CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2025
Cassazione n. 32895/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. FONTO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 15 luglio 2025 , applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 3.400,00 di multa in ordine al reato di riciclaggio allo stesso contestato ed a [OSCURATO:PERSONA] quella di anni 1, mesi 6 ed euro400,00 di multa in ordine ai delitti di ricettazione e violazione della misura di prevenzione ascritti a quest’ultimo. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico e comune motivo, violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità ed all’omessa motivazione sulla sussistenza d elle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento. 3. Iricorsi risultano proposti per motivi non deducibili avverso le sentenze di patteggiamento e devono, pertanto, essere dichiaratiinammissibili. Ed invero va ricordato come secondo l’orientamento di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" exart. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de i ricorrenti a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremilaciascuno. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 25 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA].