimento ai reati oggetto di decreto penale dicondanna, la riduzione di pena prevista dall’art. 459, comma 2, cod. proc. pen.Anche rispetto al procedimento per decreto ricorre, infatti, la medesima ratiosottesa alla disciplina degli altri riti alternativi, consistente, da un lato, nel favorper l’accesso all’istituto della continuazione, ispirato a esigenze di un trattamentosanzionatorio più favorevole al condannato; e, dall’altro, nell’esigenza diincentivare il ricorso a forme procedimentali alternative al dibattimento medianteil riconoscimento della riduzione di pena prevista dalla legge.Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «In caso diapplicazione della continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con ritoordinario e un reato oggetto di decreto penale di condanna, il giudice, neldeterminare la pena unica, deve applicare, con riferimento a quest’ultimo, lariduzione prevista dall’art. 459 cod. proc. pen., dando conto in motivazione diaverne tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio».3. Quanto al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che la sentenzarescindente aveva espressamente demandato al [OSCURATO:PERSONA] del rinvio la valutazionein ordine alla concessione dei benefici di legge, individuati nella sospensionecondizionale della pena e nella non menzione della condanna nel certificato delcasellario giudiziale, subordinatamente all’esito del giudizio rescissorio e allaconseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.Nondimeno, l’ordinanza impugnata ha completamente omesso di pronunciarsisulla concedibilità di tali benefici, non procedendo ad alcuna valutazione in ordinealla loro compatibilità con la pena risultante dal nuovo computo effettuato all’esitodel riconoscimento della continuazione.Ne consegue che, anche sotto tale profilo, si impone l’annullamento delprovvedimento impugnato, affinché il Tribunale di Monza, in funzione di giudicedell’esecuzione, proceda a un nuovo esame della questione, colmando l’omessapronuncia rilevata.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto el’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alTribunale di Monza, in diversa composizione fisica, in applicazione dei principiaffermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 2013. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]