CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 30524/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta sussumibile nella fattispecie tipica di cui all'art. 337 c.p., posto che solo la seconda parte della azione tenuta dall'imputato poteva considerarsi come una fuga dalle forze dell'ordine e, quindi, la Corte territoriale avrebbe dovuto distinguere il primo segmento di condotta dal secondo, onde verificare, solo in relazione a quest'ultima, la rituale sussistenza del reato oggetto di contestazione -, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere estens e [OSCURATO:PERSONA] e idente