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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39999/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena in continuazione per il ric. [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità per tutti gli altri ricorrenti; udito l'avv- [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che deposita le conclusioni scritte alle quali si riporta e la nota spese; uditi i difensori, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta integralmente ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento;ft l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 18/2/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI in data 4/6/2019: -ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, furto aggravato, estorsione aggravata e diverse ipotesi di cessione continuata di sostanze stupefacente di cui agli articoli 416 bis cod. pen., 624 e 625 cod. pen., 81, e 73 D.P.R. 309/1990, e 629 e 416 bis.1 cod. pen., oggetto dei capi di imputazione a), i), j) k) I) ed m): -ferma restando la medesima pena detentiva, ha rideterminato la multa e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di detenzione di armi da guerra e cessione di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 10, 12 e 14 L. 497/74 e all'art. 73 D.P.R. 309/1990, oggetto dei capi di imputazione o) e j); -ritenuta la continuazione con i reati giudicati con la sentenza emessa il 14/3/2014 dal giudice per le indagini preliminari di Napoli, ha rideterminato la pena complessiva e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione di arma con matricola abrasa, ricettazione detenzione di documento falso di cui agli artt. 416 bis cod. pen. 23 L. 110/75, 648 e 497 bis e 416 bis.1 cod. pen., oggetto dei capi di imputazione a), d), c) ed e); -ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cessione di sostanze di stupefacenti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, oggetto del capo di imputazione m); - ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cessione di sostanze di stupefacenti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, oggetto del capo di imputazione p); - ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di detenzione e porto di esplosivo in luogo pubblico e danneggiamento aggravato di cui agli artt. 2 L. 895/1967, 635 e 416 bis.1 cod. pen., oggetto del capo di imputazione r).

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.41'

2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato per il capo r).

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena determinata per la continuazione interna.

3. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui ai capi a), i), j) k) I) ed m).

3.1. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 3.2.

Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di furto aggravato di cui al capo i).

3.3. Vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in ordine alla cessione di sostanza stupefacente oggetto del capo m).

3.4. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 629 cod. pen, oggetto del capo di imputazione di cui alla lettera I).

3.5. Vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena operati in continuazione.

4. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui al capo m).

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/1990 con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo e per avere ritenuto l'ipotesi di cui al comma primo piuttosto che quella di cui al comma quarto.

4.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990.

4.3. Violazione di legge e vizio di motivazioni in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riguardo al clan c.d.

Fabbrocino.

4.4. Vizio di motivazione in ordine all'applicazione delle sanzioni del divieto di espatrio e del ritiro della patente per anni due.

5. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui ai capi j) e o).

5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/1990.

5.2. Vizio di motivazione in relazione al capo o) con specifico riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia.

6. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui a), c) d) e).

6.1. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. con riferimento all'aumento di pena applicato in continuazione alla pena, ritenuta più grave, di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 14/2/2014.

6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 99 cod. pen, con riferimento alla recidiva.6.3.

Vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena applicati per la continuazione.

6.4. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

7. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui al capo p).

7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, le captazioni n. 23716, 23958, 24417 e 25276, in ordine alla dichiarazione di responsabilità quanto alla cessione di sostanze stupefacenti contestata.

7.2. Violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. 7.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 3099/1990.

7.4. Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base e di quella finale.

7.5. violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini che seguono.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Nel primo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. con riferimento all'aumento di pena applicato in continuazione alla pena, ritenuta più grave, di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 14/2/2014 e agli aumenti per i reati satellite.

In specifico nel ricorso si rileva che la Corte territoriale avrebbe operato erroneamente in quanto non avrebbe proceduto alla corretta individuazione del reato più grave quanto, piuttosto, avrebbe fatto riferimento alla pena complessivamente calcolata dalla precedente sentenza.

In tale modo, quindi, non avrebbe proceduto al corretto calcolo degli aumenti di pena da applicare per i reati satellite.

A ben vedere, d'altro canto, si sarebbe dovuto "sciogliere" l'originaria continuazione e, individuato il reato più grave, si sarebbe dovuto procedere a un nuovo aumento reato per reato.

La dimostrazione che la Corte sia incorsa nell'errore indicato, d'altro canto, sarebbe evidente nel diverso aumento applicato per reato di cui all'art. 416 bis cod. pen, calcolato in anni tre per un perìodo di partecipazione di dieci anni dal primo giudice e in quattro anni, per un periodo di partecipazione di circa un anno, nell'attuale processo.

Così operando, in conclusione, il giudice di merito non si sarebbe attenuto ai principi anche enucleati dalla Corte cost. con sentenza n. 53 del 2018, per la quale il riconoscimento del vincolo della continuazione deve consentire di ripristinare la sanzione che avrebbe dovuto essere irrogata in modo unitario se i segmenti temporali del reato fossero stati oggetto di un unico processo (così anche Cass. 1, 7/6/2013 n. 31479).

Principio questo valido a maggior ragione laddove, come nel caso di specie quanto al reato associativo, i diversi segmenti sarebbero il risultato dello stesso processo volitivo.

In generale, poi, la motivazione sul punto e quanto ai singoli aumenti anche per gli altri reati satellite sarebbe anche graficamente carente La doglianza è fondata.

Come correttamente evidenziato nel ricorso, il calcolo della pena complessiva nel caso in cui il giudice riconosca la continuazione tra diversi reati deve essere operato individuando la pena base per il reato più grave e i singoli aumenti per ognuno dei reati satellite.

Tale operazione deve essere effettuata anche qualora uno o più dei reati avvinti dal vincolo della continuazione sia oggetto di una diversa pronuncia divenuta irrevocabile non potendo il giudice fare riferimento alla pena complessivamente in quella sede già determinata.

La peculiare disciplina del reato continuato, la cui struttura tiene conto della necessità di determinare per certi effetti una pena complessiva, non determina l'unificazione dei reati in un'unica entità così che gli stessi conservano, per alcuni e rilevanti effetti, come anche per la determinazione della pena finale, la propria autonomia (per una compiuta analisi della struttura del reato continuato cfr. Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).

Con specifico riferimento alla quantificazione della pena, d'altro canto, gli articoli 533 comma 2 cod. proc. pen. e l'art. 81 cod. pen. impongono al giudice di determinare la pena per ogni singolo reato e, una volta individuato il reato grave per la pena base, di applicare gli aumenti in continuazione per ogni singolo reato satellite.

Operazione questa della quale il giudice deve dare adeguato e coerente conto con riferimento a ogni singolo aumento di pena, evidenziando espressamente nella motivazione della sentenza le ragioni per le quali si è pervenuto a quella determinata conclusione, soprattutto qualora, ad esempio, si è ritenuto di applicare pene diverse per ipotesi di reato analoghe.

Nel caso di specie la Corte territoriale, facendo generico riferimento alla pena complessivamente applicata con altra sentenza passata in giudicato per una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione e anche determinando in modo diverso la pena per due ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. senza rendere una motivazione sul punto e in ordine agli aumenti applicati agli altri reati satellite, ha omesso di conformarsi agli indicati principi.Per le esposte ragioni, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA], imputato per il capo r).

2.1. Nei due motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla quantificazione della pena determinata per la continuazione interna.

In specifico il ricorrente rileva che la conclusione della Corte territoriale, per la quale la gravità dei reati commessi non consentirebbe di riconoscere le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., sarebbe errata.

Alla luce di una valutazione complessiva della personalità del ricorrente, che ha iniziato da un lungo periodo un percorso di collaborazione e pertanto è del tutto inesistente il pericolo di reiterazione dei reati, infatti, le invocate circostanze avrebbero dovuto essere concesse e applicata la conseguente riduzione di pena.

La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta peraltro nei minimi edittali, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della mancanza, oltre alla collaborazione già valutata, di ulteriori elementi positivi.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, che tiene conto della congruità della pena complessivamente applicata, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

Ad analoghe conclusioni, infine, deve pervenirsi in ordine agli aumenti applicati in continuazione, quantificati nel minimo edittale.

3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui ai capi a), i), j) k) I) ed m).

3.1. Nei motivi primo, secondo e terzo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso (capo a), furto aggravato (capo i) e cessione di stupefacenti (capo m).

Le doglianze circa la logicità e la completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale, sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle generiche critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 e, in precedenza, Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione cfr. da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica che ha fatto puntuale e attento riferimento agli elementi emersi nel corso del processo ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura delle prove acquisto, risulta del tutto inconferente in quanto "esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che Io hanno condotto ad emettere la decisione" (in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

Nello specifico. 3.1.1.

Quanto dedotto nel primo motivo, cioè che la motivazione per il reato di partecipazione del ricorrente all'associazione, fondata sulla gestione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e sui contatti intrattenuti nel suo interesse, sarebbe apparente, è manifestamente infondato.

L'argomento secondo il quale il Bifulco si sarebbe limitato a gestire i rapporti del latitante con i propri familiari stretti è stato adeguatamente valutato dai giudici di merito che, facendo riferimento alle conversazioni intercettate e alla condotta posta in essere dal ricorrente, hanno dato adeguato conto di un rapporto che non si limitava al semplice ausilio ai familiari ma che, piuttosto, si fondava sulla comune appartenenza all'associazione a delinquere di stampo mafioso, nell'interesse della quale o comunque anche nell'interesse della quale, il Bifulco si occupava della latitanza del Maturo (cfr. sul punto le pagine 8 e seguenti della sentenza impugnata e lo specifico riferimento anche a conversazioni intercorse con altri associati, come [OSCURATO:PERSONA]).

Prive di ogni consistenza giuridica, poi, risulta la considerazione secondo la quale il medesimo elemento sarebbe stato diversamente valutato dal Tribunale del riesame che ne avrebbe escluso il rilievo probatorio e che tale conclusione, in assenza di ulteriori elementi, avrebbe efficacia di giudicato nel processo celebrato con il rito abbreviato.

Il riferimento al c.d. giudicato cautelare, infatti, è errato e improprio.

La preclusione endoprocessuale determinata dalla decisione emessa in sede cautelare ha efficacia solo in tale fase incidentale (cfr. Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01 e, da ultimo, Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648 - 01) tanto che deve ribadirsi che il giudice del merito non è in alcun modo vincolato dal tenore delle decisioni assunte dal giudice della cautela, allo stato degli atti e sulla base di una valutazione sempre e comunque parziale in quanto circoscritta agli elementi posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura, sia quanto alla valutazione delle prove (Sez. 3, n. 4976 del 18/10/2018, dep. 2019, Rv. 275694 - 02: "Le pronunce emesse in sede di giudizio incidentale, promosso per il riesame delle misure cautelari reali, non sono vincolanti nel giudizio di merito nel quale il giudice conserva integro il potere di valutare gli elementi di prova indipendentemente dall'esito de/giudizio cautelare") che in ordine alle soluzioni adottate in merito alle questioni di diritto sollevate e decise nel diverso e distinto procedimento cautelare (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280271 - 01: "In tema di intercettazioni, il giudicato cautelare formatosi in punto di inutilizzabilità degli esiti captativi, a seguito di pronuncia della Corte di cassazione, non produce alcun effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del giudice dibattimentale del procedimento principale, che provvede con autonomia piena a rivalutare le relative questioni, anche in ordine alla legittimità del mezzo di prova").

3.1.2. La censura afferente la ritenuta responsabilità per il furto aggravato è del pari manifestamente infondata.

Anche in ordine a tale imputazione, infatti, la Corte territoriale, a fronte della medesima censura della difesa circa l'assenza di elementi idonei ad evidenziare il consapevole concorso del ricorrente nella sottrazione delle attrezzature del caseificio ICS, ha dato conto come, oltre alla disponibilità da questo data all'utilizzo del proprio furgone, siano emersi ulteriori elementi, quale la conversazione intercorsa con il Cardo (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).

Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione, in assenza di palesi illogicità non è sindacabile in questa sede.

3.1.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle critiche sollevate alla motivazione circa la ritenuta responsabilità per la cessione di sostanza stupefacente oggetto del capo m).

La censura della difesa, secondo la quale non sarebbe emerso alcun elemento dal quale inferire il coinvolgimento del ricorrente nella cessione di stupefacente che sarebbe avvenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reiterativa della medesima critica già dedotta in, appello, non è consentita.

La risposta fornita dalla Corte territoriale, con i riferimenti alle conversazioni intercorse e agli accertamenti effettuati, infatti, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede (cfr. pagine 15 e 16 della sentenza impugnata).

3.2. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 629 cod. pen, oggetto del capo di imputazione di cui alla lettera I) evidenziando che il fatto contestato, nel quale il ricorrente avrebbe minacciato un acquirente di sostanza stupefacente al fine di ottenere il pagamento, non sarebbe qualificabile come estorsione quanto, piuttosto, quale minaccia, ciò in quanto lo stesso acquirente ha riconosciuto l'esistenza del proprio debito e non si è rifiutato di corrispondere la somma dovuta.

La doglianza è manifestamente infondata.

Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, la circostanza che la persona offesa abbia anche riconosciuto l'esistenza del "credito", costituto dall'ammontare delle somme da questa dovute per il pagamento della sostanza stupefacente acquistata dal ricorrente, è del tutto irrilevante quanto alla qualificazione giuridica del fatto.

Il "credito" vantato dal Bifulco, infatti, è costituito da una pretesa che non è prevista e tutelata dall'ordinamento né, evidentemente, per questo lo stesso avrebbe potuto agire in giudizio.

Ragione questa per la quale la condotta minacciosa posta in essere dallo stesso non è qualificabile né come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (come sostenuto nell'atto di appello) né come semplice minaccia (come ora per la prima volta rilevato) in quanto "integra il delitto di estorsione la condotta minacciosa o violenta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il beneficiario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell'esercizio di una pretesa non tutelabile dall'ordinamento" (così da ultimo Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, tordo, Rv. 278767 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sedikaj, Rv. 281265 - 01).

3.3. Nell'ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena operati in continuazione.

La doglianza è manifestamente infondata.

Quanto alla determinazione della pena, infatti, il secondo giudice, operando comunque una riduzione della stessa, ha fatto riferimento ai criteri applicati dal primo giudice e ha così adeguatamente dato conto degli aumenti applicati e tale motivazione, seppure sintetica, espressione del potere del giudice di merito sul punto e in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede

4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui al capo m).

4.1. Nel primo motivo la difesa la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/1990 con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo e per avere ritenuto l'ipotesi di cui al comma primo piuttosto che quella di cui al comma quarto rilevando che la conclusione circa la partecipazione del ricorrente alla commissione del reato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in assenza di effettivi e concreti elementi, sarebbe illogica.

Sotto altro profilo, poi, non essendo stato effettuato alcun sequestro e non essendo pertanto accertato il tipo e la qualità della sostanza, la ritenuta riferibilità delle conversazioni alla cocaina piuttosto che all'hashish sarebbe frutto di una mera congettura, che non tiene conto dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla c.d.

"droga parlata".

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, la cui motivazione si fonde e integra quella del giudice di primo grado, ha anche in questo caso fornito adeguata ed esaustiva risposta elle analoghe critiche formulate nell'atto di appello.Con il riferimento alle conversazioni intercettate, in specifico a quelle con gli acquirenti e a quella intercorsa con la moglie, al tenore delle stesse (nelle quali si parla di pallini), all'ammontare del credito accumulato e al prezzo della sostanza ceduta, infatti, il giudice dell'appello ha dato conto delle ragioni sulle quali si fonda la dichiarazione di responsabilità per il reato contestato e perché la sostanza, benché non sequestrata, sia identificabile nella cocaina (cfr. pagine 21 e 22 della sentenza impugnata).

Ogni ulteriore critica, nella sostanza tesa a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei medesimi elementi, non è consentita.

4.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 evidenziando che la Corte territoriale, omettendo di confrontarsi con quanto evidenziato anche da Sez.

Un. 9/11/2018 n. 51063, non avrebbe adeguatamente motivato quanto alla possibilità di qualificare i fatti come ipotesi cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 39/1990 e ciò con particolare riguardo alla mancanza del sequestro della sostanza e alle modalità dell'azione.

La doglianza è manifestamente infondata.

Come evidenziato nel punto che precede, infatti, la Corte territoriale, con lo specifico riferimento alle modalità della condotta, così come all'ammontare del debito significativo della quantità della sostanza acquistata, ha evidenziato in termini adeguati e non sindacabili le ragioni per le quali i fatti, considerato anche il contesto complessivo, non siano qualificabili nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 del D.P.R. 309/1990.

4.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazioni in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riguardo al clan c.d.

Fabbrocino rilevando che la Corte territoriale non avrebbe evidenziato alcun elemento dal quale poter desumere che lo scopo di agevolare il clan mafioso fosse l'obiettivo diretto della condotta, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo da Cass 26230/2019).

Anche tale doglianza risulta manifestamente infondata.

A fronte degli elementi evidenziati -l'avere esercitato l'attività di spaccio nel parco Fiordaliso per conto di "quelli di [OSCURATO:PERSONA]" (gli uomini del clan Fabbrocino) al posto di [OSCURATO:PERSONA] che era stato arrestato, l'avere venduto la sostanza che da questi riceveva e l'essere stato deputato a riscuotere le settimane per gli stessi appartenenti al clan (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata)- la critica risulta del tutto inconferente.

La motivazione, nella quale è dato conto dell'agevolazione in concreto fornita al clan, infatti, è conforme alla giurisprudenza di legittimità sul punto e risulta adeguata.

4.4. Nell'ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione delle sanzioni del divieto di espatrio e del ritiro della patente per anni due.

Il motivo non è consentito ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.La questione relativa al vizio di motivazione quanto alle sanzioni accessorie, infatti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta).

5. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui ai capi j) e o).

5.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/1990 evidenziando che la Corte territoriale, omettendo di confrontarsi in concreto con le cesure mosse nell'atto di appello e quanto indicato e argomentato in una articolata memoria depositata, avrebbe reso una motivazione apparente quanto alla qualificazione giuridica da attribuire ai fatti.

Pure a fronte delle critiche esposte, infatti, la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto le dichiarazioni rese dall'acquirente della sostanza, che comunque ha riferito di avere acquistato la sostanza dal Federico in una sola occasione, e ha proceduto a una lettura congetturale delle due conversazioni poste a fondamento dalla conclusione.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla liceità e alla completezza della motivazione ed è reiterativa della medesima censura già dedotta in appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, ha fornito congrua e adeguata risposta alle critiche, anche articolate nella memoria depositata.

