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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17671/2026

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l'Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2377/18/2022,depositata in data 27.5.2022Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.5.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1.

In data 12 agosto 2014, la Guardia di Finanza, a seguito di indagini dipolizia giudiziaria delegate nell’ambito di un procedimento penale, aveva avviatoNumero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026una verifica fiscale nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione volontariadal 20.12.2012, poi cancellata dal registro delle imprese in data 30.10.2013.

Laverifica, per il periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2011, si concludeva in data28.10.2014, con la notifica del processo verbale di constatazione, mentre gli esitidelle verifiche relativi agli anni 2010 e 2011 venivano comunicati con successivoverbale del 26.1.2015.

Dalla verifica era emerso che i soci erano legati fra loroanche da vincoli familiari, e che era impossibile accedere alla documentazionecontabile obbligatoria, avendo la società consegnato tutta la documentazione, inoccasione della messa in liquidazione volontaria, alla amministratrice,ultrasettantenne e affetta da demenza senile, [OSCURATO:PERSONA] (informazioni resedalla amministratrice della società [OSCURATO:PERSONA], e comprese nel PVC[OSCURATO:DATA_NASCITA]).1.

Di conseguenza, con avviso di accertamento n.

TKF031300685/2015,Agenzia delle Entrate accertava maggiori ricavi per € 5.087.431,84,relativamente all’anno 2010, sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie,ex art. 32, comma 1 n. 7 d.p.r. 600/1973, quali somme dai prelievi e versamentirilevati sui conti riconducibili alla società e non giustificati.

Con l’avviso diaccertamento n.

TKF01110220/2016, notificato in data 5.8.2016, cui eraallegato l’accertamento societario, inoltre, l’ufficio accertava nei confronti diTontini [OSCURATO:PERSONA], socia con una partecipazione qualificata al capitale sociale del 60%,il maggior reddito da partecipazione di € 1.517.683,00, ritenuto che le infedeltàe le omissioni contabili e fiscali, unitamente alla ristretta base societaria,costituissero elementi legittimanti la presunzione di riparto degli utili societariextrabilancio.2.

Impugnato l’avviso da parte della contribuente, e a seguito dell’appellodella sentenza sfavorevole di primo grado, la CGT regionale aveva accoltol’appello, ritenendo che la cancellazione dal registro delle imprese comportassel’invalidità degli atti emessi nei confronti della società estinta anche per quanto3.

Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, affidato a duemotivi; spiega controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Agenzia delle Entrate ha depositato unNumero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026un atto generico in data 18.5.2026, per mero errore materiale definito memoriaex art. 380 bis n.1., ma contenente copia del ricorso, con la relata di notifica, ela sentenza impugnata.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 c.c..Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado del Lazio avrebbeerroneamente ritenuto invalidi gli atti emessi nei confronti della società estinta,in quanto si sarebbe verificato un effetto successorio, per quanto concerne irapporti giuridici ancora in essere, nei confronti dei soci, ed avrebbeerroneamente ritenuto non provata la distribuzione degli utili extrabilancio,tenuto conto della tipologia della società, a ristretta base familiare.Replica la controricorrente che gli atti non potrebbero considerarsivalidamente emessi nei confronti della società, già estinta al momento della loroemanazione (cancellata dal registro delle imprese in data 30 ottobre 2013); delresto, non potrebbe ritenersi applicabile alla vicenda per cui è causa il dispostodi cui all’art. 28 comma 4 d. lgs. 175/2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014(sul punto, Cass. 16362/2020).Ancora, in base alla giurisprudenza di legittimità sul punto, per procederenei confronti dei soci di una società estinta è del tutto insufficiente la meranotifica ad essi dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della societàmedio tempore estintasi, tale circostanza ponendosi solo come presupposto dellaproponibilità dell’azione nei confronti dei soci, da esercitarsi con un autonomo ediverso atto impositivo che dia atto della sussistenza dei presupposti legittimantila responsabilità del socio ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, e cioè fino aconcorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (Cass.6977/2021, 4536/2020, 3750/2020).2.Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsaNumero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, essendo la sentenza impugnata privadi motivazione.3.I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quantostrettamente connessi, e sono fondati.In primo luogo, deve rilevarsi che, a seguito della cancellazione della societàdal registro delle imprese, essa si estingue, ma non si estinguono, in danno deicreditori, le obbligazioni sociali.Cass., Sez.

U., 12/03/2013, n. 6070 e n. 6071 hanno ribadito il principio chel'iscrizione della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle impreseha valore costitutivo e produce un effetto estintivo della persona giuridica; leobbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti dellaresponsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione diuna somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione.Secondo le Sezioni Unite si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtùdel quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali nerispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oillimitatamente, a seconda che, ‹‹pendente societate››, fossero limitatamente oillimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresinel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regimedi contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese,ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi,la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudizialeo extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consentedi ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapidaconclusione del procedimento estintivo.

Nella sostanza, dunque, in caso diestinzione della società, i soci subentrano, con dette limitazioni, nel medesimodebito della società stessa, debito che conserva ‹‹intatta la propria causa e lapropria originaria natura giuridica.In tale quadro, occorre ribadire che l'utile partecipazione alla distribuzionedell'attivo liquidato non costituisce presupposto costitutivo della successione delsocio.Numero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ponendosi nel solco di quanto già tracciato dalle citate pronunce, le Sezioniunite di queste Corte di recente hanno ulteriormente chiarito che a seguitodell'estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto diessere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione; ed il carattereuniversale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli rispondasolo nei limiti di quanto percepito, l'ex socio è sempre successore della societàestinta, in quanto tale e non in quanto percettore di somme (Cass. Sez U.3625/2025).Di conseguenza, l’estinzione della società non determina l’invaliditàdell’accertamento relativo ai debiti sociali, che permangono in capo ai soci, qualisuccessori della società.Non appaiono, pertanto, fondate le contestazioni formulate dalla partecontroricorrente in ordine alla validità dell’avviso emesso nei confronti dellasocietà già cancellata dal registro delle imprese.Nel caso di specie, inoltre, oggetto dell’avviso di accertamento impugnatodalla socia non è il debito della società, ma il debito d’imposta ai fini Irpef propriodella contribuente, che, in qualità di socia di una società a ristretta base, sipresume abbia percepito gli utili societari.Non si tratta, dunque, di fenomeno successorio, ma di debito proprio dellasocia: risulta emesso l’avviso personale nei confronti della controricorrente,impugnato in questa sede, per il quale l’amministrazione ha quantificato quantodovuto dalla socia a titolo di Irpef per l’operatività della presunzione diripartizione degli utili societari extrabilancio (sul punto, già Cass. 2571/2014),stante la composizione ristretta della base societaria e la detenzione della quotadel 60% del capitale in capo alla socia controricorrente.D’altra parte, in tema di accertamento nei confronti dei soci di una societàa ristretta base, si è anche precisato che il fatto noto non è dato dalla sussistenzadi maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensìdalla ristrettezza dell'assetto societario, con la conseguenza che, una voltaritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la provacontraria (Cass. n. 1947/2019): i soci possono fornire prova contraria rispettoalla pretesa dell'amministrazione finanziaria, dimostrando che i maggiori ricaviNumero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell'ente non sono stati realizzati (contestazione del tutto assente nel caso dispecie, in cui la socia unicamente contesta l’illegittimità dell’avviso societarioperché emesso dopo l’estinzione della società) oppure non sono stati distribuitiperché accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. n. 18032/2013, Cass. n.24534/2017, Cass. n. 29412/2017, Cass. n. 32959/2018).3.Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto con rinvio allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per gliulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per gliulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il20.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2377/18/2022,depositata in data 27.5.2022Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.5.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1. In data 12 agosto 2014, la Guardia di Finanza, a seguito di indagini dipolizia giudiziaria delegate nell’ambito di un procedimento penale, aveva avviatoNumero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026una verifica fiscale nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione volontariadal 20.12.2012, poi cancellata dal registro delle imprese in data 30.10.2013. Laverifica, per il periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2011, si concludeva in data28.10.2014, con la notifica del processo verbale di constatazione, mentre gli esitidelle verifiche relativi agli anni 2010 e 2011 venivano comunicati con successivoverbale del 26.1.2015. Dalla verifica era emerso che i soci erano legati fra loroanche da vincoli familiari, e che era impossibile accedere alla documentazionecontabile obbligatoria, avendo la società consegnato tutta la documentazione, inoccasione della messa in liquidazione volontaria, alla amministratrice,ultrasettantenne e affetta da demenza senile, [OSCURATO:PERSONA] (informazioni resedalla amministratrice della società [OSCURATO:PERSONA], e comprese nel PVC[OSCURATO:DATA_NASCITA]).1. Di conseguenza, con avviso di accertamento n. TKF031300685/2015,Agenzia delle Entrate accertava maggiori ricavi per € 5.087.431,84,relativamente all’anno 2010, sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie,ex art. 32, comma 1 n. 7 d.p.r. 600/1973, quali somme dai prelievi e versamentirilevati sui conti riconducibili alla società e non giustificati. Con l’avviso diaccertamento n. TKF01110220/2016, notificato in data 5.8.2016, cui eraallegato l’accertamento societario, inoltre, l’ufficio accertava nei confronti diTontini [OSCURATO:PERSONA], socia con una partecipazione qualificata al capitale sociale del 60%,il maggior reddito da partecipazione di € 1.517.683,00, ritenuto che le infedeltàe le omissioni contabili e fiscali, unitamente alla ristretta base societaria,costituissero elementi legittimanti la presunzione di riparto degli utili societariextrabilancio.2. Impugnato l’avviso da parte della contribuente, e a seguito dell’appellodella sentenza sfavorevole di primo grado, la CGT regionale aveva accoltol’appello, ritenendo che la cancellazione dal registro delle imprese comportassel’invalidità degli atti emessi nei confronti della società estinta anche per quanto3. Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, affidato a duemotivi; spiega controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Agenzia delle Entrate ha depositato unNumero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026un atto generico in data 18.5.2026, per mero errore materiale definito memoriaex art. 380 bis n.1., ma contenente copia del ricorso, con la relata di notifica, ela sentenza impugnata.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 c.c..Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado del Lazio avrebbeerroneamente ritenuto invalidi gli atti emessi nei confronti della società estinta,in quanto si sarebbe verificato un effetto successorio, per quanto concerne irapporti giuridici ancora in essere, nei confronti dei soci, ed avrebbeerroneamente ritenuto non provata la distribuzione degli utili extrabilancio,tenuto conto della tipologia della società, a ristretta base familiare.Replica la controricorrente che gli atti non potrebbero considerarsivalidamente emessi nei confronti della società, già estinta al momento della loroemanazione (cancellata dal registro delle imprese in data 30 ottobre 2013); delresto, non potrebbe ritenersi applicabile alla vicenda per cui è causa il dispostodi cui all’art. 28 comma 4 d. lgs. 175/2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014(sul punto, Cass. 16362/2020).Ancora, in base alla giurisprudenza di legittimità sul punto, per procederenei confronti dei soci di una società estinta è del tutto insufficiente la meranotifica ad essi dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della societàmedio tempore estintasi, tale circostanza ponendosi solo come presupposto dellaproponibilità dell’azione nei confronti dei soci, da esercitarsi con un autonomo ediverso atto impositivo che dia atto della sussistenza dei presupposti legittimantila responsabilità del socio ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, e cioè fino aconcorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (Cass.6977/2021, 4536/2020, 3750/2020).2.Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsaNumero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, essendo la sentenza impugnata privadi motivazione.3.I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quantostrettamente connessi, e sono fondati.In primo luogo, deve rilevarsi che, a seguito della cancellazione della societàdal registro delle imprese, essa si estingue, ma non si estinguono, in danno deicreditori, le obbligazioni sociali.Cass., Sez. U., 12/03/2013, n. 6070 e n. 6071 hanno ribadito il principio chel'iscrizione della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle impreseha valore costitutivo e produce un effetto estintivo della persona giuridica; leobbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti dellaresponsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione diuna somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione.Secondo le Sezioni Unite si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtùdel quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali nerispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oillimitatamente, a seconda che, ‹‹pendente societate››, fossero limitatamente oillimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresinel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regimedi contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese,ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi,la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudizialeo extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consentedi ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapidaconclusione del procedimento estintivo. Nella sostanza, dunque, in caso diestinzione della società, i soci subentrano, con dette limitazioni, nel medesimodebito della società stessa, debito che conserva ‹‹intatta la propria causa e lapropria originaria natura giuridica.In tale quadro, occorre ribadire che l'utile partecipazione alla distribuzionedell'attivo liquidato non costituisce presupposto costitutivo della successione delsocio.Numero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ponendosi nel solco di quanto già tracciato dalle citate pronunce, le Sezioniunite di queste Corte di recente hanno ulteriormente chiarito che a seguitodell'estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto diessere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione; ed il carattereuniversale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli rispondasolo nei limiti di quanto percepito, l'ex socio è sempre successore della societàestinta, in quanto tale e non in quanto percettore di somme (Cass. Sez U.3625/2025).Di conseguenza, l’estinzione della società non determina l’invaliditàdell’accertamento relativo ai debiti sociali, che permangono in capo ai soci, qualisuccessori della società.Non appaiono, pertanto, fondate le contestazioni formulate dalla partecontroricorrente in ordine alla validità dell’avviso emesso nei confronti dellasocietà già cancellata dal registro delle imprese.Nel caso di specie, inoltre, oggetto dell’avviso di accertamento impugnatodalla socia non è il debito della società, ma il debito d’imposta ai fini Irpef propriodella contribuente, che, in qualità di socia di una società a ristretta base, sipresume abbia percepito gli utili societari.Non si tratta, dunque, di fenomeno successorio, ma di debito proprio dellasocia: risulta emesso l’avviso personale nei confronti della controricorrente,impugnato in questa sede, per il quale l’amministrazione ha quantificato quantodovuto dalla socia a titolo di Irpef per l’operatività della presunzione diripartizione degli utili societari extrabilancio (sul punto, già Cass. 2571/2014),stante la composizione ristretta della base societaria e la detenzione della quotadel 60% del capitale in capo alla socia controricorrente.D’altra parte, in tema di accertamento nei confronti dei soci di una societàa ristretta base, si è anche precisato che il fatto noto non è dato dalla sussistenzadi maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensìdalla ristrettezza dell'assetto societario, con la conseguenza che, una voltaritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la provacontraria (Cass. n. 1947/2019): i soci possono fornire prova contraria rispettoalla pretesa dell'amministrazione finanziaria, dimostrando che i maggiori ricaviNumero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell'ente non sono stati realizzati (contestazione del tutto assente nel caso dispecie, in cui la socia unicamente contesta l’illegittimità dell’avviso societarioperché emesso dopo l’estinzione della società) oppure non sono stati distribuitiperché accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. n. 18032/2013, Cass. n.24534/2017, Cass. n. 29412/2017, Cass. n. 32959/2018).3.Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto con rinvio allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per gliulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per gliulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il20.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
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