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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 08370/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 12176/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de' Medici che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e DonataMemmi RG 12176/18 Co ns.

Lav.

Porto di Taranto - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA].

Marulli - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso l'avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 68/2018 depositata il 15/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con contrapposti ricorsi a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] di Taranto in liquidazione ed il [OSCURATO:PERSONA] - Area di [OSCURATO:PERSONA] di Taranto impugnano, nel contraddittorio anche del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Lecce, pronunciando in esito al contenzioso insorto tra essi in relazione ai lavori per la costruzione all'interno dell'area portuale di Taranto di un molo polisettoriale, ha confermato le determinazioni di rigetto adottate dal giudice di prime cure e, rigettando gli appelli di entrambe le parti, ne ha nuovamente respinto le opposte pretese intese a conseguire il ristoro dei danni da esse rispettivamente patiti per la illegittima e protratta sospensione dei lavori e per il ritardo con cui i lavori erano stati ultimati.

La Corte territoriale, per quel che qui ancora rileva, disattesa previamente l'eccezione di "res litis contracta" sollevata da ASI, poiché l'accordo in tal senso siglato tra le parti, coinvolgente anche il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti , no n era stato vistato RG 12176/18 Co ns.

Lav.

Porto di Taranto - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA].

Marulli dalla Corte dei Conti ed era perciò risultato improduttivo di effetti, ha giudicato infondato il gravame principale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto il primo periodo di sospensione dei lavori, compreso tra il 26.10.1979 ed il 19.11.1979 , era immune da illegittimità, essendo stato disposto dal direttore dei lavori, con l'ordine di servizio n. 2 del 16.10.1979, a fronte dell'accertato sversamento in maredi ingenti quantità di materiale di risulta, che a causa del moto ondoso avrebbe potuto determinare un intasamento della bocca di porto e della circostante area di evoluzione; e, dunque, a tale riguardo nessun diritto di ristoro poteva essere riconosciuto in favore di detto appellante, posto che, come indicato dall'art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto della Cassa del Mezzogiorno, nell'occasione la disposta sospensione era risultata giustificata da "ragioni di pubblico interesse", per il che il medesimo art. 34 prevedeva appunto che all'appaltatore non spettasse "alcun compenso o indennizzo"; quanto , poi, ai restanti periodi di sospensione protrattisi sino al 5.4.1981, perché le riserve a tal fine formulate erano risultate tardive e perché in ogni caso nessun addebito poteva muoversi alla stazione appaltante, vero che ne erano state causa o le ordinanze, a più riprese, adottate dalla Capitaneria di Porto o l'inerzia dello stesso appellante.

La cassazione di detta sentenza è ora chiesta, in via principale, dal [OSCURATO:PERSONA] di Taranto in liquidazione sulla base di quattro motivi ed in via incidentale, sulla base di un solo motivo, dal Consorzio ASI Area di Sviluppo industriale di Taranto.

Memorie di entrambe le parti exart. 380-bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la nullità dell'impugnata sentenza per aver motivato il rigetto dell'esercitata RG 12176/18 Co ns.

Lav.

Porto di Taranto - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA].

Marulli domanda risarcitoria, valorizzando previamente l'argomento della legittimità della sospensione dei lavori disposta dal direttore dei lavori con l'ordine di servizio n. 2 del 26.10.1979, sulla scorta delle mere risultanze peritali, sicché l'unico motivo che sorregge a questo riguardo la statuizione adottata è il richiamo alla CTU su cui il decidente si appiattisce totalmente, senza argomentare alcunché in ordine all'affermata fondatezza dell'elaborato.

Parimenti, impugnando il medesimo capo della decisione, con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. civ., giacché, motivando l'ordine di servizio n. 2 di sospensione dei lavori sul presupposto che lo scarico a mare del materiale di dragaggio avrebbe potuto interessare l'imboccatura del porto ed il cerchio di evoluzione, la valorizzazione di tale circostanza, a cui aveva proceduto il CTU per stimare la legittimità del provvedimento e, di seguito, il giudice del gravame che ne aveva recepito le conclusioni, era avvenuta in spregio non solo ad ogni pregresso accertamento di fatto, non essendo noto in base a quali riscontri tecnici fosse stata accertata la rilevata situazione di pericolo, ma anche alle regole di ripartizione dell'onere della prova, incombendo alla committente di dar prova degli assunti a fronte dei quali era stato ravvisato il pubblico interesse addotto a sostegno della sospensione.

3. Entrambi i motivi sono avversariamente resistiti opponendo che, poiché la sentenza aveva motivato il rigetto delle odierne contestazioni rilevando anche che l'ordine di sospensione adottato dal direttore dei lavori non era stato contestato nei termini previsti dall'art. 17 del CGA Cassa del Mezzogiorno e dell'art. 34 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, questa ragione di decisione non era stata debitamente impugnata, sicché riguardo alla legittimità della RG 12176/18 Co ns.

Lav.

Porto di Taranto - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA].

Marulli sospensiva si era determinato il giudicato con ovvio riflesso preclusivo in danno delle censure qui in discussione.

L'obiezione non tiene però conto che, siccome la rationon contestata deve essere logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione impugnata (Cass. Sez.

U., 29/03/2013, n. 7931), nella specie la ratio non contestata non è idonea a sorreggere giuridicamente la decisione.

Invero l'omessa instaurazione della procedura di risoluzione in via amministrativa della controversia, mediante contestazione degli ordini di servizio, ai sensi degli artt. 42 del Capitolato Generale per le opere pubbliche e 23 del R.D 350/1895 (applicabile ratione temporis ), determina, infa tti, al pari del mancato esperimento delle riserve, l'improcedibilità della domanda dell'appaltatore, ma ciò soltanto quando tale omissione abbia costituito oggetto di eccezione in senso stretto dell'amministrazione.

Evenienza questa non riscontrata nellaspecie dalla Corte territoriale.

4. Ciò nondimeno entrambi i motivi si rivelano inammissibili.

Il primo, trovando, infatti, resistenza nel consolidato enunciato secondo cui il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, ben potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Cass., Sez.

I, 09/10/2017, n. 23594), sicché esso suffraga, a tutto concedere, una mera istanza volta a rimodulare l'apprezzamento probatorio operato dal decidente di merito.

Il secondo non si sottrae alla medesima sorte.

Posto infatti che l'inosservanza della regola richiamata si realizza quando il giudice abbia posto a carico di una parte l'onere probatorio che compete RG 12176/18 Co ns.

Lav.

Porto di Taranto - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA].

Marulli all'altra, la contestazione si fonda sul presupposto che la circostanza legittimante l'adozione dell'ordine di servizio sia fondata sulla CTU e che la CTU, come argomentato con il primo motivo, non basti a coonestare il responso d'appello.

Poiché come si è visto l'acquisizione, oggetto ivi di censura , è rimasta intaccata, ne discende di conseguenza l’inammissibilità della denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ ., non cogliendo essa la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che ha ritenuto provata la legittimità dell’ordine di servizio, risultando pacifica la circostanza in esso allegata ovvero che lo sversamento in mare del materiale di risulta costituisse un pericolo per la navigazione.

5. Con il terzo motivo del ricorso principale si eccepisce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che la Corte d'Appello aveva giudicato tardive le riserve, benché controparte non ne avesse eccepito la decadenza, pur trattandosi di eccezione in senso stretto riservata alla medesima e non rilevabile perciò d'ufficio.

Il motivo è inammissibile.

Esso non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che ha rilevato come la sospensione dell’attività di discarica in mare fosse imputabile al direttore dei lavori solo per un periodo limitato (26.10.1979-18.11.1979) e, comunque, come anche in relazione a tale periodo nessun danno risarcibile potesse essere riconosciuto all’appaltatorein forza dell’art. 34 del Capitolato Generale di appalto, escludente qualsiasi emolumento o indennizzo all’appaltatore, in caso di sospensione dei lavori disposto ‒ come nella specie ‒ per «ragioni di pubblico interesse».

L’ordine di servizio n. 2 ‒ come detto ‒ fu emanato per ragioni di pubblico interesse, «ravvisabili nella necessità di garantire la sicurezza di infrastruttura di rilievo nazionale (il porto di Taranto)».

RG 12176/18 Co ns.

Lav.

Porto di Taranto - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] discende che la doglianza interloquisce su un profilo argomentativo che non incrocia le ragioni della decisione, giacché la non imputabilità dei fatti denunciati alla condotta del committente rende per vero ininfluente il fatto che la decadenza in punto di riserva non sia stata previamente eccepita.

6. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce ancora la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che la Corte d'Appello aveva rigettato il gravame pronunciando su una diversa domanda rispetto a quella proposta, essendosi nelle conclusioni rassegnate al primo giudice, così come in quelle riprodotte in sede di appello, chiesto che fosse pronunciata la condanna del Consorzio ASI «in conseguenza dell'illegittimo comportamento della stazione appaltante che ha prima ordinato la sospensione delle operazioni di discarica e poi ha revocato l'ordine con conseguente interruzione e fermo di tutte le altre lavorazioni connesse», mentre, circoscrivendo il proprio esame ai provvedimenti assunti dalla Capitaneria di porto, il decidente nulla aveva detto riguardo alla mancata sospensione dei lavori da parte della committenza, così incorrendo nel denunciato vizio e pronunciando su causali diverse da quelle dedotte.

Il motivo è inammissibile.

Come, per vero, rilevato dal controricorrente, esso racchiude la prospettazione di una questione nuova, con la conseguenza che nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è ravvisabile nella specie, trattandosi di una modificazione intervenuta nella formulazione della domanda comportanteuna mutatio libelli incidente sulla causa petendi .

E' ben noto, infatti, che benché nel regime processuale regolato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, applicabile alla specie, fosse riconosciuto alle parti lo ius variandi sino all'udienza di precisazione delle RG 12176/18 Co ns.

Lav.

Porto di Taranto - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA].

Marulli conclusioni, il suo esercizio non potesse in ogni caso comportare l'introduzione nel giudizio di un diverso tema di decisione, essendo consentita l'emendatio libelli ma non la mutatio libelli , con la conseguenza che, come qui avvenuto, doveva ritenersi precluso al giudice l'indagine riguardo ad esso.

E' dunque evidente che la censura qui in disamina non si accorda con il sottostante quadro decisionale, appuntandosi su un profilo che è rimasto ad esso del tutto estraneo.

7. L'inammissibilità , che occorre perciò dic hiarare del ricorso principale, rende inefficace ai sensi delì'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. il ricorso incidentale tardivo della controparte.

8. Le spese in ragione di ciò possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale e del riicorrente secondario del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio tra tutte le parti.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 12176/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de' Medici che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e DonataMemmi RG 12176/18 Co ns. Lav. Porto di Taranto - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. Marulli - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso l'avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 68/2018 depositata il 15/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con contrapposti ricorsi a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] di Taranto in liquidazione ed il [OSCURATO:PERSONA] - Area di [OSCURATO:PERSONA] di Taranto impugnano, nel contraddittorio anche del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Lecce, pronunciando in esito al contenzioso insorto tra essi in relazione ai lavori per la costruzione all'interno dell'area portuale di Taranto di un molo polisettoriale, ha confermato le determinazioni di rigetto adottate dal giudice di prime cure e, rigettando gli appelli di entrambe le parti, ne ha nuovamente respinto le opposte pretese intese a conseguire il ristoro dei danni da esse rispettivamente patiti per la illegittima e protratta sospensione dei lavori e per il ritardo con cui i lavori erano stati ultimati. La Corte territoriale, per quel che qui ancora rileva, disattesa previamente l'eccezione di "res litis contracta" sollevata da ASI, poiché l'accordo in tal senso siglato tra le parti, coinvolgente anche il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti , no n era stato vistato RG 12176/18 Co ns. Lav. Porto di Taranto - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. Marulli dalla Corte dei Conti ed era perciò risultato improduttivo di effetti, ha giudicato infondato il gravame principale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto il primo periodo di sospensione dei lavori, compreso tra il 26.10.1979 ed il 19.11.1979 , era immune da illegittimità, essendo stato disposto dal direttore dei lavori, con l'ordine di servizio n. 2 del 16.10.1979, a fronte dell'accertato sversamento in maredi ingenti quantità di materiale di risulta, che a causa del moto ondoso avrebbe potuto determinare un intasamento della bocca di porto e della circostante area di evoluzione; e, dunque, a tale riguardo nessun diritto di ristoro poteva essere riconosciuto in favore di detto appellante, posto che, come indicato dall'art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto della Cassa del Mezzogiorno, nell'occasione la disposta sospensione era risultata giustificata da "ragioni di pubblico interesse", per il che il medesimo art. 34 prevedeva appunto che all'appaltatore non spettasse "alcun compenso o indennizzo"; quanto , poi, ai restanti periodi di sospensione protrattisi sino al 5.4.1981, perché le riserve a tal fine formulate erano risultate tardive e perché in ogni caso nessun addebito poteva muoversi alla stazione appaltante, vero che ne erano state causa o le ordinanze, a più riprese, adottate dalla Capitaneria di Porto o l'inerzia dello stesso appellante. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta, in via principale, dal [OSCURATO:PERSONA] di Taranto in liquidazione sulla base di quattro motivi ed in via incidentale, sulla base di un solo motivo, dal Consorzio ASI Area di Sviluppo industriale di Taranto. Memorie di entrambe le parti exart. 380-bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la nullità dell'impugnata sentenza per aver motivato il rigetto dell'esercitata RG 12176/18 Co ns. Lav. Porto di Taranto - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. Marulli domanda risarcitoria, valorizzando previamente l'argomento della legittimità della sospensione dei lavori disposta dal direttore dei lavori con l'ordine di servizio n. 2 del 26.10.1979, sulla scorta delle mere risultanze peritali, sicché l'unico motivo che sorregge a questo riguardo la statuizione adottata è il richiamo alla CTU su cui il decidente si appiattisce totalmente, senza argomentare alcunché in ordine all'affermata fondatezza dell'elaborato. Parimenti, impugnando il medesimo capo della decisione, con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. civ., giacché, motivando l'ordine di servizio n. 2 di sospensione dei lavori sul presupposto che lo scarico a mare del materiale di dragaggio avrebbe potuto interessare l'imboccatura del porto ed il cerchio di evoluzione, la valorizzazione di tale circostanza, a cui aveva proceduto il CTU per stimare la legittimità del provvedimento e, di seguito, il giudice del gravame che ne aveva recepito le conclusioni, era avvenuta in spregio non solo ad ogni pregresso accertamento di fatto, non essendo noto in base a quali riscontri tecnici fosse stata accertata la rilevata situazione di pericolo, ma anche alle regole di ripartizione dell'onere della prova, incombendo alla committente di dar prova degli assunti a fronte dei quali era stato ravvisato il pubblico interesse addotto a sostegno della sospensione. 3. Entrambi i motivi sono avversariamente resistiti opponendo che, poiché la sentenza aveva motivato il rigetto delle odierne contestazioni rilevando anche che l'ordine di sospensione adottato dal direttore dei lavori non era stato contestato nei termini previsti dall'art. 17 del CGA Cassa del Mezzogiorno e dell'art. 34 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, questa ragione di decisione non era stata debitamente impugnata, sicché riguardo alla legittimità della RG 12176/18 Co ns. Lav. Porto di Taranto - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. Marulli sospensiva si era determinato il giudicato con ovvio riflesso preclusivo in danno delle censure qui in discussione. L'obiezione non tiene però conto che, siccome la rationon contestata deve essere logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione impugnata (Cass. Sez. U., 29/03/2013, n. 7931), nella specie la ratio non contestata non è idonea a sorreggere giuridicamente la decisione. Invero l'omessa instaurazione della procedura di risoluzione in via amministrativa della controversia, mediante contestazione degli ordini di servizio, ai sensi degli artt. 42 del Capitolato Generale per le opere pubbliche e 23 del R.D 350/1895 (applicabile ratione temporis ), determina, infa tti, al pari del mancato esperimento delle riserve, l'improcedibilità della domanda dell'appaltatore, ma ciò soltanto quando tale omissione abbia costituito oggetto di eccezione in senso stretto dell'amministrazione. Evenienza questa non riscontrata nellaspecie dalla Corte territoriale. 4. Ciò nondimeno entrambi i motivi si rivelano inammissibili. Il primo, trovando, infatti, resistenza nel consolidato enunciato secondo cui il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, ben potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Cass., Sez. I, 09/10/2017, n. 23594), sicché esso suffraga, a tutto concedere, una mera istanza volta a rimodulare l'apprezzamento probatorio operato dal decidente di merito. Il secondo non si sottrae alla medesima sorte. Posto infatti che l'inosservanza della regola richiamata si realizza quando il giudice abbia posto a carico di una parte l'onere probatorio che compete RG 12176/18 Co ns. Lav. Porto di Taranto - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. Marulli all'altra, la contestazione si fonda sul presupposto che la circostanza legittimante l'adozione dell'ordine di servizio sia fondata sulla CTU e che la CTU, come argomentato con il primo motivo, non basti a coonestare il responso d'appello. Poiché come si è visto l'acquisizione, oggetto ivi di censura , è rimasta intaccata, ne discende di conseguenza l’inammissibilità della denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ ., non cogliendo essa la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che ha ritenuto provata la legittimità dell’ordine di servizio, risultando pacifica la circostanza in esso allegata ovvero che lo sversamento in mare del materiale di risulta costituisse un pericolo per la navigazione. 5. Con il terzo motivo del ricorso principale si eccepisce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che la Corte d'Appello aveva giudicato tardive le riserve, benché controparte non ne avesse eccepito la decadenza, pur trattandosi di eccezione in senso stretto riservata alla medesima e non rilevabile perciò d'ufficio. Il motivo è inammissibile. Esso non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che ha rilevato come la sospensione dell’attività di discarica in mare fosse imputabile al direttore dei lavori solo per un periodo limitato (26.10.1979-18.11.1979) e, comunque, come anche in relazione a tale periodo nessun danno risarcibile potesse essere riconosciuto all’appaltatorein forza dell’art. 34 del Capitolato Generale di appalto, escludente qualsiasi emolumento o indennizzo all’appaltatore, in caso di sospensione dei lavori disposto ‒ come nella specie ‒ per «ragioni di pubblico interesse». L’ordine di servizio n. 2 ‒ come detto ‒ fu emanato per ragioni di pubblico interesse, «ravvisabili nella necessità di garantire la sicurezza di infrastruttura di rilievo nazionale (il porto di Taranto)». RG 12176/18 Co ns. Lav. Porto di Taranto - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] discende che la doglianza interloquisce su un profilo argomentativo che non incrocia le ragioni della decisione, giacché la non imputabilità dei fatti denunciati alla condotta del committente rende per vero ininfluente il fatto che la decadenza in punto di riserva non sia stata previamente eccepita. 6. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce ancora la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che la Corte d'Appello aveva rigettato il gravame pronunciando su una diversa domanda rispetto a quella proposta, essendosi nelle conclusioni rassegnate al primo giudice, così come in quelle riprodotte in sede di appello, chiesto che fosse pronunciata la condanna del Consorzio ASI «in conseguenza dell'illegittimo comportamento della stazione appaltante che ha prima ordinato la sospensione delle operazioni di discarica e poi ha revocato l'ordine con conseguente interruzione e fermo di tutte le altre lavorazioni connesse», mentre, circoscrivendo il proprio esame ai provvedimenti assunti dalla Capitaneria di porto, il decidente nulla aveva detto riguardo alla mancata sospensione dei lavori da parte della committenza, così incorrendo nel denunciato vizio e pronunciando su causali diverse da quelle dedotte. Il motivo è inammissibile. Come, per vero, rilevato dal controricorrente, esso racchiude la prospettazione di una questione nuova, con la conseguenza che nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è ravvisabile nella specie, trattandosi di una modificazione intervenuta nella formulazione della domanda comportanteuna mutatio libelli incidente sulla causa petendi . E' ben noto, infatti, che benché nel regime processuale regolato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, applicabile alla specie, fosse riconosciuto alle parti lo ius variandi sino all'udienza di precisazione delle RG 12176/18 Co ns. Lav. Porto di Taranto - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. Marulli conclusioni, il suo esercizio non potesse in ogni caso comportare l'introduzione nel giudizio di un diverso tema di decisione, essendo consentita l'emendatio libelli ma non la mutatio libelli , con la conseguenza che, come qui avvenuto, doveva ritenersi precluso al giudice l'indagine riguardo ad esso. E' dunque evidente che la censura qui in disamina non si accorda con il sottostante quadro decisionale, appuntandosi su un profilo che è rimasto ad esso del tutto estraneo. 7. L'inammissibilità , che occorre perciò dic hiarare del ricorso principale, rende inefficace ai sensi delì'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. il ricorso incidentale tardivo della controparte. 8. Le spese in ragione di ciò possono essere integralmente compensate tra tutte le parti. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale e del riicorrente secondario del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio tra tutte le parti. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut
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