Pure a fronte delle puntuali osservazioni, ora anche contenute nell'atto di ricorso, gli elementi indicati a sostegno della conclusione, le conversazioni intercorse e l'ammontare del debito del Rimolo per l'acquisto di cocaina dal ricorrente e da Bifulco, appaiono adeguati e idonei a superare ogni diversa e alternativa lettura quanto alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato contestato.

5.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al capo o) con specifico riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, censurando la conclusione della Corte in quanto questa si fonderebbe sulla lettura di una conversazione intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ben cinque anni prima del presunto fatto.

Il tenore della conversazione, infatti non consentirebbe di individuare l'eventuale tempo di commissione del reato, ragione questa per la quale questa non potrebbe essere sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità e le dichiarazioni rese da Amoruso nel 2011, evidentemente, non potrebbero confermare un fatto che ancora non era avvenuto.

La doglianza è manifestamente infondata.

Quanto al capo o) (la detenzione e il porto di un kalashnikov, con relative munizioni, un silenziatore e un giubbotto antiproiettile) infatti, risulta da solo sufficiente a rendere corretta e adeguata la motivazione il riferimento alla conversazione nella quale il ricorrente racconta, e in tal modo "confessa", al Nappo di avere compiuto il dissotterramento delle armi e, quindi, di averle custodite, detenute e anche portate in luogo pubblico.

Circostanze queste che solo ulteriormente, e senza che ce ne fosse bisogno, trovano riscontro nelle coerenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia che, sebbene in data anteriore al fatto, ha riferito che il ricorrente aveva la disponibilità di armi.

6. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui al capo p).

6.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, le captazioni n. 23716, 23958, 24417 e 25276, in ordine alla dichiarazione di responsabilità quanto alla cessione di sostanze stupefacenti contestata.

In specifico il ricorrente, evidenziando che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento a intercettazioni nelle quali il dato estrapolato e indicato nella motivazione sarebbe inesistente o, meglio risulterebbe che il Tagliaferro si era rifiutato di cedere sostanza stupefacente, rileva che la conclusione sarebbe errata.

In tale contesto, d'altro canto, anche il riferimento al rinvenimento di sostanza stupefacente a casa del ricorrente sarebbe inconferente, ciò in quanto l'esito della perquisizione domiciliare è stato negativo.

A fronte di tali prove, pertanto, in assenza di elementi certi e anzi in presenza di una "equivocità interpretativa", la lettura complessiva delle conversazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, con lo specifico riferimento alle conversazioni intercettate ha dato adeguato conto dell'attività di spaccio svolta dal ricorrente e la conclusione sul punto risulta coerente agli elementi emersi.

In ordine al contenuto delle conversazioni, d'altro canto, il giudice d'appello non risulta essere incorso in alcun travisamento.

La lettura cui è pervenuta la Corte territoriale, infatti, coincide con quella effettuata dal primo giudice senza che nell'atto di appello la difesa abbia dedotto alcun travisamento limitandosi, piuttosto, a sollecitare una diversa e alternativa interpretazione delle medesime frasi estrapolate dal contesto complessivo il cui tenore appare correttamente e coerentemente ricostruito nelle sentenze di merito (cfr. pag. 27 della sentenza impugnata).

Il dedotto travisamento della prova, d'altro canto, non sussiste neanche quanto all'affermazione presente nella sentenza per la quale la conferma che le allusioni contenute nelle conversazioni si riferissero all'hashish è costituita dal rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di due dosi tale sostanza.

La circostanza, sebbene il rinvio della sentenza alla perquisizione domiciliare sia errato, è infatti confermata dal fatto, come anche riconosciuto nell'atto di ricorso, che al Tagliaferro sono stati in effetti sequestrati 0,9 fr grammi di hashish nel corso di un controllo effettuato in strada (cfr. pag. 6 e l'ali. 2 del ricorso).

6.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art.521 cod. proc. pen. evidenziando che non vi sarebbe correlazione tra l'imputazione e la sentenza in quanto la prova della cessione, individuata dalla Corte nella captazione 25276 del 4/12/2015, sarebbe successiva alla data in cui sarebbe avvenuta la cessione a [OSCURATO:PERSONA] nel mese di novembre 2015.

La doglianza è manifestamente infondata.

Come evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, le intercettazioni poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità si riferiscono al periodo che va dal 9 novembre al 4 dicembre 2015, perfettamente compatibile con le cessioni contestate come avvenute nel mese di novembre 2015.

6.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 3099/1990 con riferimento ai quantitativi delle sostanze stupefacenti che sarebbero state cedute.

La doglianza è manifestamente infondata.

A fronte della sistematicità delle condotte di cessione, del lungo lasso di tempo nel quale queste sono state poste in essere e della molteplicità degli acquirenti, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale è da ritenersi corretta così come risulta adeguata la motivazione sul punto (cfr. pa . 28 della sentenza impugnata).

6.4. Nel quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base e di quella finale.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

Quanto alla motivazione, d'altro canto, appare irrilevante la discrasia tra l'iniziale indicazione, secondo la quale i motivi di appello sarebbero "parzialmente fondati relativamente al trattamento sanzionatorio" (cfr. pag. 27 della sentenza impugnata), e la diversa conclusione in termini di congruità della pena (cf. pag. 28 della sentenza impugnata).

La prima parte, infatti, risulta essere evidentemente la conseguenza di un refuso, tanto che nel dispositivo letto in udienza la pena inflitta dal primo giudice era stata confermata.6.5.

Nel quinto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla molteplicità delle cessioni e quindi alla non occasionalità della condotta, ha dato adeguato e coerente conto di avere applicati i criteri previsti dall'art. 131 bis cod. pen, conformandosi ai principi enucleati alla giurisprudenza di legittimità quanto alla scriminante invocata (Sez. 4 , n. 36534 del 15/09/2021, Carrusci, Rv. 281922).

7. Alla inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

8. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta inoltre la condanna di [OSCURATO:PERSONA], unico ricorrente imputato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., alla rifusione delle spese in favore della parte civile Alilacco SOS [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Bifulco V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena in continuazione per il ric. [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità per tutti gli altri ricorrenti; udito l'avv- [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che deposita le conclusioni scritte alle quali si riporta e la nota spese; uditi i difensori, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta integralmente ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento;ft l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 18/2/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI in data 4/6/2019: -ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, furto aggravato, estorsione aggravata e diverse ipotesi di cessione continuata di sostanze stupefacente di cui agli articoli 416 bis cod. pen., 624 e 625 cod. pen., 81, e 73 D.P.R. 309/1990, e 629 e 416 bis.1 cod. pen., oggetto dei capi di imputazione a), i), j) k) I) ed m): -ferma restando la medesima pena detentiva, ha rideterminato la multa e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di detenzione di armi da guerra e cessione di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 10, 12 e 14 L. 497/74 e all'art. 73 D.P.R. 309/1990, oggetto dei capi di imputazione o) e j); -ritenuta la continuazione con i reati giudicati con la sentenza emessa il 14/3/2014 dal giudice per le indagini preliminari di Napoli, ha rideterminato la pena complessiva e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione di arma con matricola abrasa, ricettazione detenzione di documento falso di cui agli artt. 416 bis cod. pen. 23 L. 110/75, 648 e 497 bis e 416 bis.1 cod. pen., oggetto dei capi di imputazione a), d), c) ed e); -ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cessione di sostanze di stupefacenti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, oggetto del capo di imputazione m); - ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cessione di sostanze di stupefacenti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, oggetto del capo di imputazione p); - ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di detenzione e porto di esplosivo in luogo pubblico e danneggiamento aggravato di cui agli artt. 2 L. 895/1967, 635 e 416 bis.1 cod. pen., oggetto del capo di imputazione r). 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.41' 2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato per il capo r). 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena determinata per la continuazione interna. 3. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui ai capi a), i), j) k) I) ed m). 3.1. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 3.2. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di furto aggravato di cui al capo i). 3.3. Vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in ordine alla cessione di sostanza stupefacente oggetto del capo m). 3.4. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 629 cod. pen, oggetto del capo di imputazione di cui alla lettera I). 3.5. Vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena operati in continuazione. 4. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui al capo m). 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/1990 con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo e per avere ritenuto l'ipotesi di cui al comma primo piuttosto che quella di cui al comma quarto. 4.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazioni in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riguardo al clan c.d. Fabbrocino. 4.4. Vizio di motivazione in ordine all'applicazione delle sanzioni del divieto di espatrio e del ritiro della patente per anni due. 5. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui ai capi j) e o). 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/1990. 5.2. Vizio di motivazione in relazione al capo o) con specifico riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia. 6. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui a), c) d) e). 6.1. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. con riferimento all'aumento di pena applicato in continuazione alla pena, ritenuta più grave, di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 14/2/2014. 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 99 cod. pen, con riferimento alla recidiva.6.3. Vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena applicati per la continuazione. 6.4. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 7. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui al capo p). 7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, le captazioni n. 23716, 23958, 24417 e 25276, in ordine alla dichiarazione di responsabilità quanto alla cessione di sostanze stupefacenti contestata. 7.2. Violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. 7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 3099/1990. 7.4. Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base e di quella finale. 7.5. violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini che seguono. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Nel primo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. con riferimento all'aumento di pena applicato in continuazione alla pena, ritenuta più grave, di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 14/2/2014 e agli aumenti per i reati satellite. In specifico nel ricorso si rileva che la Corte territoriale avrebbe operato erroneamente in quanto non avrebbe proceduto alla corretta individuazione del reato più grave quanto, piuttosto, avrebbe fatto riferimento alla pena complessivamente calcolata dalla precedente sentenza. In tale modo, quindi, non avrebbe proceduto al corretto calcolo degli aumenti di pena da applicare per i reati satellite. A ben vedere, d'altro canto, si sarebbe dovuto "sciogliere" l'originaria continuazione e, individuato il reato più grave, si sarebbe dovuto procedere a un nuovo aumento reato per reato. La dimostrazione che la Corte sia incorsa nell'errore indicato, d'altro canto, sarebbe evidente nel diverso aumento applicato per reato di cui all'art. 416 bis cod. pen, calcolato in anni tre per un perìodo di partecipazione di dieci anni dal primo giudice e in quattro anni, per un periodo di partecipazione di circa un anno, nell'attuale processo. Così operando, in conclusione, il giudice di merito non si sarebbe attenuto ai principi anche enucleati dalla Corte cost. con sentenza n. 53 del 2018, per la quale il riconoscimento del vincolo della continuazione deve consentire di ripristinare la sanzione che avrebbe dovuto essere irrogata in modo unitario se i segmenti temporali del reato fossero stati oggetto di un unico processo (così anche Cass. 1, 7/6/2013 n. 31479). Principio questo valido a maggior ragione laddove, come nel caso di specie quanto al reato associativo, i diversi segmenti sarebbero il risultato dello stesso processo volitivo. In generale, poi, la motivazione sul punto e quanto ai singoli aumenti anche per gli altri reati satellite sarebbe anche graficamente carente La doglianza è fondata. Come correttamente evidenziato nel ricorso, il calcolo della pena complessiva nel caso in cui il giudice riconosca la continuazione tra diversi reati deve essere operato individuando la pena base per il reato più grave e i singoli aumenti per ognuno dei reati satellite. Tale operazione deve essere effettuata anche qualora uno o più dei reati avvinti dal vincolo della continuazione sia oggetto di una diversa pronuncia divenuta irrevocabile non potendo il giudice fare riferimento alla pena complessivamente in quella sede già determinata. La peculiare disciplina del reato continuato, la cui struttura tiene conto della necessità di determinare per certi effetti una pena complessiva, non determina l'unificazione dei reati in un'unica entità così che gli stessi conservano, per alcuni e rilevanti effetti, come anche per la determinazione della pena finale, la propria autonomia (per una compiuta analisi della struttura del reato continuato cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Con specifico riferimento alla quantificazione della pena, d'altro canto, gli articoli 533 comma 2 cod. proc. pen. e l'art. 81 cod. pen. impongono al giudice di determinare la pena per ogni singolo reato e, una volta individuato il reato grave per la pena base, di applicare gli aumenti in continuazione per ogni singolo reato satellite. Operazione questa della quale il giudice deve dare adeguato e coerente conto con riferimento a ogni singolo aumento di pena, evidenziando espressamente nella motivazione della sentenza le ragioni per le quali si è pervenuto a quella determinata conclusione, soprattutto qualora, ad esempio, si è ritenuto di applicare pene diverse per ipotesi di reato analoghe. Nel caso di specie la Corte territoriale, facendo generico riferimento alla pena complessivamente applicata con altra sentenza passata in giudicato per una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione e anche determinando in modo diverso la pena per due ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. senza rendere una motivazione sul punto e in ordine agli aumenti applicati agli altri reati satellite, ha omesso di conformarsi agli indicati principi.Per le esposte ragioni, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. 2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA], imputato per il capo r). 2.1. Nei due motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla quantificazione della pena determinata per la continuazione interna. In specifico il ricorrente rileva che la conclusione della Corte territoriale, per la quale la gravità dei reati commessi non consentirebbe di riconoscere le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., sarebbe errata. Alla luce di una valutazione complessiva della personalità del ricorrente, che ha iniziato da un lungo periodo un percorso di collaborazione e pertanto è del tutto inesistente il pericolo di reiterazione dei reati, infatti, le invocate circostanze avrebbero dovuto essere concesse e applicata la conseguente riduzione di pena. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta peraltro nei minimi edittali, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della mancanza, oltre alla collaborazione già valutata, di ulteriori elementi positivi. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, che tiene conto della congruità della pena complessivamente applicata, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Ad analoghe conclusioni, infine, deve pervenirsi in ordine agli aumenti applicati in continuazione, quantificati nel minimo edittale. 3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui ai capi a), i), j) k) I) ed m). 3.1. Nei motivi primo, secondo e terzo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso (capo a), furto aggravato (capo i) e cessione di stupefacenti (capo m). Le doglianze circa la logicità e la completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle generiche critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 e, in precedenza, Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione cfr. da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica che ha fatto puntuale e attento riferimento agli elementi emersi nel corso del processo ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura delle prove acquisto, risulta del tutto inconferente in quanto "esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che Io hanno condotto ad emettere la decisione" (in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Nello specifico. 3.1.1. Quanto dedotto nel primo motivo, cioè che la motivazione per il reato di partecipazione del ricorrente all'associazione, fondata sulla gestione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e sui contatti intrattenuti nel suo interesse, sarebbe apparente, è manifestamente infondato. L'argomento secondo il quale il Bifulco si sarebbe limitato a gestire i rapporti del latitante con i propri familiari stretti è stato adeguatamente valutato dai giudici di merito che, facendo riferimento alle conversazioni intercettate e alla condotta posta in essere dal ricorrente, hanno dato adeguato conto di un rapporto che non si limitava al semplice ausilio ai familiari ma che, piuttosto, si fondava sulla comune appartenenza all'associazione a delinquere di stampo mafioso, nell'interesse della quale o comunque anche nell'interesse della quale, il Bifulco si occupava della latitanza del Maturo (cfr. sul punto le pagine 8 e seguenti della sentenza impugnata e lo specifico riferimento anche a conversazioni intercorse con altri associati, come [OSCURATO:PERSONA]). Prive di ogni consistenza giuridica, poi, risulta la considerazione secondo la quale il medesimo elemento sarebbe stato diversamente valutato dal Tribunale del riesame che ne avrebbe escluso il rilievo probatorio e che tale conclusione, in assenza di ulteriori elementi, avrebbe efficacia di giudicato nel processo celebrato con il rito abbreviato. Il riferimento al c.d. giudicato cautelare, infatti, è errato e improprio. La preclusione endoprocessuale determinata dalla decisione emessa in sede cautelare ha efficacia solo in tale fase incidentale (cfr. Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01 e, da ultimo, Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648 - 01) tanto che deve ribadirsi che il giudice del merito non è in alcun modo vincolato dal tenore delle decisioni assunte dal giudice della cautela, allo stato degli atti e sulla base di una valutazione sempre e comunque parziale in quanto circoscritta agli elementi posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura, sia quanto alla valutazione delle prove (Sez. 3, n. 4976 del 18/10/2018, dep. 2019, Rv. 275694 - 02: "Le pronunce emesse in sede di giudizio incidentale, promosso per il riesame delle misure cautelari reali, non sono vincolanti nel giudizio di merito nel quale il giudice conserva integro il potere di valutare gli elementi di prova indipendentemente dall'esito de/giudizio cautelare") che in ordine alle soluzioni adottate in merito alle questioni di diritto sollevate e decise nel diverso e distinto procedimento cautelare (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280271 - 01: "In tema di intercettazioni, il giudicato cautelare formatosi in punto di inutilizzabilità degli esiti captativi, a seguito di pronuncia della Corte di cassazione, non produce alcun effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del giudice dibattimentale del procedimento principale, che provvede con autonomia piena a rivalutare le relative questioni, anche in ordine alla legittimità del mezzo di prova"). 3.1.2. La censura afferente la ritenuta responsabilità per il furto aggravato è del pari manifestamente infondata. Anche in ordine a tale imputazione, infatti, la Corte territoriale, a fronte della medesima censura della difesa circa l'assenza di elementi idonei ad evidenziare il consapevole concorso del ricorrente nella sottrazione delle attrezzature del caseificio ICS, ha dato conto come, oltre alla disponibilità da questo data all'utilizzo del proprio furgone, siano emersi ulteriori elementi, quale la conversazione intercorsa con il Cardo (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione, in assenza di palesi illogicità non è sindacabile in questa sede. 3.1.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle critiche sollevate alla motivazione circa la ritenuta responsabilità per la cessione di sostanza stupefacente oggetto del capo m). La censura della difesa, secondo la quale non sarebbe emerso alcun elemento dal quale inferire il coinvolgimento del ricorrente nella cessione di stupefacente che sarebbe avvenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reiterativa della medesima critica già dedotta in, appello, non è consentita. La risposta fornita dalla Corte territoriale, con i riferimenti alle conversazioni intercorse e agli accertamenti effettuati, infatti, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede (cfr. pagine 15 e 16 della sentenza impugnata). 3.2. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 629 cod. pen, oggetto del capo di imputazione di cui alla lettera I) evidenziando che il fatto contestato, nel quale il ricorrente avrebbe minacciato un acquirente di sostanza stupefacente al fine di ottenere il pagamento, non sarebbe qualificabile come estorsione quanto, piuttosto, quale minaccia, ciò in quanto lo stesso acquirente ha riconosciuto l'esistenza del proprio debito e non si è rifiutato di corrispondere la somma dovuta. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, la circostanza che la persona offesa abbia anche riconosciuto l'esistenza del "credito", costituto dall'ammontare delle somme da questa dovute per il pagamento della sostanza stupefacente acquistata dal ricorrente, è del tutto irrilevante quanto alla qualificazione giuridica del fatto. Il "credito" vantato dal Bifulco, infatti, è costituito da una pretesa che non è prevista e tutelata dall'ordinamento né, evidentemente, per questo lo stesso avrebbe potuto agire in giudizio. Ragione questa per la quale la condotta minacciosa posta in essere dallo stesso non è qualificabile né come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (come sostenuto nell'atto di appello) né come semplice minaccia (come ora per la prima volta rilevato) in quanto "integra il delitto di estorsione la condotta minacciosa o violenta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il beneficiario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell'esercizio di una pretesa non tutelabile dall'ordinamento" (così da ultimo Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, tordo, Rv. 278767 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sedikaj, Rv. 281265 - 01). 3.3. Nell'ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena operati in continuazione. La doglianza è manifestamente infondata. Quanto alla determinazione della pena, infatti, il secondo giudice, operando comunque una riduzione della stessa, ha fatto riferimento ai criteri applicati dal primo giudice e ha così adeguatamente dato conto degli aumenti applicati e tale motivazione, seppure sintetica, espressione del potere del giudice di merito sul punto e in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede 4. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui al capo m). 4.1. Nel primo motivo la difesa la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/1990 con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo e per avere ritenuto l'ipotesi di cui al comma primo piuttosto che quella di cui al comma quarto rilevando che la conclusione circa la partecipazione del ricorrente alla commissione del reato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in assenza di effettivi e concreti elementi, sarebbe illogica. Sotto altro profilo, poi, non essendo stato effettuato alcun sequestro e non essendo pertanto accertato il tipo e la qualità della sostanza, la ritenuta riferibilità delle conversazioni alla cocaina piuttosto che all'hashish sarebbe frutto di una mera congettura, che non tiene conto dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla c.d. "droga parlata". La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, la cui motivazione si fonde e integra quella del giudice di primo grado, ha anche in questo caso fornito adeguata ed esaustiva risposta elle analoghe critiche formulate nell'atto di appello.Con il riferimento alle conversazioni intercettate, in specifico a quelle con gli acquirenti e a quella intercorsa con la moglie, al tenore delle stesse (nelle quali si parla di pallini), all'ammontare del credito accumulato e al prezzo della sostanza ceduta, infatti, il giudice dell'appello ha dato conto delle ragioni sulle quali si fonda la dichiarazione di responsabilità per il reato contestato e perché la sostanza, benché non sequestrata, sia identificabile nella cocaina (cfr. pagine 21 e 22 della sentenza impugnata). Ogni ulteriore critica, nella sostanza tesa a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei medesimi elementi, non è consentita. 4.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 evidenziando che la Corte territoriale, omettendo di confrontarsi con quanto evidenziato anche da Sez. Un. 9/11/2018 n. 51063, non avrebbe adeguatamente motivato quanto alla possibilità di qualificare i fatti come ipotesi cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 39/1990 e ciò con particolare riguardo alla mancanza del sequestro della sostanza e alle modalità dell'azione. La doglianza è manifestamente infondata. Come evidenziato nel punto che precede, infatti, la Corte territoriale, con lo specifico riferimento alle modalità della condotta, così come all'ammontare del debito significativo della quantità della sostanza acquistata, ha evidenziato in termini adeguati e non sindacabili le ragioni per le quali i fatti, considerato anche il contesto complessivo, non siano qualificabili nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 del D.P.R. 309/1990. 4.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazioni in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. riguardo al clan c.d. Fabbrocino rilevando che la Corte territoriale non avrebbe evidenziato alcun elemento dal quale poter desumere che lo scopo di agevolare il clan mafioso fosse l'obiettivo diretto della condotta, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo da Cass 26230/2019). Anche tale doglianza risulta manifestamente infondata. A fronte degli elementi evidenziati -l'avere esercitato l'attività di spaccio nel parco Fiordaliso per conto di "quelli di [OSCURATO:PERSONA]" (gli uomini del clan Fabbrocino) al posto di [OSCURATO:PERSONA] che era stato arrestato, l'avere venduto la sostanza che da questi riceveva e l'essere stato deputato a riscuotere le settimane per gli stessi appartenenti al clan (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata)- la critica risulta del tutto inconferente. La motivazione, nella quale è dato conto dell'agevolazione in concreto fornita al clan, infatti, è conforme alla giurisprudenza di legittimità sul punto e risulta adeguata. 4.4. Nell'ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione delle sanzioni del divieto di espatrio e del ritiro della patente per anni due. Il motivo non è consentito ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.La questione relativa al vizio di motivazione quanto alle sanzioni accessorie, infatti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta). 5. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui ai capi j) e o). 5.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/1990 evidenziando che la Corte territoriale, omettendo di confrontarsi in concreto con le cesure mosse nell'atto di appello e quanto indicato e argomentato in una articolata memoria depositata, avrebbe reso una motivazione apparente quanto alla qualificazione giuridica da attribuire ai fatti. Pure a fronte delle critiche esposte, infatti, la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto le dichiarazioni rese dall'acquirente della sostanza, che comunque ha riferito di avere acquistato la sostanza dal Federico in una sola occasione, e ha proceduto a una lettura congetturale delle due conversazioni poste a fondamento dalla conclusione. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla liceità e alla completezza della motivazione ed è reiterativa della medesima censura già dedotta in appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, ha fornito congrua e adeguata risposta alle critiche, anche articolate nella memoria depositata. Pure a fronte delle puntuali osservazioni, ora anche contenute nell'atto di ricorso, gli elementi indicati a sostegno della conclusione, le conversazioni intercorse e l'ammontare del debito del Rimolo per l'acquisto di cocaina dal ricorrente e da Bifulco, appaiono adeguati e idonei a superare ogni diversa e alternativa lettura quanto alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato contestato. 5.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al capo o) con specifico riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, censurando la conclusione della Corte in quanto questa si fonderebbe sulla lettura di una conversazione intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ben cinque anni prima del presunto fatto. Il tenore della conversazione, infatti non consentirebbe di individuare l'eventuale tempo di commissione del reato, ragione questa per la quale questa non potrebbe essere sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità e le dichiarazioni rese da Amoruso nel 2011, evidentemente, non potrebbero confermare un fatto che ancora non era avvenuto. La doglianza è manifestamente infondata. Quanto al capo o) (la detenzione e il porto di un kalashnikov, con relative munizioni, un silenziatore e un giubbotto antiproiettile) infatti, risulta da solo sufficiente a rendere corretta e adeguata la motivazione il riferimento alla conversazione nella quale il ricorrente racconta, e in tal modo "confessa", al Nappo di avere compiuto il dissotterramento delle armi e, quindi, di averle custodite, detenute e anche portate in luogo pubblico. Circostanze queste che solo ulteriormente, e senza che ce ne fosse bisogno, trovano riscontro nelle coerenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia che, sebbene in data anteriore al fatto, ha riferito che il ricorrente aveva la disponibilità di armi. 6. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui al capo p). 6.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, le captazioni n. 23716, 23958, 24417 e 25276, in ordine alla dichiarazione di responsabilità quanto alla cessione di sostanze stupefacenti contestata. In specifico il ricorrente, evidenziando che la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento a intercettazioni nelle quali il dato estrapolato e indicato nella motivazione sarebbe inesistente o, meglio risulterebbe che il Tagliaferro si era rifiutato di cedere sostanza stupefacente, rileva che la conclusione sarebbe errata. In tale contesto, d'altro canto, anche il riferimento al rinvenimento di sostanza stupefacente a casa del ricorrente sarebbe inconferente, ciò in quanto l'esito della perquisizione domiciliare è stato negativo. A fronte di tali prove, pertanto, in assenza di elementi certi e anzi in presenza di una "equivocità interpretativa", la lettura complessiva delle conversazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con lo specifico riferimento alle conversazioni intercettate ha dato adeguato conto dell'attività di spaccio svolta dal ricorrente e la conclusione sul punto risulta coerente agli elementi emersi. In ordine al contenuto delle conversazioni, d'altro canto, il giudice d'appello non risulta essere incorso in alcun travisamento. La lettura cui è pervenuta la Corte territoriale, infatti, coincide con quella effettuata dal primo giudice senza che nell'atto di appello la difesa abbia dedotto alcun travisamento limitandosi, piuttosto, a sollecitare una diversa e alternativa interpretazione delle medesime frasi estrapolate dal contesto complessivo il cui tenore appare correttamente e coerentemente ricostruito nelle sentenze di merito (cfr. pag. 27 della sentenza impugnata). Il dedotto travisamento della prova, d'altro canto, non sussiste neanche quanto all'affermazione presente nella sentenza per la quale la conferma che le allusioni contenute nelle conversazioni si riferissero all'hashish è costituita dal rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di due dosi tale sostanza. La circostanza, sebbene il rinvio della sentenza alla perquisizione domiciliare sia errato, è infatti confermata dal fatto, come anche riconosciuto nell'atto di ricorso, che al Tagliaferro sono stati in effetti sequestrati 0,9 fr grammi di hashish nel corso di un controllo effettuato in strada (cfr. pag. 6 e l'ali. 2 del ricorso). 6.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art.521 cod. proc. pen. evidenziando che non vi sarebbe correlazione tra l'imputazione e la sentenza in quanto la prova della cessione, individuata dalla Corte nella captazione 25276 del 4/12/2015, sarebbe successiva alla data in cui sarebbe avvenuta la cessione a [OSCURATO:PERSONA] nel mese di novembre 2015. La doglianza è manifestamente infondata. Come evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, le intercettazioni poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità si riferiscono al periodo che va dal 9 novembre al 4 dicembre 2015, perfettamente compatibile con le cessioni contestate come avvenute nel mese di novembre 2015. 6.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 3099/1990 con riferimento ai quantitativi delle sostanze stupefacenti che sarebbero state cedute. La doglianza è manifestamente infondata. A fronte della sistematicità delle condotte di cessione, del lungo lasso di tempo nel quale queste sono state poste in essere e della molteplicità degli acquirenti, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale è da ritenersi corretta così come risulta adeguata la motivazione sul punto (cfr. pa . 28 della sentenza impugnata). 6.4. Nel quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base e di quella finale. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). Quanto alla motivazione, d'altro canto, appare irrilevante la discrasia tra l'iniziale indicazione, secondo la quale i motivi di appello sarebbero "parzialmente fondati relativamente al trattamento sanzionatorio" (cfr. pag. 27 della sentenza impugnata), e la diversa conclusione in termini di congruità della pena (cf. pag. 28 della sentenza impugnata). La prima parte, infatti, risulta essere evidentemente la conseguenza di un refuso, tanto che nel dispositivo letto in udienza la pena inflitta dal primo giudice era stata confermata.6.5. Nel quinto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla molteplicità delle cessioni e quindi alla non occasionalità della condotta, ha dato adeguato e coerente conto di avere applicati i criteri previsti dall'art. 131 bis cod. pen, conformandosi ai principi enucleati alla giurisprudenza di legittimità quanto alla scriminante invocata (Sez. 4 , n. 36534 del 15/09/2021, Carrusci, Rv. 281922). 7. Alla inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. 8. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta inoltre la condanna di [OSCURATO:PERSONA], unico ricorrente imputato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., alla rifusione delle spese in favore della parte civile Alilacco SOS [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Bifulco V
Sentenza Cassazione n. 39999/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris