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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2021

Cassazione n. 01865/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CELA] BLEDIAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 agosto 2021, il Tribunale di Perugia, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta a far dichiarare l'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere ai medesimi applicata: - per non essere stato avvisato il loro difensore di fiducia dell'udienza di convalida del fermo dei due indagati davanti al Gip del Tribunale di Velletri, dichiaratosi poi incompetente; - per non esser stato espletato, nei termini previsti dall'art. 302 cod. proc. pen., l'interrogatorio davanti al Gip del Tribunale di Perugia che aveva emesso, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. la nuova misura custodiale (nonostante la stessa fosse stata emessa per un ulteriore reato e in relazione ad un'ulteriore esigenza di cautela).

1.1. In risposta ai motivi di riesame, per quanto qui di interesse in considerazione delle doglianze di legittimità, il Tribunale aveva osservato quanto segue.

L'eccepita nullità dell'udienza di convalida, per essere stato omesso l'avviso di fissazione della stessa al difensore nominato dopo che lo stesso era stato comunicato ad altro difensore, era esclusa dal costante orientamento ermeneutico della Corte suprema (Cass. nn. 2761/2000, 3764/2000, 26266/2018, 21142/2007), anche considerando che gli indagati nulla avevano eccepito nel corso della stessa udienza (Cass. 19993/2020, 26161/2019, 20117/2020, 4337/2014, 39604/2019).

Quanto al mancato interrogatorio in riferimento all'ulteriore reato ascritto ai prevenuti al capo D della rubrica, doveva annotarsi come, in accoglimento dell'istanza avanzata dal difensore ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., lo si fosse già escluso dal titolo custodiale.

E come, in via più generale, si fosse affermato come non sia necessario rinnovare l'interrogatorio a seguito di misura nuovamente emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. (Cass. n. 48426/2016, 3399/2009), quando non siano contestati nuovi reati (Cass.

SU n. 39618/2001).

Né poteva affermarsi che vi fosse stata una violazione dei diritti della difesa a seguito della ritenuta, dal Gip di Perugia, ulteriore esigenza di cautela, il pericolo di fuga, posto che lo stesso Gip di Velletri, che aveva emesso la prima misura e si era poi dichiarato incompetente per territorio, aveva diffusamente trattato anche tale ragione di emissione della misura.

2. Propongono ricorso gli indagati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2.1. Con il primo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt.179 e 391 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in riferimento alla mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto al nominato difensore di fiducia.

L'udienza di convalida era stata fissata al 30 giugno 2021, ad ore 11, con provvedimento del 29 giugno.

L'avviso veniva inviato al solo difensore di ufficio.

Proprio lo stesso 30 giugno, però, rispettivamente alle 8.23 ed alle 8.25, Celaj e Bledian nominavano un difensore di fiducia, con atti depositati alla matricola del carcere che venivano comunicato al Gip ed alla Procura procedente alle 8.37, e quindi 2 ore e 23 minuti prima dell'udienza, un lasso di tempo che avrebbe consentito di inviare l'avviso dell'udienza al nuovo difensore, tramite pec.

Ma, invece, nessun avviso gli era stato comunicato, così determinando la lesione dei diritti di difesa degli indagati.

2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 294 e 302 cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione in relazione al mancato rinnovo dell'interrogatorio dei prevenuti pur se, nella nuova ordinanza custodiale, era stato inserito un ulteriore reato ed una ulteriore esigenza di cautela.

Si era, infatti, allargata la platea dei reati contestati a quello descritto al capo D), la violazione dell'art. 7 della legge n. 895/1967, e si era ritenuto sussistere anche il pericolo di fuga.

Non veniva fissato l'interrogatorio nei termini prescritti anche se, in prosieguo di tempo, il Gip aveva fissato l'incombente al successivo, e tardivo, 12 agosto 2021.

Il mancato interrogatorio nel termine però aveva violato i diritti di difesa in ordine alle ulteriori accuse come si poteva evincere dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 39618 del 2001 e come ribadito dalle sentenze della Suprema Corte nn. 45920/2019 e 2057/2018.

3. La Procura Generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il solo secondo motivo del comune ricorso merita accoglimento, nei limiti che si preciseranno.

Nel resto le doglianze proposte dal ricorrente sono prive di fondamento.

1. Il primo motivo del comune ricorso - speso sulla mancata comunicazione della data dell'interrogatorio dell'imputato tratto in custodia cautelare in carcere al difensore di fiducia nominato in un momento posteriore alla notifica dell'avviso al precedente difensore - è manifestamente infondato posto che, su tale tema, questa Corte ha costantemente affermato che, anche in tema di procedimento cautelare, vale il principio più generale secondo il quale, quando la notifica o la comunicazione dell'atto sia avvenuta nei confronti del difensore, d'ufficio o di fiducia, che risulta in quel momento assistere l'indagato, la stessa non deve essere ripetuta nei confronti del difensore che questi abbia successivamente nominato in sua sostituzione.

Si è infatti affermato, sempre in tema di procedimento di cautela, che al difensore di fiducia dell'imputato, che sia stato nominato in data successiva a quella della richiesta di riesame senza che il tribunale ne abbia avuto conoscenza, non spetta l'avviso della data fissata per l'udienza, gravando sull'indagato un onere di attivazione e diligenza per consentire al difensore di svolgere il proprio mandato (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273201; Sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008, Conte, Rv. 239381).

Del resto, se così non fosse, dovrebbe continuamente ripetersi la comunicazione prevista ad ogni mutamento del difensore, determinato dalla volontà dell'imputato o dell'indagato, vanificando la precedente, regolarmente effettuata, e rischiando anche di non rispettare i termini dilatori previsti per la comunicazione degli atti (si pensi, proprio in tema di avvisi per assistere all'interrogatorio di garanza, alle questioni relative proprio alla lamentata esiguità del tempo intercorrente fra l'avviso e l'interrogatorio stesso: in tema Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876).

1.1. A quanto già rilevato, deve poi aggiungersi che, come osservato dalla Corte di merito, comunque gli odierni ricorrenti - assistiti durante l'interrogatorio di garanza dai difensori diversi da quello nominato successivamente - non avevano eccepito alcunchè, e si è, invece, affermato che, in tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l'avviso dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio, e questi nulla eccepisca (Sez. 3, n. 19993 del 17/01/2020, Kabello, Rv. 279314; Sez. 1, n. 46898 del 22/09/2003, Barysiewicz, Rv. 226449; Sez. 5, n. 47374 del 06/10/2014, Torcasio, Rv. 261007).

2. Il secondo motivo del comune ricorso muove dalla constatazione che, alla ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Velletri, dichiaratosi incompetente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 cod. proc. pen., era seguita quella emessa dal Gip del Tribunale di Perugia, che non aveva però rinnovato gli interrogatori di garanzia nel termine previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., ancorchè la nuova misura comprendesse un ulteriore reato ed una ulteriore ragione di cautela processuale.

Deve, innanzitutto, riconoscersi che, come lamentato nel comune ricorso, questa corte ha costantemente affermato che le misure cautelari disposte, a norma dell'art.27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente (Sez.

U, n. 39618 del 26/09/2001, Zaccardi, Rv. 219975; Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004, Zainab, Rv. 229962).

2.1. Ciò premesso, si rileva come il Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, non avesse negato il fatto che la seconda ordinanza genetica avesse riguardato anche un ulteriore reato ma avesse, tuttavia, osservato come, proprio sull'identica eccezione di inefficacia della misura per il mancato interrogatorio sul medesimo, lo stesso Gip, in applicazione dell'art. 299 del codice di rito, ne avesse preso atto, così escludendo dalla cautela il contestato titolo.

Quanto, invece, alla nuova esigenza di cautela, il pericolo di fuga, il Tribunale considerava come anche il Gip di Velletri, dichiaratosi poi incompetente, ne avesse lungamente trattato, nella sua ordinanza.

2.2. Per rispondere, allora, alle censure mosse nel secondo motivo del comune ricorso, occorre, anche, ricordare il ribadito orientamento di questa Corte in ordine alla "scindibilità" della misura di cautela (sia in rodine ai reati ascritti, sia in riferimento alle ritenute esigenze di cautela) in presenza di cause di inefficacia della stessa. - Si è infatti affermato che: - in tema di misure cautelari emesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. in relazione ad una pluralità di reati, l'inefficacia della misura, prevista dall'art. 302 cod. proc. pen., conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato omesso il predetto adempimento (in motivazione la Corte ha chiarito che non è ravvisabile nel sistema il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata) (Sez. 6, n. 2057 del 20/12/2017, dep. 18/01/2018, Paladino, Rv. 272136); - qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l'obbligo di espletare nuovamente l'interrogatorio di garanzia, a meno che, con la nuova ordinanza, non siano contestati nuovi fatti ovvero il provvedimento sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento della ordinanza emessa dal giudice incompetente, nel qual caso si rende necessario un nuovo interrogatorio ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen.; se, tuttavia, il vizio attiene solo ad una parte distinta ed autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata (fattispecie nella quale, alla esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c), individuata dal giudice incompetente, era stata aggiunta, nella ordinanza "ex" art. 27, la ulteriore esigenza di cui all'art. 274 lett. b)) (Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004, Zainab, Rv. 229962).

2.3. Date tali premesse in diritto, ne consegue che è venuto meno l'interesse del ricorrente ad agire per far dichiarare l'inefficacia della misura in relazione al capo di imputazione per cui la stessa è già stata dichiarata tale (considerando che la difesa non ha precisato per quale eventuale ulteriore ragione la decisione di questa Corte sul punto possa giovargli) e che, invece, la cautela disposta dal Gip del Tribunale di Perugia deve essere dichiarata inefficace, ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta ulteriore esigenza, il pericolo di fuga, posto che se anche corrisponde al vero che il Gip del Tribunale di Velletri ne ha trattato nella sua ordinanza genetica la stessa risulta essere stata emessa solo per il pericolo di reiterazione di reati di analoga specie.

Così che l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei limiti indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. b) cod. proc. pen. che elimina; rigetta nel resto i ricorsi.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CELA] BLEDIAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 agosto 2021, il Tribunale di Perugia, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta a far dichiarare l'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere ai medesimi applicata: - per non essere stato avvisato il loro difensore di fiducia dell'udienza di convalida del fermo dei due indagati davanti al Gip del Tribunale di Velletri, dichiaratosi poi incompetente; - per non esser stato espletato, nei termini previsti dall'art. 302 cod. proc. pen., l'interrogatorio davanti al Gip del Tribunale di Perugia che aveva emesso, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. la nuova misura custodiale (nonostante la stessa fosse stata emessa per un ulteriore reato e in relazione ad un'ulteriore esigenza di cautela). 1.1. In risposta ai motivi di riesame, per quanto qui di interesse in considerazione delle doglianze di legittimità, il Tribunale aveva osservato quanto segue. L'eccepita nullità dell'udienza di convalida, per essere stato omesso l'avviso di fissazione della stessa al difensore nominato dopo che lo stesso era stato comunicato ad altro difensore, era esclusa dal costante orientamento ermeneutico della Corte suprema (Cass. nn. 2761/2000, 3764/2000, 26266/2018, 21142/2007), anche considerando che gli indagati nulla avevano eccepito nel corso della stessa udienza (Cass. 19993/2020, 26161/2019, 20117/2020, 4337/2014, 39604/2019). Quanto al mancato interrogatorio in riferimento all'ulteriore reato ascritto ai prevenuti al capo D della rubrica, doveva annotarsi come, in accoglimento dell'istanza avanzata dal difensore ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., lo si fosse già escluso dal titolo custodiale. E come, in via più generale, si fosse affermato come non sia necessario rinnovare l'interrogatorio a seguito di misura nuovamente emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. (Cass. n. 48426/2016, 3399/2009), quando non siano contestati nuovi reati (Cass. SU n. 39618/2001). Né poteva affermarsi che vi fosse stata una violazione dei diritti della difesa a seguito della ritenuta, dal Gip di Perugia, ulteriore esigenza di cautela, il pericolo di fuga, posto che lo stesso Gip di Velletri, che aveva emesso la prima misura e si era poi dichiarato incompetente per territorio, aveva diffusamente trattato anche tale ragione di emissione della misura. 2. Propongono ricorso gli indagati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt.179 e 391 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in riferimento alla mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto al nominato difensore di fiducia. L'udienza di convalida era stata fissata al 30 giugno 2021, ad ore 11, con provvedimento del 29 giugno. L'avviso veniva inviato al solo difensore di ufficio. Proprio lo stesso 30 giugno, però, rispettivamente alle 8.23 ed alle 8.25, Celaj e Bledian nominavano un difensore di fiducia, con atti depositati alla matricola del carcere che venivano comunicato al Gip ed alla Procura procedente alle 8.37, e quindi 2 ore e 23 minuti prima dell'udienza, un lasso di tempo che avrebbe consentito di inviare l'avviso dell'udienza al nuovo difensore, tramite pec. Ma, invece, nessun avviso gli era stato comunicato, così determinando la lesione dei diritti di difesa degli indagati. 2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 294 e 302 cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione in relazione al mancato rinnovo dell'interrogatorio dei prevenuti pur se, nella nuova ordinanza custodiale, era stato inserito un ulteriore reato ed una ulteriore esigenza di cautela. Si era, infatti, allargata la platea dei reati contestati a quello descritto al capo D), la violazione dell'art. 7 della legge n. 895/1967, e si era ritenuto sussistere anche il pericolo di fuga. Non veniva fissato l'interrogatorio nei termini prescritti anche se, in prosieguo di tempo, il Gip aveva fissato l'incombente al successivo, e tardivo, 12 agosto 2021. Il mancato interrogatorio nel termine però aveva violato i diritti di difesa in ordine alle ulteriori accuse come si poteva evincere dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 39618 del 2001 e come ribadito dalle sentenze della Suprema Corte nn. 45920/2019 e 2057/2018. 3. La Procura Generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il solo secondo motivo del comune ricorso merita accoglimento, nei limiti che si preciseranno. Nel resto le doglianze proposte dal ricorrente sono prive di fondamento. 1. Il primo motivo del comune ricorso - speso sulla mancata comunicazione della data dell'interrogatorio dell'imputato tratto in custodia cautelare in carcere al difensore di fiducia nominato in un momento posteriore alla notifica dell'avviso al precedente difensore - è manifestamente infondato posto che, su tale tema, questa Corte ha costantemente affermato che, anche in tema di procedimento cautelare, vale il principio più generale secondo il quale, quando la notifica o la comunicazione dell'atto sia avvenuta nei confronti del difensore, d'ufficio o di fiducia, che risulta in quel momento assistere l'indagato, la stessa non deve essere ripetuta nei confronti del difensore che questi abbia successivamente nominato in sua sostituzione. Si è infatti affermato, sempre in tema di procedimento di cautela, che al difensore di fiducia dell'imputato, che sia stato nominato in data successiva a quella della richiesta di riesame senza che il tribunale ne abbia avuto conoscenza, non spetta l'avviso della data fissata per l'udienza, gravando sull'indagato un onere di attivazione e diligenza per consentire al difensore di svolgere il proprio mandato (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273201; Sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008, Conte, Rv. 239381). Del resto, se così non fosse, dovrebbe continuamente ripetersi la comunicazione prevista ad ogni mutamento del difensore, determinato dalla volontà dell'imputato o dell'indagato, vanificando la precedente, regolarmente effettuata, e rischiando anche di non rispettare i termini dilatori previsti per la comunicazione degli atti (si pensi, proprio in tema di avvisi per assistere all'interrogatorio di garanza, alle questioni relative proprio alla lamentata esiguità del tempo intercorrente fra l'avviso e l'interrogatorio stesso: in tema Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876). 1.1. A quanto già rilevato, deve poi aggiungersi che, come osservato dalla Corte di merito, comunque gli odierni ricorrenti - assistiti durante l'interrogatorio di garanza dai difensori diversi da quello nominato successivamente - non avevano eccepito alcunchè, e si è, invece, affermato che, in tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l'avviso dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio, e questi nulla eccepisca (Sez. 3, n. 19993 del 17/01/2020, Kabello, Rv. 279314; Sez. 1, n. 46898 del 22/09/2003, Barysiewicz, Rv. 226449; Sez. 5, n. 47374 del 06/10/2014, Torcasio, Rv. 261007). 2. Il secondo motivo del comune ricorso muove dalla constatazione che, alla ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Velletri, dichiaratosi incompetente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 cod. proc. pen., era seguita quella emessa dal Gip del Tribunale di Perugia, che non aveva però rinnovato gli interrogatori di garanzia nel termine previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., ancorchè la nuova misura comprendesse un ulteriore reato ed una ulteriore ragione di cautela processuale. Deve, innanzitutto, riconoscersi che, come lamentato nel comune ricorso, questa corte ha costantemente affermato che le misure cautelari disposte, a norma dell'art.27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente (Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001, Zaccardi, Rv. 219975; Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004, Zainab, Rv. 229962). 2.1. Ciò premesso, si rileva come il Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, non avesse negato il fatto che la seconda ordinanza genetica avesse riguardato anche un ulteriore reato ma avesse, tuttavia, osservato come, proprio sull'identica eccezione di inefficacia della misura per il mancato interrogatorio sul medesimo, lo stesso Gip, in applicazione dell'art. 299 del codice di rito, ne avesse preso atto, così escludendo dalla cautela il contestato titolo. Quanto, invece, alla nuova esigenza di cautela, il pericolo di fuga, il Tribunale considerava come anche il Gip di Velletri, dichiaratosi poi incompetente, ne avesse lungamente trattato, nella sua ordinanza. 2.2. Per rispondere, allora, alle censure mosse nel secondo motivo del comune ricorso, occorre, anche, ricordare il ribadito orientamento di questa Corte in ordine alla "scindibilità" della misura di cautela (sia in rodine ai reati ascritti, sia in riferimento alle ritenute esigenze di cautela) in presenza di cause di inefficacia della stessa. - Si è infatti affermato che: - in tema di misure cautelari emesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. in relazione ad una pluralità di reati, l'inefficacia della misura, prevista dall'art. 302 cod. proc. pen., conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato omesso il predetto adempimento (in motivazione la Corte ha chiarito che non è ravvisabile nel sistema il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata) (Sez. 6, n. 2057 del 20/12/2017, dep. 18/01/2018, Paladino, Rv. 272136); - qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l'obbligo di espletare nuovamente l'interrogatorio di garanzia, a meno che, con la nuova ordinanza, non siano contestati nuovi fatti ovvero il provvedimento sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento della ordinanza emessa dal giudice incompetente, nel qual caso si rende necessario un nuovo interrogatorio ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen.; se, tuttavia, il vizio attiene solo ad una parte distinta ed autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata (fattispecie nella quale, alla esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c), individuata dal giudice incompetente, era stata aggiunta, nella ordinanza "ex" art. 27, la ulteriore esigenza di cui all'art. 274 lett. b)) (Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004, Zainab, Rv. 229962). 2.3. Date tali premesse in diritto, ne consegue che è venuto meno l'interesse del ricorrente ad agire per far dichiarare l'inefficacia della misura in relazione al capo di imputazione per cui la stessa è già stata dichiarata tale (considerando che la difesa non ha precisato per quale eventuale ulteriore ragione la decisione di questa Corte sul punto possa giovargli) e che, invece, la cautela disposta dal Gip del Tribunale di Perugia deve essere dichiarata inefficace, ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta ulteriore esigenza, il pericolo di fuga, posto che se anche corrisponde al vero che il Gip del Tribunale di Velletri ne ha trattato nella sua ordinanza genetica la stessa risulta essere stata emessa solo per il pericolo di reiterazione di reati di analoga specie. Così che l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei limiti indicati in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. b) cod. proc. pen. che elimina; rigetta nel resto i ricorsi. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così
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