Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 33902/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8913/2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresenta to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres.p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente incidentale- -contro- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -intimata- avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Palermo , n. 1515/2020, depositatail 14.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delle domande proposte dall’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]”, condannava quest’ultima al pagamento della somma di euro 1.648.191,47 a titolo d’indennità risarcitoria per l’abusiva detenzione, in difformità del titolo concessorio, per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.8.2007, della superficie demaniale marittima di mq 35.000, sita in località Addaura, relativamente alla quale era stata revocata la concessione rilasciata con atto pubblico del 1991, e per il periodo 1.7.01- 9.9.03 (data dell’intervenuto sequestro penale), della limitrofa superficie demaniale marittima di mq 4161rispetto alla quale era stata revocata la licenza annuale del 29.1.01, successivamente prorogata.

Il Tribunale rigettava invece la domanda di risarcimento dei danni per l’occupazione senza titolo per il periodo dal 16.8.03 al 19.12.08.Con sentenza del 14.10.20, la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunciando sull’appello principale della Congregazione e sull’incidentale dell’Assessorato, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda introduttiva del giudizi, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Al riguardo, la Corte osservava che: dopo aver riscontrato delle difformità, da parte della convenuta, nell’uso del bene demaniale rispetto all’oggetto del titolo concessorio, la capitaneria di Porto di Palermo aveva emesso un’ordinanza di sgombero cui faceva seguito il provvedimento di decadenza dei due titoli, notificato il 30.7.03; a seguito del rigetto, da parte del CGAS, del ricorso proposto dalla convenuta innanzi al Tar avverso il provvedimento suddetto di decadenza, l’Assessorato aveva promosso il giudizio risarcitorio in questione; la controversia in esame era strettamente connessa all’esercizio del potere autoritativo della [OSCURATO:PERSONA], in relazione al potere gestorio delle licenze demaniali, sfociato nella predetta decadenza; non era pertanto condividibile la difesa dell’Amministrazione, secondo la quale si controverteva, invece, in ordine alla condotta illecita della convenuta, consistita nell’aver utilizzato il bene demaniale in maniera difforme dalla concessione e poi omesso il rilascio del bene occupato dopo il provvedimento di decadenza, in quanto trascurava il fatto che la causa svoltasi prima del giudizio in questione aveva avuto ad oggetto proprio la pronunciata decadenza e l’ordinanza di sgombero, considerando altresì che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste quando sorgono questioni in ordine al provvedimento concessorio che investono l’azione autoritativasul rapporto amministrativo, dovendo in tal caso lo stesso giudice conoscere anche delle domande risarcitorie, a norma del combinato disposto degli artt. 7, c.5, e 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/10; era infondato l’appello incidentale in quanto l’attore, con le memoria ex art. 183 c.p.c., aveva introdotto una domanda nuova, per il periodo 16.8.03-19.12.08, per risarcimento a tito lo di occupazione senza titolo, per la seconda area , per somma ben superiore a quella chiesta in citazione, ed estendendo la domanda originaria, relativa all’indennizzo previsto dal decreto del Presidente della Regione Sicilia del26.7.94 per l’uso difforme del demanio rispetto alla concessione per il periodo sall’1.7.01 al 31.7.07 al periodo successivo al

31.8.07. L’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidato a due motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] Vocazioni resiste con controricorso, formulando ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 7, c.5, 133, c.1, dlgs. 104/2010, per aver la Corte d’appello a ffermato la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che per il periodo successivo alla decadenza dei titoli concessori la domanda risarcitoria era conseguenza del mancato rilascio delle aree oggetto di concessione, e dunque della condotta illecita che non presentava nessun nesso con l’ormai concluso rapporto amministrativo (che consisteva nell’occupazione senza titolo dell’area demaniale).

Pertanto, il ricorrente lamenta che la Corte territorialeabbia affermato che la lite in questione sarebbe strettamente connessa all’esercizio del potere autoritativo della [OSCURATO:PERSONA], ovvero del potere gestorio delle licenze demaniali, se si considera che si tratta di due diverse azioni proposte innanzi a diverse giurisdizioni, per cui il giudizio per cui è causa non costituiva il prosieguo di quello svoltosi innanzi al giudice amministrativo.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 99, 112, 183, c.p.c., per aver la Corte d’appello, sebbene avesse dichiarato il difetto di giurisdizione, rigettato l’appello incidentale del ricorrente sul capo della sentenza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta contenuta nella memoria istruttoria, ritenendo che contenesse una domanda nuova.

Al riguardo, il ricorrente esclude la ritenuta mutatio libelli, in quanto la domanda precisata nella suddetta memoria s’inseriva in modo omogeno nel thema decidendumdell’atto introduttivo del giudizio, sia perché la richiesta risarcitoria riguardava un’unica condotta illecita, sia perché nella citazione era stata fatta espressa riserva di indicare ulteriori pretese.

L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione degli artt. 7 e 133 dlgs. 104/10, per aver la Corte territoriale esaminato l’appello incidentale, pur avendo pronunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

In primo luogo, le eccezioni preliminari sollevate dalla parte controricorrente sono infondate.Quanto all’eccezione d’inammissibilità per mancata prova della notifica del ricorso, essa non è accoglibile essendo acquisita agli atti la relata di notifica, tempestivamente effettuata il 6.4.2021, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (14.10.2020).

L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienzaè parimenti destituita di fondamento.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità deimotivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integraletrascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., SU, n. 8950/2022; n. 11325/2023).

Nella specie,il ricorrente ha indicato in maniera chiara ed esaustiva i punti della sentenza oggetto d’impugnazione, indicando il contenuto degli atti richiamati a sostegno delle censure, e la loro presenza negli atti del giudizio di merito.

Il primo motivodel ricorso principale è fondato.

A norma dell’art.7, c.5, CPA, n elle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.

A norma dell’art.133, c. 1, CPA, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: …..b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Alla luce della costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - dalla quale non v'è ragi one di discostarsi - appartengono al giudice ordinario le controversie in materia di pagamento di indennità e canoni relativi a beni demaniali solamente quando le stesse abbiano un contenuto meramente patrimoniale.

E cioè solamente quando le ridette controversie «non coinvolgano la verifica dell'azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio sottostante», attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 5

I. 6 dicembre 1971 n. 1034 (Cass., Sez.

Un.n. 1848 del 2009; Cass. sez. un. n. 20749 del 2008; Cass., Sez.

Un.n. 5912 del 2008;Cass.,SU, n. 16829/17).

In materia di concessioni amministrative, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dall'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull' "an" che sul "quantum"), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.

Ne consegue che, in materia di concessione di cava, è devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O. la controversia nella quale il concessionario - sul presupposto dell'impossibilità di escavazione per motivi oggettivi -contesti la pretesa dell'amministrazione di conseguire il pagamento del canone minimo, a prescindere dalla concreta possibilità di sfruttamento della cava(Cass, SU, n. 13903/2011; Cass., SU, n. 16459/20).

Ora, nella specie, come detto, il giudizio in questione è stato promosso dopo la sentenza del CGAS di conferma della sentenza del Tar che aveva respinto il ricorso avverso i provvedimenti di decadenza dalla concessione e di sgombero emessi dal ricorrente; ne consegue che la controversia non riguarda l’esercizio dell’azione autoritativa della [OSCURATO:PERSONA], che non viene in rilievo, atteso che la causa petendi consiste nell’uso difforme dalla concessione demaniale, e nella domanda di pagamento dell’indennità, allorché il rapporto amministrativo si era ormai esaurito con la pronuncia della suddetta sentenza del CGAS.

Pertanto, non è condivisibilel’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, a tenore della quale la domanda oggetto di causa sarebbe connessa con l’esercizio del potere autoritativo dell’Ente pubblico.

D’altra parte, non è neppure applicabile alla fattispecie l’invocato art. 7 del d.lgs n. 104/2010 che contemplal a giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai fini risarcitori, in ordine alle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezionedelle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Infatti, la domanda oggetto di causa riguarda il pagamento dell’indennità, e non ha per oggetto atti e provvedimenti di concessione di beni demaniali, che costituiscono solo l’antecedente logico-temporale della causa.

Il secondo motivo è infondato.Al riguardo, l’attore, con la memoria ex art. 183 c.p.c., aveva introdotto una domanda nuova, per il periodo 16.8.03-19.12.08, chiedendo ilrisarcimento dei danni per occupazione senza titolo, per somma ben superiore aquella chiesta in citazione, di fattoestendendo la domanda originaria, relativa all’indennizzo previsto dal dprs 26.7.94 per l’uso difforme del demanio rispetto alla concessione, per i l periodo d all’1.7.01 al 31.7.07 .

La modificazione delladomanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi ), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass.,SU, n. 12310/2015; Cass., n. 30455/2023; n. 3920/2024; n. 23975/2024).

Nel caso concreto, la domanda oggetto della memoria ex art. 183 c.p.c., presenta oggetto e titolo differenti dalla domanda introduttiva del giudizio (i cui fatti costitutivi integranola fattispecie di occupazione senza titolo che da’ diritto all’indennizzo previsto dal decreto del Presidente della Regione Sicilia26.7.94 per l’uso difforme del demanio rispetto alla concessione), in relazione a fatti verificatisi successivamente al periodo d’efficacia della concessione.

Pertanto, non è corretto discorrere di una unica condotta illecita protrattasi nel tempo, venendo in rilievo fattispecie ben diverse, riguardo all’uso di beni demaniali,non connesse tra loro.

Infine, l’unico motivo del ricorso condizionato (connesso oggettivamente con il precedente motivo, avendo ad oggetto la doglianza sulla pronuncia nel merito dell’appello incidentale, una volta declinata la giurisdizione del giudice amministrativo) è da ritenere infirmato da inammissibilità sopravvenuta.

Orbene, se è vero in teoria che la pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, determinandoipso jure la caducazione del potere decisorio del giudice d’appello, avrebbe dovuto precludere og ni decisione nel merito, l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale rende la critica in questione n on più esaminabile, avendo radicalmente privato d’interesse la censura.

Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Giova rilevare che il carattere sopravvenuto della inammissibilità esclude il raddoppio del contributo unificato, non sussistendone i presupposti(Cass., SU, n. 19976/24 ; n. 31732/2018 ).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo, e dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata, nei limiti d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8913/2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresenta to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres.p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente incidentale- -contro- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -intimata- avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Palermo , n. 1515/2020, depositatail 14.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delle domande proposte dall’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]”, condannava quest’ultima al pagamento della somma di euro 1.648.191,47 a titolo d’indennità risarcitoria per l’abusiva detenzione, in difformità del titolo concessorio, per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.8.2007, della superficie demaniale marittima di mq 35.000, sita in località Addaura, relativamente alla quale era stata revocata la concessione rilasciata con atto pubblico del 1991, e per il periodo 1.7.01- 9.9.03 (data dell’intervenuto sequestro penale), della limitrofa superficie demaniale marittima di mq 4161rispetto alla quale era stata revocata la licenza annuale del 29.1.01, successivamente prorogata. Il Tribunale rigettava invece la domanda di risarcimento dei danni per l’occupazione senza titolo per il periodo dal 16.8.03 al 19.12.08.Con sentenza del 14.10.20, la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunciando sull’appello principale della Congregazione e sull’incidentale dell’Assessorato, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda introduttiva del giudizi, confermando nel resto la sentenza impugnata. Al riguardo, la Corte osservava che: dopo aver riscontrato delle difformità, da parte della convenuta, nell’uso del bene demaniale rispetto all’oggetto del titolo concessorio, la capitaneria di Porto di Palermo aveva emesso un’ordinanza di sgombero cui faceva seguito il provvedimento di decadenza dei due titoli, notificato il 30.7.03; a seguito del rigetto, da parte del CGAS, del ricorso proposto dalla convenuta innanzi al Tar avverso il provvedimento suddetto di decadenza, l’Assessorato aveva promosso il giudizio risarcitorio in questione; la controversia in esame era strettamente connessa all’esercizio del potere autoritativo della [OSCURATO:PERSONA], in relazione al potere gestorio delle licenze demaniali, sfociato nella predetta decadenza; non era pertanto condividibile la difesa dell’Amministrazione, secondo la quale si controverteva, invece, in ordine alla condotta illecita della convenuta, consistita nell’aver utilizzato il bene demaniale in maniera difforme dalla concessione e poi omesso il rilascio del bene occupato dopo il provvedimento di decadenza, in quanto trascurava il fatto che la causa svoltasi prima del giudizio in questione aveva avuto ad oggetto proprio la pronunciata decadenza e l’ordinanza di sgombero, considerando altresì che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste quando sorgono questioni in ordine al provvedimento concessorio che investono l’azione autoritativasul rapporto amministrativo, dovendo in tal caso lo stesso giudice conoscere anche delle domande risarcitorie, a norma del combinato disposto degli artt. 7, c.5, e 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/10; era infondato l’appello incidentale in quanto l’attore, con le memoria ex art. 183 c.p.c., aveva introdotto una domanda nuova, per il periodo 16.8.03-19.12.08, per risarcimento a tito lo di occupazione senza titolo, per la seconda area , per somma ben superiore a quella chiesta in citazione, ed estendendo la domanda originaria, relativa all’indennizzo previsto dal decreto del Presidente della Regione Sicilia del26.7.94 per l’uso difforme del demanio rispetto alla concessione per il periodo sall’1.7.01 al 31.7.07 al periodo successivo al 31.8.07. L’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidato a due motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] Vocazioni resiste con controricorso, formulando ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 7, c.5, 133, c.1, dlgs. 104/2010, per aver la Corte d’appello a ffermato la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che per il periodo successivo alla decadenza dei titoli concessori la domanda risarcitoria era conseguenza del mancato rilascio delle aree oggetto di concessione, e dunque della condotta illecita che non presentava nessun nesso con l’ormai concluso rapporto amministrativo (che consisteva nell’occupazione senza titolo dell’area demaniale). Pertanto, il ricorrente lamenta che la Corte territorialeabbia affermato che la lite in questione sarebbe strettamente connessa all’esercizio del potere autoritativo della [OSCURATO:PERSONA], ovvero del potere gestorio delle licenze demaniali, se si considera che si tratta di due diverse azioni proposte innanzi a diverse giurisdizioni, per cui il giudizio per cui è causa non costituiva il prosieguo di quello svoltosi innanzi al giudice amministrativo. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 99, 112, 183, c.p.c., per aver la Corte d’appello, sebbene avesse dichiarato il difetto di giurisdizione, rigettato l’appello incidentale del ricorrente sul capo della sentenza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta contenuta nella memoria istruttoria, ritenendo che contenesse una domanda nuova. Al riguardo, il ricorrente esclude la ritenuta mutatio libelli, in quanto la domanda precisata nella suddetta memoria s’inseriva in modo omogeno nel thema decidendumdell’atto introduttivo del giudizio, sia perché la richiesta risarcitoria riguardava un’unica condotta illecita, sia perché nella citazione era stata fatta espressa riserva di indicare ulteriori pretese. L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione degli artt. 7 e 133 dlgs. 104/10, per aver la Corte territoriale esaminato l’appello incidentale, pur avendo pronunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In primo luogo, le eccezioni preliminari sollevate dalla parte controricorrente sono infondate.Quanto all’eccezione d’inammissibilità per mancata prova della notifica del ricorso, essa non è accoglibile essendo acquisita agli atti la relata di notifica, tempestivamente effettuata il 6.4.2021, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (14.10.2020). L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienzaè parimenti destituita di fondamento. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità deimotivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integraletrascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., SU, n. 8950/2022; n. 11325/2023). Nella specie,il ricorrente ha indicato in maniera chiara ed esaustiva i punti della sentenza oggetto d’impugnazione, indicando il contenuto degli atti richiamati a sostegno delle censure, e la loro presenza negli atti del giudizio di merito. Il primo motivodel ricorso principale è fondato. A norma dell’art.7, c.5, CPA, n elle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi. A norma dell’art.133, c. 1, CPA, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: …..b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Alla luce della costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - dalla quale non v'è ragi one di discostarsi - appartengono al giudice ordinario le controversie in materia di pagamento di indennità e canoni relativi a beni demaniali solamente quando le stesse abbiano un contenuto meramente patrimoniale. E cioè solamente quando le ridette controversie «non coinvolgano la verifica dell'azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio sottostante», attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 5 I. 6 dicembre 1971 n. 1034 (Cass., Sez. Un.n. 1848 del 2009; Cass. sez. un. n. 20749 del 2008; Cass., Sez. Un.n. 5912 del 2008;Cass.,SU, n. 16829/17). In materia di concessioni amministrative, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dall'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull' "an" che sul "quantum"), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Ne consegue che, in materia di concessione di cava, è devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O. la controversia nella quale il concessionario - sul presupposto dell'impossibilità di escavazione per motivi oggettivi -contesti la pretesa dell'amministrazione di conseguire il pagamento del canone minimo, a prescindere dalla concreta possibilità di sfruttamento della cava(Cass, SU, n. 13903/2011; Cass., SU, n. 16459/20). Ora, nella specie, come detto, il giudizio in questione è stato promosso dopo la sentenza del CGAS di conferma della sentenza del Tar che aveva respinto il ricorso avverso i provvedimenti di decadenza dalla concessione e di sgombero emessi dal ricorrente; ne consegue che la controversia non riguarda l’esercizio dell’azione autoritativa della [OSCURATO:PERSONA], che non viene in rilievo, atteso che la causa petendi consiste nell’uso difforme dalla concessione demaniale, e nella domanda di pagamento dell’indennità, allorché il rapporto amministrativo si era ormai esaurito con la pronuncia della suddetta sentenza del CGAS. Pertanto, non è condivisibilel’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, a tenore della quale la domanda oggetto di causa sarebbe connessa con l’esercizio del potere autoritativo dell’Ente pubblico. D’altra parte, non è neppure applicabile alla fattispecie l’invocato art. 7 del d.lgs n. 104/2010 che contemplal a giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai fini risarcitori, in ordine alle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezionedelle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Infatti, la domanda oggetto di causa riguarda il pagamento dell’indennità, e non ha per oggetto atti e provvedimenti di concessione di beni demaniali, che costituiscono solo l’antecedente logico-temporale della causa. Il secondo motivo è infondato.Al riguardo, l’attore, con la memoria ex art. 183 c.p.c., aveva introdotto una domanda nuova, per il periodo 16.8.03-19.12.08, chiedendo ilrisarcimento dei danni per occupazione senza titolo, per somma ben superiore aquella chiesta in citazione, di fattoestendendo la domanda originaria, relativa all’indennizzo previsto dal dprs 26.7.94 per l’uso difforme del demanio rispetto alla concessione, per i l periodo d all’1.7.01 al 31.7.07 . La modificazione delladomanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi ), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass.,SU, n. 12310/2015; Cass., n. 30455/2023; n. 3920/2024; n. 23975/2024). Nel caso concreto, la domanda oggetto della memoria ex art. 183 c.p.c., presenta oggetto e titolo differenti dalla domanda introduttiva del giudizio (i cui fatti costitutivi integranola fattispecie di occupazione senza titolo che da’ diritto all’indennizzo previsto dal decreto del Presidente della Regione Sicilia26.7.94 per l’uso difforme del demanio rispetto alla concessione), in relazione a fatti verificatisi successivamente al periodo d’efficacia della concessione. Pertanto, non è corretto discorrere di una unica condotta illecita protrattasi nel tempo, venendo in rilievo fattispecie ben diverse, riguardo all’uso di beni demaniali,non connesse tra loro. Infine, l’unico motivo del ricorso condizionato (connesso oggettivamente con il precedente motivo, avendo ad oggetto la doglianza sulla pronuncia nel merito dell’appello incidentale, una volta declinata la giurisdizione del giudice amministrativo) è da ritenere infirmato da inammissibilità sopravvenuta. Orbene, se è vero in teoria che la pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, determinandoipso jure la caducazione del potere decisorio del giudice d’appello, avrebbe dovuto precludere og ni decisione nel merito, l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale rende la critica in questione n on più esaminabile, avendo radicalmente privato d’interesse la censura. Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Giova rilevare che il carattere sopravvenuto della inammissibilità esclude il raddoppio del contributo unificato, non sussistendone i presupposti(Cass., SU, n. 19976/24 ; n. 31732/2018 ). P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo, e dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, nei limiti d
Sentenza Cassazione n. 33902/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris