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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 dicembre 2024

Cassazione n. 29474/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1934/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 12280/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Catanzaro sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. sentito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa – a seguito di annullamento con rinvio – in data 23 dicembre 2024, il Tribunale di Catanzaro (in procedura di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.) ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare che era stata emessa dal GIP nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Giova premettere, alla illustrazione dei contenuti della decisione, alcune indicazioni sulle ragioni dell’annullamento con rinvio della prima ordinanza (quella di conferma del titolo cautelare) emessa dal medesimo Tribunale in data 28 maggio 2024.

2. Nella sentenza numero 44123 del 2024 questa Corte – Sezione V penale – ha ritenuto di individuare «lacune motivazionali» in riferimento al percorso argomentativo in tema di gravità indiziaria per il concorso del [OSCURATO:PERSONA] – quale mandante – nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, i punti di criticità evidenziati nella decisione rescindente riguardano: a) l’esatta osservanza del principio per cui nel caso di plurime chiamate in correità o in reità de relato la gravità indiziaria è frutto di un apprezzamento in concreto del livello di attendibilità dei singoli dichiaranti e dei parametri della autonomia genetica e convergenza sul nucleo essenziale della rispettiva narrazione; b) il mancato apprezzamento delle ragioni della ‘formazione progressiva’ della narrazione del collaborante [OSCURATO:PERSONA] in rapporto al ruolo avuto dal [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio per cui si procede; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29474/2025 Roma, lì, 12/08/2025 c) il mancato apprezzamento delle divergenze di non poco conto tra il narrato del [OSCURATO:PERSONA] e quello dell’[OSCURATO:PERSONA] (numero e identità dei componenti il gruppo di fuoco); d) la mancata verifica della identità della fonte da cui [OSCURATO:PERSONA] ha preso le informazioni poi divulgate.

3. Ciò posto, va brevemente rievocato il fatto.

In data 11 marzo 2010 è stato colpito a morte [OSCURATO:PERSONA] nel cortile della sua abitazione di [OSCURATO:PERSONA] da due persone a volto coperto, che hanno sparato diversi colpi di arma da fuoco in direzione della vittima, alla presenza delle figlie.

Le armi utilizzate per l’azione omicidiaria sono poi state rinvenute all’interno di un’auto che è stata data alle fiamme. [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere uomo di fiducia e referente per le estorsioni di [OSCURATO:PERSONA], capo di una consorteria mafiosa rivale di quella alla quale sarebbero appartenuti gli assassini ed i mandanti dell’omicidio.

Tra questi ultimi, secondo l’accusa, vi sarebbe anche l’odierno indagato, ritenuto esponente di spicco della articolazione ‘ndranghetista denominata [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Secondo il costrutto accusatorio, l’omicidio sarebbe da inquadrarsi nella strategia criminale del clan da ultimo citato al fine di espandere il proprio controllo territoriale su aree di “competenza” dei [OSCURATO:PERSONA].

4. Gli elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentati da dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, ossia: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte dichiarazioni ritenute de relato e di seguito brevemente sintetizzate. [OSCURATO:PERSONA]: ha reso dichiarazioni sulla vicenda che ci occupa in quattro interrogatori del 2015 (tra marzo e luglio) ed in uno del febbraio del 2022, riportando quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

Ha rappresentato che il fatto omicidiario è stato perpetrato da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il supporto logistico di [OSCURATO:PERSONA], ascrivendone in seguito la responsabilità anche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: ha reso dichiarazioni sulla vicenda in esame durante cinque interrogatori che si sono tenuti tra il maggio e l’ottobre del 2016.

Dapprima avrebbe genericamente attribuito le responsabilità del delitto ai «[OSCURATO:PERSONA]», per poi delineare solo in seguito più specificatamente gli accadimenti, sulla scorta di supposizioni derivanti dalla conoscenza del contesto e dell’ambiente criminale.

In un successivo interrogatorio ha attribuito specifiche responsabilità a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alludendo ad un incontro nel quale i tre avrebbero ammesso di essere gli artefici del fatto. [OSCURATO:PERSONA]: ha riferito del delitto sulla base delle notizie apprese da [OSCURATO:PERSONA].

Non viene chiarito tuttavia in modo certo chi sia la fonte primaria, che potrebbe essere, per le stesse supposizioni del dichiarante, la medesima fonte del [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il giudice del rinvio anche a voler ritenere valide ed utilizzabili le dichiarazioni de relato rese dal [OSCURATO:PERSONA], le stesse risultano – in sostanza – prive di riscontri esterni individualizzanti, considerato che le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] risultano generiche (le prime) ed inattendibili (quelle finali, rese con anomala progressione narrativa) e che l’[OSCURATO:PERSONA] ha fornito informazioni doppiamente de relato, ma non ha saputo indicare con certezza la fonte primaria, così sussistendo il rischio della circolarità delle dichiarazioni.

5. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale.

Il ricorso è affidato a cinque motivi.

In premessa il ricorrente descrive il fatto di reato oggetto del procedimento e sintetizza nuovamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia..

Quanto al [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco dei [OSCURATO:PERSONA], secondo la sintesi proposta dal PM ricorrente, ha riferito di essere stato incaricato dal [OSCURATO:PERSONA], un mese prima dell’omicidio, di percuotere pubblicamente il [OSCURATO:PERSONA], proposta che il collaboratore ha rifiutato.

La stessa sera dell’agguato, recatosi a cena a casa di Maccarone, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e di tal Vacatello, ha riferito di essere passato davanti casa della vittima e di aver visto un gruppo di poliziotti o carabinieri e di aver pensato di conseguenza che fosse in atto una perquisizione.

Sentite tali parole, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe scoppiato a ridere e si è allontanato dall’appartamento. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito altresì di aver partecipato, a distanza di poco tempo, ad un summit mafioso, durante il quale ha ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ampia confessione circa le loro responsabilità per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandanti.

I due gli avrebbero anche indicato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali ulteriori mandanti dell’omicidio e D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali esecutori materiali.

Quanto al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], egli ha riferito di aver saputo da [OSCURATO:PERSONA] che i mandanti dell’omicidio furono i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli esecutori materiali furono D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha ipotizzato che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto tali informazioni da [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice dello stesso gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto i due, entrambi ‘ndranghetisti, erano molto amici. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era molto legato al clan dei [OSCURATO:PERSONA], i quali gli “parlavano di tutto”. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito anche di un periodo di codetenzione del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], ma ha escluso che il secondo potesse aver dato le informazioni sull’omicidio al primo, considerato che per conclamata prassi della ‘ndrangheta si evitano tali tipi di confidenze all’interno degli istituti carcerari.

In riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], capo di un’articolazione ‘ndranghetista operante su [OSCURATO:PERSONA], si deve premettere che ha riferito di essere stato vittima di un raggiro ordito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano fatto sapere ai [OSCURATO:PERSONA] che lui li aveva traditi dicendogli che erano stati loro ad uccidere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto un incontro ai [OSCURATO:PERSONA], al quale erano presenti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e durante il quale ha chiarito la propria “innocenza”.

Durante tale incontro, i due soggetti da ultimo citati gli avrebbero ammesso di essere stati loro ad uccidere il [OSCURATO:PERSONA], con la complicità di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha parlato di quando [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], gli ha chiesto di far sparire [OSCURATO:PERSONA], ed inoltre ha riferito che tale uccisione interessava anche a [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nella deliberazione dell’omicidio.

In seguito, il ricorrente riporta le dichiarazioni di altri due collaboratori di giustizia, non citati dal Tribunale del Riesame, ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intranei o comunque contigui all’avversa fazione dei [OSCURATO:PERSONA], cui apparteneva la stessa vittima.

I due avrebbero confermato il ruolo svolto dalla vittima all’interno della consorteria mafiosa, ed il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche indicato nei [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] i mandanti dell’agguato, per come riferitogli da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], oltre che da coloro che erano soliti frequentare la sua casa.

I motivi di ricorso vengono divisi in due parti, la prima (motivi 1, 2 e 3) inerente ai vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la seconda (motivi 4 e 5) afferente ai vizi della motivazione circa l’assenza di ulteriori riscontri individualizzanti alla chiamata dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Al primo motivo di ricorso il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla natura confessoria delle informazioni riferite dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni di tale propalante, infatti, non andrebbero qualificate come de relato, trattandosi di informazioni afferenti alla piena confessione da questo ricevuta direttamente dall’indagato, confidenze autoaccusatorie che sono estranee ai principi sulla chiamata de relato.

Il riferimento è alle confessioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in occasione del summit che si è citato in precedenza.

Dunque, non essendo tali dichiarazioni qualificabili come de relato, avrebbero piena efficacia probatoria, con l’effetto che la chiamata in reità effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ben potrebbe essere autosufficiente nell’economia della decisione sulla gravità indiziaria o comunque trovare riscontro nelle affermazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] per diversità di fonte.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole di un difetto assoluto di motivazione in ordine alla qualificazione delle chiamate in reità effettuate dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Si deve premettere che [OSCURATO:PERSONA] è stato un braccio armato e componente di vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA], autore materiale di almeno due omicidi, entrambi commessi nell’ambito della strategia espansionistica della consorteria, e la sua posizione è stata cristallizzata in vari procedimenti.

In seguito, il ricorrente descrive il periodo di tensione tra due cosche mafiose, quella dei [OSCURATO:PERSONA] e quella dei [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], periodo durante il quale si è verificato anche il delitto che ci occupa.

In un simile contesto, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricoperto un ruolo da protagonista.

Tutto ciò varrebbe a dimostrare che quanto riferito dal collaboratore con riguardo all’omicidio [OSCURATO:PERSONA] era da ritenersi oggetto del patrimonio conoscitivo comune agli associati.

Di conseguenza, le chiamate in reità effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto che ci occupa ben potrebbero trovare autonomi riscontri individualizzanti nel propalato dell’[OSCURATO:PERSONA], atteso che il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di fatti di cui ha avuto cognizione diretta.

5.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione in ordine alla circolarità della fonte di conoscenza dei fatti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

L’effettiva fonte di informazioni del [OSCURATO:PERSONA] è identificabile, ad opinione del PM, con margine di assoluta certezza, in [OSCURATO:PERSONA], e non in [OSCURATO:PERSONA] (fonte anche del [OSCURATO:PERSONA]).

Anche però a ritenere che sia quest’ultimo la fonte di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], alcun difetto di autonomia delle chiamate in reità verrebbe a configurarsi nel caso di specie, dato che il [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato dai Giudici del riesame, ha saputo dell’identità dei responsabili dell’omicidio in esame non solo da [OSCURATO:PERSONA], ma anche da [OSCURATO:PERSONA], in occasione del medesimo incontro.

Ne conseguirebbe la piena idoneità delle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] a fungere da riscontro individualizzante alla chiamata del [OSCURATO:PERSONA]..

5.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione in punto di inidoneità della chiamata di [OSCURATO:PERSONA] quale riscontro.

Anche quest’ultimo avrebbe ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] ampia confessione circa le proprie responsabilità in ordine al delitto in esame, confessione sulla quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche reso una descrizione puntuale e dettagliata.

Anzitutto, si deve ricordare che il collaboratore ha ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] il mandato, asseverato dal [OSCURATO:PERSONA], di uccidere il [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, i Giudici del Riesame non solo avrebbero acceduto alla tesi secondo cui un delitto così importante sarebbe avvenuto in difetto del benestare dei capi promotori dei sodalizi responsabili dell’agguato ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA]), ma avrebbe persino affermato che l’espresso mandato omicidiario conferito al [OSCURATO:PERSONA] non varrebbe quale elemento di riscontro delle dichiarazioni degli altri collaboratori circa il ruolo rivestito quantomeno quale mandante del delitto.

In seguito, il ricorrente contesta la ritenuta genericità, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha specificato di non sapere chi fossero stati gli esecutori materiali dell’omicidio, ma di sapere bene chi ne fossero i mandanti.

L’attenzione viene posta anche sulla supposta “anomala progressione narrativa” e sullo “indubbio inedito narrativo” del 14.07.2016 che sarebbero idonei a confutare la genuinità della testimonianza.

In realtà, evidenzia il ricorrente, si deve considerare che il [OSCURATO:PERSONA] è stato uno dei vertici indiscussi della ‘ndrangheta vibonese; dunque, ha riferito all’autorità giudiziaria di numerosissime vicende. [OSCURATO:PERSONA], il tema dell’incontro avuto direttamente con i responsabili dell’agguato sarebbe già stato anticipato dal [OSCURATO:PERSONA] nell’interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando ha riferito del raggiro ordito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell’incontro chiarificatore avuto con i vertici della consorteria.

Infine, v’è da considerare che i Giudici del riesame hanno messo in dubbio la genuinità del racconto del [OSCURATO:PERSONA] circa l’incontro avuto con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non hanno indicato alcun elemento di tipo fattuale o almeno logico-deduttivo a giustificazione di una simile convinzione.

5.5. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente si duole di un difetto assoluto di motivazione in ordine alla causale del delitto quale idoneo riscontro individualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], causale da individuarsi nel fatto che [OSCURATO:PERSONA], quale referente di [OSCURATO:PERSONA], andasse a riscuotere estorsioni nello stesso territorio sul quale il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aspiravano ad espandersi.

Si compie riferimento ad un orientamento giurisprudenziale per il quale la causale del delitto può costituire elemento di riscontro individualizzante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione dei contenuti normativi espressi dall’articolo 627 cod. proc. pen. e perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi – in sostanza – di sollecitazione alla rielaborazione di alcuni temi di prova.

2. In termini generali, va ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi...di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto»tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità), in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.

In ciò, come è stato più volte chiarito da questa Corte di legittimità, gli indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) altro non sono che gli elementi di prova – siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta – sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.

In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo – per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico – di confrontarsi: a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione (ad es. l'indizio in senso stretto – la narrazione rappresentativa di natura testimoniale – la chiamata in correità o in reità – gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. 4, n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv. 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica); c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (disposizione per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito).

Con ciò non si intende dire – ovviamente – che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare,ma di certo lo sono in via «mediata», posto che un serio giudizio prognostico, quale è quello di «elevata probabilità di condanna», non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, Rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che «... il giudizio prognostico in tal senso – ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte – è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio...») .

Da qui la necessità di identificare – da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare – in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica.

2.1. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può – in alcun modo – risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza – doverosamente – attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.

Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, (Rv. 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate.

3. Il caso in esame si caratterizza – inoltre – per la esistenza di una decisione rescindente, dai cui contenuti – per il vero – il Pubblico Ministero impugnante sembra del tutto svincolarsi, aspetto che finisce con il violare – sia pure in chiave prospettica – la particolare disposizione di cui all’art. 627 cod. proc. pen. 3.1.

Va ricordato che le disposizioni processuali che tendono a determinare e regolamentare il complesso equilibrio di poteri tra questa Corte, il giudice del rinvio e le stesse parti processuali sono in primis contenute nel corpo dell'art. 627 (ai commi 2 e 3), ma non in modo esclusivo, posto che rilevano, quantomeno, i contenuti del comma 2 dell'art. 628 e del comma 1 dell'art. 624 cod. proc. pen.

In effetti, mentre il vincolo «pieno» posto dalla decisione rescindente (teso ad escludere del tutto l'autonomia del giudice del rinvio) è soltanto quello relativo alla «questione di diritto» decisa dalla Corte di cassazione (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.), ciò non toglie che in una corretta impostazione della sequenza processuale debba darsi rilievo alla «logica interna» espressa nella decisione rescindente anche lì dove l'annullamento risulti collegato a vizi motivazionali (vizi di tipo logico, che assumono rilievo in sede di legittimità sempre in quanto collegati a ricadute in diritto sul percorso argomentativo realizzato nella decisione impugnata).

Anche in caso di riscontrato vizio di motivazione vi è pertanto, pacificamente, il divieto – in sede di rinvio – di sostanziale riproduzione del percorso argomentativo già censurato in sede di legittimità (tra le molte, v.

Sez. 5 n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760), così come sussiste l'obbligo di affrontare in via prioritaria il tema posto dalla decisione di annullamento.

In tale direzione, secondo l’insegnamento risalente a Sez. 6 n. 18634 del 18/11/2014, Rv. 263951, il giudice del rinvio non può abbandonare il thema decidendum segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato l'annullamento, e definire il giudizio attraverso l'introduzione di nuovi punti, ma deve in primo luogo eliminare il vizio rilevato dalla Corte di cassazione, e solo successivamente, muovendo da tale presupposto, può affrontare ulteriori questioni in fatto o in diritto (ove necessario), poiché, per effetto del «collegamento sequenziale» tra pronuncia rescindente e fase rescissoria, non deve venir meno la continuità di oggetto del giudizio.

3.2. Ora, nel caso in esame, è del tutto evidente che la decisione di annullamento del titolo cautelare è diretta conseguenza della necessità – avvertita dal giudice del rinvio – di non riprodurre i vizi argomentativi evidenziati da questa Corte nella decisione rescindente e di «adeguarsi» a talune coordinate di metodo offerte dalla decisione rescindente.

Di ciò il PM ricorrente pare non tener conto nella elaborazione delle critiche.

In particolare: a)è da escludersi che il contributo dichiarativo reso dal [OSCURATO:PERSONA] possa sfuggire ai canoni ermeneutici derivanti dal richiamo ai contenuti di Sez.

Unite Aquilina – in tema di metodo di confronto e asseverazione tra più chiamate de relato – posto che da tale considerazione è derivato, come si è ricordato in apertura, il provvedimento di annullamento con rinvio emesso da questa Corte di Cassazione nella sentenza n. 44123 del 2024; b)ciò comporta che in nessun caso il giudice del rinvio avrebbe potuto ritenere autosufficiente, a fini di integrazione del parametro probatorio, il contributo dichiarativo reso dal [OSCURATO:PERSONA] o comunque accontentarsi di una modalità di conferma più sfumata e generica (come quella proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA] o come la possibile congruità del movente), pena la sostanziale riproduzione dei vizi argomentativi e giuridici evidenziati nella sentenza rescindente, si condivida o meno il contenuto della decisione rescindente su tale specifico aspetto.

Da ciò deriva una particolare forma di inammissibilità – per contrasto indiretto con il contenuto dell’art. 627 cod. proc. pen. – dei primi due motivi di ricorso, nonché del quinto, posto che si evocano aspetti motivazionali su cui il giudice del rinvio, come si è detto, non era libero di determinarsi, per le ragioni sin qui esposte.

Si tratta, dunque, di motivi non consentiti.

3.3. Per il resto, l’atto di ricorso tende a rivalutare le statuizioni di merito in punto di attendibilità degli ulteriori dichiaranti, operazione che non risulta possibile realizzare in sede di legittimità, anche in ragione della assenza di percepibili vizi logici nel percorso esposto nella decisione impugnata.

Non vi è, in particolare, alcun profilo di illogicità nell’aver ritenuto «sospetta» la visibile progressione narrativa del [OSCURATO:PERSONA], posto che la «costanza e completezza» delle dichiarazioni è uno dei parametri che la giurisprudenza di questa Corte da sempre utilizza per apprezzare la validità probatoria della chiamata in reità o correità.

Dunque, non risulta possibile in questa sede – e ferma restando l’assenza di vincolo alcuno in rapporto al prosieguo del giudizio principale di merito – accedere al percorso di rivalutazione proposto dal PM impugnante.

Per la stessa ragione non risulta possibile sindacare nella presente sede le ragioni – in fatto – di prudenza cui il Tribunale ha ancorato la sostanziale neutralizzazione a fini di riscontro del contributo dichiarativo proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che la problematica individuazione della fonte «primaria» della conoscenza riportata dal dichiarante è anch’essa un ostacolo non irragionevole ad un pieno utilizzo dimostrativo del portato narrativo.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 30/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1934/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 12280/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. sentito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa – a seguito di annullamento con rinvio – in data 23 dicembre 2024, il Tribunale di Catanzaro (in procedura di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.) ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare che era stata emessa dal GIP nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Giova premettere, alla illustrazione dei contenuti della decisione, alcune indicazioni sulle ragioni dell’annullamento con rinvio della prima ordinanza (quella di conferma del titolo cautelare) emessa dal medesimo Tribunale in data 28 maggio 2024. 2. Nella sentenza numero 44123 del 2024 questa Corte – Sezione V penale – ha ritenuto di individuare «lacune motivazionali» in riferimento al percorso argomentativo in tema di gravità indiziaria per il concorso del [OSCURATO:PERSONA] – quale mandante – nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i punti di criticità evidenziati nella decisione rescindente riguardano: a) l’esatta osservanza del principio per cui nel caso di plurime chiamate in correità o in reità de relato la gravità indiziaria è frutto di un apprezzamento in concreto del livello di attendibilità dei singoli dichiaranti e dei parametri della autonomia genetica e convergenza sul nucleo essenziale della rispettiva narrazione; b) il mancato apprezzamento delle ragioni della ‘formazione progressiva’ della narrazione del collaborante [OSCURATO:PERSONA] in rapporto al ruolo avuto dal [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio per cui si procede; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29474/2025 Roma, lì, 12/08/2025 c) il mancato apprezzamento delle divergenze di non poco conto tra il narrato del [OSCURATO:PERSONA] e quello dell’[OSCURATO:PERSONA] (numero e identità dei componenti il gruppo di fuoco); d) la mancata verifica della identità della fonte da cui [OSCURATO:PERSONA] ha preso le informazioni poi divulgate. 3. Ciò posto, va brevemente rievocato il fatto. In data 11 marzo 2010 è stato colpito a morte [OSCURATO:PERSONA] nel cortile della sua abitazione di [OSCURATO:PERSONA] da due persone a volto coperto, che hanno sparato diversi colpi di arma da fuoco in direzione della vittima, alla presenza delle figlie. Le armi utilizzate per l’azione omicidiaria sono poi state rinvenute all’interno di un’auto che è stata data alle fiamme. [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere uomo di fiducia e referente per le estorsioni di [OSCURATO:PERSONA], capo di una consorteria mafiosa rivale di quella alla quale sarebbero appartenuti gli assassini ed i mandanti dell’omicidio. Tra questi ultimi, secondo l’accusa, vi sarebbe anche l’odierno indagato, ritenuto esponente di spicco della articolazione ‘ndranghetista denominata [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Secondo il costrutto accusatorio, l’omicidio sarebbe da inquadrarsi nella strategia criminale del clan da ultimo citato al fine di espandere il proprio controllo territoriale su aree di “competenza” dei [OSCURATO:PERSONA]. 4. Gli elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentati da dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, ossia: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte dichiarazioni ritenute de relato e di seguito brevemente sintetizzate. [OSCURATO:PERSONA]: ha reso dichiarazioni sulla vicenda che ci occupa in quattro interrogatori del 2015 (tra marzo e luglio) ed in uno del febbraio del 2022, riportando quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Ha rappresentato che il fatto omicidiario è stato perpetrato da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il supporto logistico di [OSCURATO:PERSONA], ascrivendone in seguito la responsabilità anche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: ha reso dichiarazioni sulla vicenda in esame durante cinque interrogatori che si sono tenuti tra il maggio e l’ottobre del 2016. Dapprima avrebbe genericamente attribuito le responsabilità del delitto ai «[OSCURATO:PERSONA]», per poi delineare solo in seguito più specificatamente gli accadimenti, sulla scorta di supposizioni derivanti dalla conoscenza del contesto e dell’ambiente criminale. In un successivo interrogatorio ha attribuito specifiche responsabilità a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alludendo ad un incontro nel quale i tre avrebbero ammesso di essere gli artefici del fatto. [OSCURATO:PERSONA]: ha riferito del delitto sulla base delle notizie apprese da [OSCURATO:PERSONA]. Non viene chiarito tuttavia in modo certo chi sia la fonte primaria, che potrebbe essere, per le stesse supposizioni del dichiarante, la medesima fonte del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il giudice del rinvio anche a voler ritenere valide ed utilizzabili le dichiarazioni de relato rese dal [OSCURATO:PERSONA], le stesse risultano – in sostanza – prive di riscontri esterni individualizzanti, considerato che le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] risultano generiche (le prime) ed inattendibili (quelle finali, rese con anomala progressione narrativa) e che l’[OSCURATO:PERSONA] ha fornito informazioni doppiamente de relato, ma non ha saputo indicare con certezza la fonte primaria, così sussistendo il rischio della circolarità delle dichiarazioni. 5. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale. Il ricorso è affidato a cinque motivi. In premessa il ricorrente descrive il fatto di reato oggetto del procedimento e sintetizza nuovamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco dei [OSCURATO:PERSONA], secondo la sintesi proposta dal PM ricorrente, ha riferito di essere stato incaricato dal [OSCURATO:PERSONA], un mese prima dell’omicidio, di percuotere pubblicamente il [OSCURATO:PERSONA], proposta che il collaboratore ha rifiutato. La stessa sera dell’agguato, recatosi a cena a casa di Maccarone, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e di tal Vacatello, ha riferito di essere passato davanti casa della vittima e di aver visto un gruppo di poliziotti o carabinieri e di aver pensato di conseguenza che fosse in atto una perquisizione. Sentite tali parole, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe scoppiato a ridere e si è allontanato dall’appartamento. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito altresì di aver partecipato, a distanza di poco tempo, ad un summit mafioso, durante il quale ha ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ampia confessione circa le loro responsabilità per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandanti. I due gli avrebbero anche indicato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali ulteriori mandanti dell’omicidio e D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali esecutori materiali. Quanto al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], egli ha riferito di aver saputo da [OSCURATO:PERSONA] che i mandanti dell’omicidio furono i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli esecutori materiali furono D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha ipotizzato che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto tali informazioni da [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice dello stesso gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto i due, entrambi ‘ndranghetisti, erano molto amici. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era molto legato al clan dei [OSCURATO:PERSONA], i quali gli “parlavano di tutto”. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito anche di un periodo di codetenzione del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], ma ha escluso che il secondo potesse aver dato le informazioni sull’omicidio al primo, considerato che per conclamata prassi della ‘ndrangheta si evitano tali tipi di confidenze all’interno degli istituti carcerari. In riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], capo di un’articolazione ‘ndranghetista operante su [OSCURATO:PERSONA], si deve premettere che ha riferito di essere stato vittima di un raggiro ordito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano fatto sapere ai [OSCURATO:PERSONA] che lui li aveva traditi dicendogli che erano stati loro ad uccidere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto un incontro ai [OSCURATO:PERSONA], al quale erano presenti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e durante il quale ha chiarito la propria “innocenza”. Durante tale incontro, i due soggetti da ultimo citati gli avrebbero ammesso di essere stati loro ad uccidere il [OSCURATO:PERSONA], con la complicità di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha parlato di quando [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], gli ha chiesto di far sparire [OSCURATO:PERSONA], ed inoltre ha riferito che tale uccisione interessava anche a [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nella deliberazione dell’omicidio. In seguito, il ricorrente riporta le dichiarazioni di altri due collaboratori di giustizia, non citati dal Tribunale del Riesame, ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intranei o comunque contigui all’avversa fazione dei [OSCURATO:PERSONA], cui apparteneva la stessa vittima. I due avrebbero confermato il ruolo svolto dalla vittima all’interno della consorteria mafiosa, ed il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche indicato nei [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] i mandanti dell’agguato, per come riferitogli da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], oltre che da coloro che erano soliti frequentare la sua casa. I motivi di ricorso vengono divisi in due parti, la prima (motivi 1, 2 e 3) inerente ai vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la seconda (motivi 4 e 5) afferente ai vizi della motivazione circa l’assenza di ulteriori riscontri individualizzanti alla chiamata dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Al primo motivo di ricorso il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla natura confessoria delle informazioni riferite dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni di tale propalante, infatti, non andrebbero qualificate come de relato, trattandosi di informazioni afferenti alla piena confessione da questo ricevuta direttamente dall’indagato, confidenze autoaccusatorie che sono estranee ai principi sulla chiamata de relato. Il riferimento è alle confessioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in occasione del summit che si è citato in precedenza. Dunque, non essendo tali dichiarazioni qualificabili come de relato, avrebbero piena efficacia probatoria, con l’effetto che la chiamata in reità effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ben potrebbe essere autosufficiente nell’economia della decisione sulla gravità indiziaria o comunque trovare riscontro nelle affermazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] per diversità di fonte. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole di un difetto assoluto di motivazione in ordine alla qualificazione delle chiamate in reità effettuate dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Si deve premettere che [OSCURATO:PERSONA] è stato un braccio armato e componente di vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA], autore materiale di almeno due omicidi, entrambi commessi nell’ambito della strategia espansionistica della consorteria, e la sua posizione è stata cristallizzata in vari procedimenti. In seguito, il ricorrente descrive il periodo di tensione tra due cosche mafiose, quella dei [OSCURATO:PERSONA] e quella dei [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], periodo durante il quale si è verificato anche il delitto che ci occupa. In un simile contesto, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricoperto un ruolo da protagonista. Tutto ciò varrebbe a dimostrare che quanto riferito dal collaboratore con riguardo all’omicidio [OSCURATO:PERSONA] era da ritenersi oggetto del patrimonio conoscitivo comune agli associati. Di conseguenza, le chiamate in reità effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto che ci occupa ben potrebbero trovare autonomi riscontri individualizzanti nel propalato dell’[OSCURATO:PERSONA], atteso che il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di fatti di cui ha avuto cognizione diretta. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione in ordine alla circolarità della fonte di conoscenza dei fatti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. L’effettiva fonte di informazioni del [OSCURATO:PERSONA] è identificabile, ad opinione del PM, con margine di assoluta certezza, in [OSCURATO:PERSONA], e non in [OSCURATO:PERSONA] (fonte anche del [OSCURATO:PERSONA]). Anche però a ritenere che sia quest’ultimo la fonte di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], alcun difetto di autonomia delle chiamate in reità verrebbe a configurarsi nel caso di specie, dato che il [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato dai Giudici del riesame, ha saputo dell’identità dei responsabili dell’omicidio in esame non solo da [OSCURATO:PERSONA], ma anche da [OSCURATO:PERSONA], in occasione del medesimo incontro. Ne conseguirebbe la piena idoneità delle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] a fungere da riscontro individualizzante alla chiamata del [OSCURATO:PERSONA].. 5.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione in punto di inidoneità della chiamata di [OSCURATO:PERSONA] quale riscontro. Anche quest’ultimo avrebbe ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] ampia confessione circa le proprie responsabilità in ordine al delitto in esame, confessione sulla quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche reso una descrizione puntuale e dettagliata. Anzitutto, si deve ricordare che il collaboratore ha ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] il mandato, asseverato dal [OSCURATO:PERSONA], di uccidere il [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, i Giudici del Riesame non solo avrebbero acceduto alla tesi secondo cui un delitto così importante sarebbe avvenuto in difetto del benestare dei capi promotori dei sodalizi responsabili dell’agguato ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA]), ma avrebbe persino affermato che l’espresso mandato omicidiario conferito al [OSCURATO:PERSONA] non varrebbe quale elemento di riscontro delle dichiarazioni degli altri collaboratori circa il ruolo rivestito quantomeno quale mandante del delitto. In seguito, il ricorrente contesta la ritenuta genericità, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha specificato di non sapere chi fossero stati gli esecutori materiali dell’omicidio, ma di sapere bene chi ne fossero i mandanti. L’attenzione viene posta anche sulla supposta “anomala progressione narrativa” e sullo “indubbio inedito narrativo” del 14.07.2016 che sarebbero idonei a confutare la genuinità della testimonianza. In realtà, evidenzia il ricorrente, si deve considerare che il [OSCURATO:PERSONA] è stato uno dei vertici indiscussi della ‘ndrangheta vibonese; dunque, ha riferito all’autorità giudiziaria di numerosissime vicende. [OSCURATO:PERSONA], il tema dell’incontro avuto direttamente con i responsabili dell’agguato sarebbe già stato anticipato dal [OSCURATO:PERSONA] nell’interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando ha riferito del raggiro ordito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell’incontro chiarificatore avuto con i vertici della consorteria. Infine, v’è da considerare che i Giudici del riesame hanno messo in dubbio la genuinità del racconto del [OSCURATO:PERSONA] circa l’incontro avuto con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non hanno indicato alcun elemento di tipo fattuale o almeno logico-deduttivo a giustificazione di una simile convinzione. 5.5. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente si duole di un difetto assoluto di motivazione in ordine alla causale del delitto quale idoneo riscontro individualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], causale da individuarsi nel fatto che [OSCURATO:PERSONA], quale referente di [OSCURATO:PERSONA], andasse a riscuotere estorsioni nello stesso territorio sul quale il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aspiravano ad espandersi. Si compie riferimento ad un orientamento giurisprudenziale per il quale la causale del delitto può costituire elemento di riscontro individualizzante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione dei contenuti normativi espressi dall’articolo 627 cod. proc. pen. e perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi – in sostanza – di sollecitazione alla rielaborazione di alcuni temi di prova. 2. In termini generali, va ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi...di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto»tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità), in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito da questa Corte di legittimità, gli indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) altro non sono che gli elementi di prova – siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta – sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo – per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico – di confrontarsi: a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione (ad es. l'indizio in senso stretto – la narrazione rappresentativa di natura testimoniale – la chiamata in correità o in reità – gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. 4, n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv. 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica); c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (disposizione per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). Con ciò non si intende dire – ovviamente – che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare,ma di certo lo sono in via «mediata», posto che un serio giudizio prognostico, quale è quello di «elevata probabilità di condanna», non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, Rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che «... il giudizio prognostico in tal senso – ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte – è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio...») . Da qui la necessità di identificare – da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare – in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 2.1. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può – in alcun modo – risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza – doverosamente – attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, (Rv. 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. 3. Il caso in esame si caratterizza – inoltre – per la esistenza di una decisione rescindente, dai cui contenuti – per il vero – il Pubblico Ministero impugnante sembra del tutto svincolarsi, aspetto che finisce con il violare – sia pure in chiave prospettica – la particolare disposizione di cui all’art. 627 cod. proc. pen. 3.1. Va ricordato che le disposizioni processuali che tendono a determinare e regolamentare il complesso equilibrio di poteri tra questa Corte, il giudice del rinvio e le stesse parti processuali sono in primis contenute nel corpo dell'art. 627 (ai commi 2 e 3), ma non in modo esclusivo, posto che rilevano, quantomeno, i contenuti del comma 2 dell'art. 628 e del comma 1 dell'art. 624 cod. proc. pen. In effetti, mentre il vincolo «pieno» posto dalla decisione rescindente (teso ad escludere del tutto l'autonomia del giudice del rinvio) è soltanto quello relativo alla «questione di diritto» decisa dalla Corte di cassazione (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.), ciò non toglie che in una corretta impostazione della sequenza processuale debba darsi rilievo alla «logica interna» espressa nella decisione rescindente anche lì dove l'annullamento risulti collegato a vizi motivazionali (vizi di tipo logico, che assumono rilievo in sede di legittimità sempre in quanto collegati a ricadute in diritto sul percorso argomentativo realizzato nella decisione impugnata). Anche in caso di riscontrato vizio di motivazione vi è pertanto, pacificamente, il divieto – in sede di rinvio – di sostanziale riproduzione del percorso argomentativo già censurato in sede di legittimità (tra le molte, v. Sez. 5 n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760), così come sussiste l'obbligo di affrontare in via prioritaria il tema posto dalla decisione di annullamento. In tale direzione, secondo l’insegnamento risalente a Sez. 6 n. 18634 del 18/11/2014, Rv. 263951, il giudice del rinvio non può abbandonare il thema decidendum segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato l'annullamento, e definire il giudizio attraverso l'introduzione di nuovi punti, ma deve in primo luogo eliminare il vizio rilevato dalla Corte di cassazione, e solo successivamente, muovendo da tale presupposto, può affrontare ulteriori questioni in fatto o in diritto (ove necessario), poiché, per effetto del «collegamento sequenziale» tra pronuncia rescindente e fase rescissoria, non deve venir meno la continuità di oggetto del giudizio. 3.2. Ora, nel caso in esame, è del tutto evidente che la decisione di annullamento del titolo cautelare è diretta conseguenza della necessità – avvertita dal giudice del rinvio – di non riprodurre i vizi argomentativi evidenziati da questa Corte nella decisione rescindente e di «adeguarsi» a talune coordinate di metodo offerte dalla decisione rescindente. Di ciò il PM ricorrente pare non tener conto nella elaborazione delle critiche. In particolare: a)è da escludersi che il contributo dichiarativo reso dal [OSCURATO:PERSONA] possa sfuggire ai canoni ermeneutici derivanti dal richiamo ai contenuti di Sez. Unite Aquilina – in tema di metodo di confronto e asseverazione tra più chiamate de relato – posto che da tale considerazione è derivato, come si è ricordato in apertura, il provvedimento di annullamento con rinvio emesso da questa Corte di Cassazione nella sentenza n. 44123 del 2024; b)ciò comporta che in nessun caso il giudice del rinvio avrebbe potuto ritenere autosufficiente, a fini di integrazione del parametro probatorio, il contributo dichiarativo reso dal [OSCURATO:PERSONA] o comunque accontentarsi di una modalità di conferma più sfumata e generica (come quella proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA] o come la possibile congruità del movente), pena la sostanziale riproduzione dei vizi argomentativi e giuridici evidenziati nella sentenza rescindente, si condivida o meno il contenuto della decisione rescindente su tale specifico aspetto. Da ciò deriva una particolare forma di inammissibilità – per contrasto indiretto con il contenuto dell’art. 627 cod. proc. pen. – dei primi due motivi di ricorso, nonché del quinto, posto che si evocano aspetti motivazionali su cui il giudice del rinvio, come si è detto, non era libero di determinarsi, per le ragioni sin qui esposte. Si tratta, dunque, di motivi non consentiti. 3.3. Per il resto, l’atto di ricorso tende a rivalutare le statuizioni di merito in punto di attendibilità degli ulteriori dichiaranti, operazione che non risulta possibile realizzare in sede di legittimità, anche in ragione della assenza di percepibili vizi logici nel percorso esposto nella decisione impugnata. Non vi è, in particolare, alcun profilo di illogicità nell’aver ritenuto «sospetta» la visibile progressione narrativa del [OSCURATO:PERSONA], posto che la «costanza e completezza» delle dichiarazioni è uno dei parametri che la giurisprudenza di questa Corte da sempre utilizza per apprezzare la validità probatoria della chiamata in reità o correità. Dunque, non risulta possibile in questa sede – e ferma restando l’assenza di vincolo alcuno in rapporto al prosieguo del giudizio principale di merito – accedere al percorso di rivalutazione proposto dal PM impugnante. Per la stessa ragione non risulta possibile sindacare nella presente sede le ragioni – in fatto – di prudenza cui il Tribunale ha ancorato la sostanziale neutralizzazione a fini di riscontro del contributo dichiarativo proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che la problematica individuazione della fonte «primaria» della conoscenza riportata dal dichiarante è anch’essa un ostacolo non irragionevole ad un pieno utilizzo dimostrativo del portato narrativo. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 30/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29474/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris