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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 ottobre 1991

Cassazione n. 20118/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 30/1/2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Bologna con cui [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.

I) Si chiede l'annullamento della sentenza per mancanza ed apparenza della motivazione e per violazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avendo i giudici di merito omesso di motivare adeguatamente, fornendo puntuale risposta a tutte le deduzioni difensive.

Emergerebbe ictu ocu/i la manifesta laconicità della motivazione, non essendo in alcun modo ricostruibile l'iter logico-motivazionale (solo apparente) seguito dai giudici ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Invero, la Corte d'appello di Bologna, anziché rispondere alle precise doglianze sollevate con l'atto di gravame, ha aderito a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, fornendo una ricostruzione dei fatti scevra da riscontri oggettivi in relazione all'effettivo ruolo svolto dal prevenuto nell'attività criminosa.

II) Si chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Bologna per inosservanza di legge penale, nonché per omessa o apparente motivazione in relazione ai commi 1 e 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, non avendo la Corte d'appello di Bologna tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 dell' 8/3/2019.

3. Il P.G., con requisitoria scritta (ex art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La vicenda in esame, a cui è necessario fare riferimento al fine di una più agevole comprensione dei motivi di ricorso, può essere così brevemente riassunta.

In data 20/6/2015, [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava sulla pubblica via, era attinto da alcuni colpi di arma da fuoco, sparati dal conducente di un'autovettura che egli aveva cercato di inseguire a piedi.

In ospedale l'uomo rivelava agli investigatori di essere stato ferito da un suo conoscente, [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso dell'udienza di convalida il Monti si avvaleva della facoltà di non rispondere, depositava però uno scritto nel quale ammetteva di avere sparato al Saggiomo. [OSCURATO:PERSONA] rivelava il movente della sparatoria: egli aveva svolto il ruolo di corriere di una partita di stupefacenti per conto del Monti e di un altro soggetto, tale "Alle" - successivamente identificato nell'odierno imputato - importando in Italia, dalla Spagna, due chili di marijuana sulla sua vettura.

Per tale incarico aveva pattuito il compenso di euro 2.600,00 che non gli erano stati versati.

Da questo inadempimento era scaturita la lite con il Monti, poi degenerata nella sparatoria.

Dichiarava di avere trattenuto due pacchetti di droga a garanzia del credito, droga successivamente rinvenuta dai carabinieri.

I giudici di merito evidenziavano come le dichiarazioni del Saggiomo fossero riscontrate dall'acclarata presenza dello Zarbo e del Monti in Spagna, alcuni giorni prima dell'arrivo del Saggiomo e dai messaggi inviati dal cellulare di quest'ultimo durante la sua permanenza in ospedale, dopo la sparatoria.

La difesa si duole del passaggio motivazionale in cui la Corte d'appello riconosce un ruolo non marginale allo Zarbo.

I giudici avrebbero trascurato di considerare che il Saggiomo aveva riferito della presenza del ricorrente in una sola occasione, allorquando egli aveva consegnato nelle mani del Monti una parte dello stupefacente.

Sostiene che i giudici avrebbero dovuto mandare assolto l'imputato, essendo gli elementi acquisiti a suo carico del tutto insufficienti: le dichiarazioni del propalante risulterebbero contraddittorie ed imprecise; la mera presenza del ricorrente nel luogo in cui era presente lo stupefacente rivela l'assenza di contributi nella realizzazione del reato.

Lamenta inoltre che le censure sollevate dalla difesa nell'atto di appello sono state del tutto trascurate dalla Corte distrettuale, che si è limitata a richiamare la motivazione espressa dal primo giudice.

I rilievi sono manifestamente infondati.

Occorre rilevare come la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, risulti adeguatamente motivata sotto ogni profilo.

In caso di c.d.

"doppia conforme" pronuncia di condanna, secondo consolidato orientamento di questa Corte, le motivazioni delle due sentenze di merito si saldano fra loro, costituendo un unico complesso argomentativo.

In tali ipotesi è consentito ai giudici di appello richiamare per relationem il contenuto della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi nel grado precedente.

E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima, sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante.

Ciò premesso, pur avendo la Corte di merito operato ampi riferimenti alla ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado, cli cui ha condiviso l'impostazione, non ha mancato di offrire puntuale risposta alle doglianze difensive.

Si è evidenziato in motivazione come il Saggiomo fosse da reputarsi del tutto attendibile: il propalante aveva deciso di collaborare subito dopo essere stato oggetto di un agguato, rendendo dichiarazioni non solo eteroac:cusatorie, ma anche autoaccusatorie.

In ordine alle contraddizioni segnalate dalla difesa, la Corte di merito non ha mancato di evidenziare come le prime dichiarazioni fossero state rese dal Saggiomo subito dopo l'agguato patito.

Pertanto, le approssimazioni ivi contenute erano del tutto giustificate dallo stato di agitazione che lo aveva comprensibilmente pervaso nel momento della prima audizione.

Si tratta di motivazione del tutto logica, non suscettibile di essere censurata in questa sede.

Deve in proposito rammentarsi come il sindacato da esperirsi in sede di legittimità sulla correttezza della motivazione debba riguardare l'esistenza di un logico apparato giustificativo, dovendo la Corte di Cassazione verificare che le argomentazioni poste a fondamento del decisum siano prive di aporie logiche, non incoerenti e compatibili con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (cfr. Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia ed altri, Rv. 229369).

La Corte di merito non ha trascurato di evidenziare come le dichiarazioni del Saggiomo risultino confortate anche da plurimi riscontri esterni: si è acclarato che lo Zarbo si fosse effettivamente recato in Spagna unitamente al Monti nel periodo corrispondente a quello indicato dal Saggiomo; dal telefono del Saggiomo partì un messaggio di risposta ad una richiesta di Zarbo dopo il ferimento.

Quanto al ruolo svolto dal ricorrente ed al contributo prestato nella vicenda in esame, la difesa trascura di considerare quanto evidenziato in motivazione circa il pagamento della prestazione di corriere svolta dal Saggiomo. [OSCURATO:PERSONA], si legge in sentenza, non solo era presente al momento della dazione dello stupefacente, ma era stato indicato dal Monti quale soggetto a cui il Saggiomo doveva rivolgersi per ottenere il saldo della illecita prestazione eseguita.

Da quanto precede si desume come la Corte distrettuale abbia efficacemente evidenziato gli elementi fattuali e le fonti probatorie da cui inferire la partecipazione del ricorrente alla vicenda criminosa de qua, di talché le deduzioni del ricorrente in ordine alle pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano del tutto prive di pregio.

Soltanto accennata nel ricorso è la doglianza riguardante la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: nel breve passaggio in cui si invoca la fattispecie della lieve entità la difesa non si confronta con la motivazione espressa in sentenza, affermando genericamente che la Corte di merito ha espresso una giustificazione apparente.

La lettura della sentenza restituisce una diversa realtà, avendo la Corte distrettuale puntualmente indicato le ragioni del diniego [cfr. paragrafo B), pag. 5 della sentenza impugnata:"considerato che lo stupefacente sequestrato al Saggiomo rappresentava una porzione di quanto importato (due chili), è logico ritenere che anche l'intero presentasse una percentuale di p.a. del 13, 61 % e così risalire al quantitativo complessivo di p.a. oggetto di importazione, vale a dire oltre 250 grammi (utile per il confezionamento di migliaia di DMS).

AI dato quantitativo di tutto rilievo ed in sé sintomatico della significativa offensività del reato per la diffusività della droga, si aggiungono le modalità organizzate della condotta di importazione, implicanti contatti con narcotrafficanti a livelli tutt'altro che marginali.

Deve, dunque, escludersi che il reato possa essere ricondotto alla meno grave ipotesi di cui ali' art.73,comma V, D.P.R. 309/901.

3. Quanto al profilo riguardante la pena si osserva: la difesa invoca in modo del tutto erroneo l'applicazione della pronuncia della Corte Cost. n. 40/19, che, come è noto, ha riguardato il comma primo dell'art. 73 dpr 309/90.

La questione dell'incidenza sul reato contestato della pronuncia di incostituzionalità n. 40 del 2019 è quindi manifestamente infondata.

Ed infatti la sentenza n. 40/2019 ha riguardato unicamente il trattamento sanzio natorio della fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, Legge stupel'acenti, inasprito per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, che prevedeva la pena edittale minima di otto anni di reclusione, anziché di anni sei di reclusione come previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272.

4. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]9saria B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 30/1/2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Bologna con cui [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Si chiede l'annullamento della sentenza per mancanza ed apparenza della motivazione e per violazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avendo i giudici di merito omesso di motivare adeguatamente, fornendo puntuale risposta a tutte le deduzioni difensive. Emergerebbe ictu ocu/i la manifesta laconicità della motivazione, non essendo in alcun modo ricostruibile l'iter logico-motivazionale (solo apparente) seguito dai giudici ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Invero, la Corte d'appello di Bologna, anziché rispondere alle precise doglianze sollevate con l'atto di gravame, ha aderito a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, fornendo una ricostruzione dei fatti scevra da riscontri oggettivi in relazione all'effettivo ruolo svolto dal prevenuto nell'attività criminosa. II) Si chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Bologna per inosservanza di legge penale, nonché per omessa o apparente motivazione in relazione ai commi 1 e 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, non avendo la Corte d'appello di Bologna tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 dell' 8/3/2019. 3. Il P.G., con requisitoria scritta (ex art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La vicenda in esame, a cui è necessario fare riferimento al fine di una più agevole comprensione dei motivi di ricorso, può essere così brevemente riassunta. In data 20/6/2015, [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava sulla pubblica via, era attinto da alcuni colpi di arma da fuoco, sparati dal conducente di un'autovettura che egli aveva cercato di inseguire a piedi. In ospedale l'uomo rivelava agli investigatori di essere stato ferito da un suo conoscente, [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso dell'udienza di convalida il Monti si avvaleva della facoltà di non rispondere, depositava però uno scritto nel quale ammetteva di avere sparato al Saggiomo. [OSCURATO:PERSONA] rivelava il movente della sparatoria: egli aveva svolto il ruolo di corriere di una partita di stupefacenti per conto del Monti e di un altro soggetto, tale "Alle" - successivamente identificato nell'odierno imputato - importando in Italia, dalla Spagna, due chili di marijuana sulla sua vettura. Per tale incarico aveva pattuito il compenso di euro 2.600,00 che non gli erano stati versati. Da questo inadempimento era scaturita la lite con il Monti, poi degenerata nella sparatoria. Dichiarava di avere trattenuto due pacchetti di droga a garanzia del credito, droga successivamente rinvenuta dai carabinieri. I giudici di merito evidenziavano come le dichiarazioni del Saggiomo fossero riscontrate dall'acclarata presenza dello Zarbo e del Monti in Spagna, alcuni giorni prima dell'arrivo del Saggiomo e dai messaggi inviati dal cellulare di quest'ultimo durante la sua permanenza in ospedale, dopo la sparatoria. La difesa si duole del passaggio motivazionale in cui la Corte d'appello riconosce un ruolo non marginale allo Zarbo. I giudici avrebbero trascurato di considerare che il Saggiomo aveva riferito della presenza del ricorrente in una sola occasione, allorquando egli aveva consegnato nelle mani del Monti una parte dello stupefacente. Sostiene che i giudici avrebbero dovuto mandare assolto l'imputato, essendo gli elementi acquisiti a suo carico del tutto insufficienti: le dichiarazioni del propalante risulterebbero contraddittorie ed imprecise; la mera presenza del ricorrente nel luogo in cui era presente lo stupefacente rivela l'assenza di contributi nella realizzazione del reato. Lamenta inoltre che le censure sollevate dalla difesa nell'atto di appello sono state del tutto trascurate dalla Corte distrettuale, che si è limitata a richiamare la motivazione espressa dal primo giudice. I rilievi sono manifestamente infondati. Occorre rilevare come la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, risulti adeguatamente motivata sotto ogni profilo. In caso di c.d. "doppia conforme" pronuncia di condanna, secondo consolidato orientamento di questa Corte, le motivazioni delle due sentenze di merito si saldano fra loro, costituendo un unico complesso argomentativo. In tali ipotesi è consentito ai giudici di appello richiamare per relationem il contenuto della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi nel grado precedente. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima, sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. Ciò premesso, pur avendo la Corte di merito operato ampi riferimenti alla ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado, cli cui ha condiviso l'impostazione, non ha mancato di offrire puntuale risposta alle doglianze difensive. Si è evidenziato in motivazione come il Saggiomo fosse da reputarsi del tutto attendibile: il propalante aveva deciso di collaborare subito dopo essere stato oggetto di un agguato, rendendo dichiarazioni non solo eteroac:cusatorie, ma anche autoaccusatorie. In ordine alle contraddizioni segnalate dalla difesa, la Corte di merito non ha mancato di evidenziare come le prime dichiarazioni fossero state rese dal Saggiomo subito dopo l'agguato patito. Pertanto, le approssimazioni ivi contenute erano del tutto giustificate dallo stato di agitazione che lo aveva comprensibilmente pervaso nel momento della prima audizione. Si tratta di motivazione del tutto logica, non suscettibile di essere censurata in questa sede. Deve in proposito rammentarsi come il sindacato da esperirsi in sede di legittimità sulla correttezza della motivazione debba riguardare l'esistenza di un logico apparato giustificativo, dovendo la Corte di Cassazione verificare che le argomentazioni poste a fondamento del decisum siano prive di aporie logiche, non incoerenti e compatibili con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (cfr. Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia ed altri, Rv. 229369). La Corte di merito non ha trascurato di evidenziare come le dichiarazioni del Saggiomo risultino confortate anche da plurimi riscontri esterni: si è acclarato che lo Zarbo si fosse effettivamente recato in Spagna unitamente al Monti nel periodo corrispondente a quello indicato dal Saggiomo; dal telefono del Saggiomo partì un messaggio di risposta ad una richiesta di Zarbo dopo il ferimento. Quanto al ruolo svolto dal ricorrente ed al contributo prestato nella vicenda in esame, la difesa trascura di considerare quanto evidenziato in motivazione circa il pagamento della prestazione di corriere svolta dal Saggiomo. [OSCURATO:PERSONA], si legge in sentenza, non solo era presente al momento della dazione dello stupefacente, ma era stato indicato dal Monti quale soggetto a cui il Saggiomo doveva rivolgersi per ottenere il saldo della illecita prestazione eseguita. Da quanto precede si desume come la Corte distrettuale abbia efficacemente evidenziato gli elementi fattuali e le fonti probatorie da cui inferire la partecipazione del ricorrente alla vicenda criminosa de qua, di talché le deduzioni del ricorrente in ordine alle pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano del tutto prive di pregio. Soltanto accennata nel ricorso è la doglianza riguardante la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: nel breve passaggio in cui si invoca la fattispecie della lieve entità la difesa non si confronta con la motivazione espressa in sentenza, affermando genericamente che la Corte di merito ha espresso una giustificazione apparente. La lettura della sentenza restituisce una diversa realtà, avendo la Corte distrettuale puntualmente indicato le ragioni del diniego [cfr. paragrafo B), pag. 5 della sentenza impugnata:"considerato che lo stupefacente sequestrato al Saggiomo rappresentava una porzione di quanto importato (due chili), è logico ritenere che anche l'intero presentasse una percentuale di p.a. del 13, 61 % e così risalire al quantitativo complessivo di p.a. oggetto di importazione, vale a dire oltre 250 grammi (utile per il confezionamento di migliaia di DMS). AI dato quantitativo di tutto rilievo ed in sé sintomatico della significativa offensività del reato per la diffusività della droga, si aggiungono le modalità organizzate della condotta di importazione, implicanti contatti con narcotrafficanti a livelli tutt'altro che marginali. Deve, dunque, escludersi che il reato possa essere ricondotto alla meno grave ipotesi di cui ali' art.73,comma V, D.P.R. 309/901. 3. Quanto al profilo riguardante la pena si osserva: la difesa invoca in modo del tutto erroneo l'applicazione della pronuncia della Corte Cost. n. 40/19, che, come è noto, ha riguardato il comma primo dell'art. 73 dpr 309/90. La questione dell'incidenza sul reato contestato della pronuncia di incostituzionalità n. 40 del 2019 è quindi manifestamente infondata. Ed infatti la sentenza n. 40/2019 ha riguardato unicamente il trattamento sanzio natorio della fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, Legge stupel'acenti, inasprito per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, che prevedeva la pena edittale minima di otto anni di reclusione, anziché di anni sei di reclusione come previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272. 4. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]9saria B
Sentenza Cassazione n. 20118/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris