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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 35493/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 12986-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3135 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CORTlA ALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 442/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/11/2018 R.G.N. 125/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda dei lavoratori di cui in epigrafe, intesa alla condanna della datrice di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] Onlus (da ora [OSCURATO:PERSONA]), al pagamento di differenze retributive maturate a titolo di mancata fruizione di riposi riconosciuti in connessione alla soppressione delle festività civili e religiose ex lege n. 54/1977;

2. a fondamento della domanda era stato invocato l'art. 59 del contratto collettivo applicabile a mente del quale i lavoratori avevano diritto a quattro giorni di permesso retribuito annuale, da aggiungersi alle ferie e da fruirsi nell'anno solare, in sostituzione delle quattro festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54 del 1977; per uso aziendale la mancata fruizione dei permessi nell'anno solare di riferimento aveva dato luogo alla relativa monetizzazione da parte della società datrice di lavoro la quale, tuttavia, a decorrere dall'anno 2010, aveva omesso di corrispondere il relativo importo ai lavoratori che nell'anno precedente non avevano fruito dei permessi in questione;

3. per quel che ancora rileva, la sentenza impugnata, premesso che con la soppressione da parte della legge n. 54 /1977 di alcune festività civili e religiose la relativa disciplina era stata demandata alla contrattazione collettiva la quale nello specifico aveva stabilito spettare al lavoratore quattro giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi nell'anno solare, ha osservato che la norma convenzionale aveva in tal modo assoggettato il regime dei permessi in oggetto a quello previsto per le ferie annuali; non vi era pertanto ragione di distinguere i giorni di riposo corrispondenti alle ex festività civili rispetto ai riposi annuali, anche sotto il profilo della necessità di relativa monetizzazione in caso di mancata fruizione.

Il giudice di appello ha inoltre evidenziato che dalla documentazione in atti emergeva che la società datrice di lavoro, nel periodo antecedente all'anno 2010, aveva sempre provveduto alla monetizzazione dei premessi non fruiti e tanto configurava un uso aziendale migliorativo alla stregua del quale la successiva condotta di [OSCURATO:PERSONA], che aveva cessato di corrispondere il «corrispettivo>> della mancata fruizione dei detti permessi, risultava illegittima;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi illustrati con memoria; gli intimati, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 54/1977 e dell'art. 1 d.

P.R. n. 792/1985 in combinato disposto con l'art. 10 legge n. 66/2003 e con l'art. 59 del c.c.n.l. delle Cooperative sociali, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che in base alla norma collettiva i quattro giorni di permesso retribuito riconosciuti in relazione alle ex festività soppresse fossero assimilabili alle ferie annuali e assoggettati alla relativa disciplina; evidenzia che i permessi in oggetto sono regolamentati dalla disciplina collettiva, hanno finalità retributiva e non sono volti a tutelare alcun diritto fondamentale di natura primaria del lavoratore laddove il diritto alla ferie, che trova nella legge la propria disciplina (legge n. 66/2003, art.10), è irrinunciabile in quanto finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e non è monetizzabile per l'ipotesi di mancata fruizione;2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 54/1977 e dell'art. 1 d.P.R. n. 792/1985 in combinato disposto con l'art. 10 legge n. 66/2003 e con l'art. 59 c.c.n.l.

Cooperative sociali.

Sulla premessa della erronea equiparazione delle ferie e dei permessi ex festività soppresse operata dalla sentenza impugnata, sostiene che l'unica fonte applicabile regolatrice della fattispecie è rappresentata dalla norma collettiva; le quattro giornate ex festività soppresse costituiscono un trattamento di natura contrattuale che può essere esercitato negli stessi limiti posti dal contratto collettivo applicabile; nello specifico la norma collettiva stabiliva la fruizione dei riposi in oggetto entro l'anno solare senza possibilità di monetizzazione laddove l'art. 10 d.

P.R. n.66/2003 in tema di ferie ne consente il recupero entro i diciotto mesi successivi all'anno solare di riferimento;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1326 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 1362, 1363, 1366 e 2697 cod. civ.; deduce inoltre omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.

Censura, in sintesi, la sentenza impugnata sia per avere posto a carico della parte datrice di lavoro l'onere della prova della insussistenza dei presupposti della pretesa azionata dai lavoratori sia per non avere effettuato una corretta indagine sulla effettiva formazione della volontà contrattuale alla base dell'uso aziendale; il giudice di appello aveva errato nell'affidare la ricostruzione della esistenza di un uso aziendale migliorativo alla sola documentazione riferita ai lavoratori interessati laddove in considerazione delle dimensioni della società, che occupava ben tremila dipendenti, tale dimostrazione avrebbe dovuto essere fondata su una più estesa base di riscontro;4. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la reciproca connessione, sono infondati.

4.1. la sentenza impugnata risulta fondata su una duplice ratio decidendi rappresentata: a) dall'assimilazione, alla stregua delle previsioni collettive, dei permessi retribuiti ex festività soppresse alle ferie, assimilazione implicante, secondo il giudice di appello, la possibilità di monetizzazione dei permessi non goduti nel periodo di riferimento; b) dalla esistenza di un uso aziendale migliorativo concretatosi nella erogazione del corrispettivo dei giorni di permesso corrispondenti alle festività soppresse, non goduti nell'anno solare precedente;

4.2. quest'ultima, autonoma, ratio decidendi non è validamente intaccata con le censure formulate con il terzo motivo di ricorso;

4.3. non sussiste, innanzitutto, la dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ. in quanto il decisum della sentenza impugnata non è frutto della errata applicazione della regola di giudizio sulla distribuzione dell'onere probatorio, quale regola residuale di giudizio per la ipotesi di mancata dimostrazione del fatto alla base dell'azione o dell'eccezione da parte del soggetto onerato; l'accoglimento della pretesa attorea è infatti scaturito dal positivo riscontro in atti della esistenza di un uso aziendale migliorativo rappresentato dalla monetizzazione, fino all'anno 2010 dei permessi ex festività soppresse non fruiti nell'anno solare precedente;

4.4. le censure che investono il concreto accertamento della esistenza di un uso aziendale sono infondate;

4.5. come è noto l'uso aziendale è costituito dalla reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (v. tra le altre, Cass. n. 31204/2021).

Il relativo accertamento in concreto è riservato al giudice di merito la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass. n. 10591/2004, Cass. n. 2051/2081) e quindi nel vigore del testo attualmente vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. solo mediante la deduzione di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, risultante dalla sentenza o dagli atti e documenti di causa (v. tra le altre, Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014).

In concreto, tuttavia la denunzia del vizio motivazionale, formalmente prospettata dalla odierna ricorrente-, in disparte i rilievi connessi alla non conformità della articolazione della censura al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, risulta preclusa, ai sensi dell'art. 348 ter , ultimo comma, cod. proc. civ. dalla esistenza di <<doppia conforme>>, non avendo parte ricorrente dimostrato, come suo onere, che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello erano tra loro diverse (Cass., n. 20994/2019, Cass. n. 5528/2018, Cass. n. 19001/2016);

4.6. le considerazioni che precedono, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, assorbono la necessità di esame delle censure articolate con i primi due motivi e della correlata eccezione di improcedibilità formulata dalla parte controricorrente fondata sulla mancata produzione del testo integrale del contratto collettivo alla base delle doglianze incentrate sulla contestazione dell'assimilabilità alle ferie dei permessi corrispondenti alle ex festività soppresse;

5. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d.

P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez.

Un. n. 23535 del 2019); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 2.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Con distrazione Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12986-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3135 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CORTlA ALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 442/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/11/2018 R.G.N. 125/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda dei lavoratori di cui in epigrafe, intesa alla condanna della datrice di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] Onlus (da ora [OSCURATO:PERSONA]), al pagamento di differenze retributive maturate a titolo di mancata fruizione di riposi riconosciuti in connessione alla soppressione delle festività civili e religiose ex lege n. 54/1977; 2. a fondamento della domanda era stato invocato l'art. 59 del contratto collettivo applicabile a mente del quale i lavoratori avevano diritto a quattro giorni di permesso retribuito annuale, da aggiungersi alle ferie e da fruirsi nell'anno solare, in sostituzione delle quattro festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54 del 1977; per uso aziendale la mancata fruizione dei permessi nell'anno solare di riferimento aveva dato luogo alla relativa monetizzazione da parte della società datrice di lavoro la quale, tuttavia, a decorrere dall'anno 2010, aveva omesso di corrispondere il relativo importo ai lavoratori che nell'anno precedente non avevano fruito dei permessi in questione; 3. per quel che ancora rileva, la sentenza impugnata, premesso che con la soppressione da parte della legge n. 54 /1977 di alcune festività civili e religiose la relativa disciplina era stata demandata alla contrattazione collettiva la quale nello specifico aveva stabilito spettare al lavoratore quattro giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi nell'anno solare, ha osservato che la norma convenzionale aveva in tal modo assoggettato il regime dei permessi in oggetto a quello previsto per le ferie annuali; non vi era pertanto ragione di distinguere i giorni di riposo corrispondenti alle ex festività civili rispetto ai riposi annuali, anche sotto il profilo della necessità di relativa monetizzazione in caso di mancata fruizione. Il giudice di appello ha inoltre evidenziato che dalla documentazione in atti emergeva che la società datrice di lavoro, nel periodo antecedente all'anno 2010, aveva sempre provveduto alla monetizzazione dei premessi non fruiti e tanto configurava un uso aziendale migliorativo alla stregua del quale la successiva condotta di [OSCURATO:PERSONA], che aveva cessato di corrispondere il «corrispettivo>> della mancata fruizione dei detti permessi, risultava illegittima; 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi illustrati con memoria; gli intimati, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 54/1977 e dell'art. 1 d. P.R. n. 792/1985 in combinato disposto con l'art. 10 legge n. 66/2003 e con l'art. 59 del c.c.n.l. delle Cooperative sociali, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che in base alla norma collettiva i quattro giorni di permesso retribuito riconosciuti in relazione alle ex festività soppresse fossero assimilabili alle ferie annuali e assoggettati alla relativa disciplina; evidenzia che i permessi in oggetto sono regolamentati dalla disciplina collettiva, hanno finalità retributiva e non sono volti a tutelare alcun diritto fondamentale di natura primaria del lavoratore laddove il diritto alla ferie, che trova nella legge la propria disciplina (legge n. 66/2003, art.10), è irrinunciabile in quanto finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e non è monetizzabile per l'ipotesi di mancata fruizione;2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 54/1977 e dell'art. 1 d.P.R. n. 792/1985 in combinato disposto con l'art. 10 legge n. 66/2003 e con l'art. 59 c.c.n.l. Cooperative sociali. Sulla premessa della erronea equiparazione delle ferie e dei permessi ex festività soppresse operata dalla sentenza impugnata, sostiene che l'unica fonte applicabile regolatrice della fattispecie è rappresentata dalla norma collettiva; le quattro giornate ex festività soppresse costituiscono un trattamento di natura contrattuale che può essere esercitato negli stessi limiti posti dal contratto collettivo applicabile; nello specifico la norma collettiva stabiliva la fruizione dei riposi in oggetto entro l'anno solare senza possibilità di monetizzazione laddove l'art. 10 d. P.R. n.66/2003 in tema di ferie ne consente il recupero entro i diciotto mesi successivi all'anno solare di riferimento; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1326 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 1362, 1363, 1366 e 2697 cod. civ.; deduce inoltre omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Censura, in sintesi, la sentenza impugnata sia per avere posto a carico della parte datrice di lavoro l'onere della prova della insussistenza dei presupposti della pretesa azionata dai lavoratori sia per non avere effettuato una corretta indagine sulla effettiva formazione della volontà contrattuale alla base dell'uso aziendale; il giudice di appello aveva errato nell'affidare la ricostruzione della esistenza di un uso aziendale migliorativo alla sola documentazione riferita ai lavoratori interessati laddove in considerazione delle dimensioni della società, che occupava ben tremila dipendenti, tale dimostrazione avrebbe dovuto essere fondata su una più estesa base di riscontro;4. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la reciproca connessione, sono infondati. 4.1. la sentenza impugnata risulta fondata su una duplice ratio decidendi rappresentata: a) dall'assimilazione, alla stregua delle previsioni collettive, dei permessi retribuiti ex festività soppresse alle ferie, assimilazione implicante, secondo il giudice di appello, la possibilità di monetizzazione dei permessi non goduti nel periodo di riferimento; b) dalla esistenza di un uso aziendale migliorativo concretatosi nella erogazione del corrispettivo dei giorni di permesso corrispondenti alle festività soppresse, non goduti nell'anno solare precedente; 4.2. quest'ultima, autonoma, ratio decidendi non è validamente intaccata con le censure formulate con il terzo motivo di ricorso; 4.3. non sussiste, innanzitutto, la dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ. in quanto il decisum della sentenza impugnata non è frutto della errata applicazione della regola di giudizio sulla distribuzione dell'onere probatorio, quale regola residuale di giudizio per la ipotesi di mancata dimostrazione del fatto alla base dell'azione o dell'eccezione da parte del soggetto onerato; l'accoglimento della pretesa attorea è infatti scaturito dal positivo riscontro in atti della esistenza di un uso aziendale migliorativo rappresentato dalla monetizzazione, fino all'anno 2010 dei permessi ex festività soppresse non fruiti nell'anno solare precedente; 4.4. le censure che investono il concreto accertamento della esistenza di un uso aziendale sono infondate; 4.5. come è noto l'uso aziendale è costituito dalla reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (v. tra le altre, Cass. n. 31204/2021). Il relativo accertamento in concreto è riservato al giudice di merito la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass. n. 10591/2004, Cass. n. 2051/2081) e quindi nel vigore del testo attualmente vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. solo mediante la deduzione di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, risultante dalla sentenza o dagli atti e documenti di causa (v. tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). In concreto, tuttavia la denunzia del vizio motivazionale, formalmente prospettata dalla odierna ricorrente-, in disparte i rilievi connessi alla non conformità della articolazione della censura al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, risulta preclusa, ai sensi dell'art. 348 ter , ultimo comma, cod. proc. civ. dalla esistenza di <<doppia conforme>>, non avendo parte ricorrente dimostrato, come suo onere, che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello erano tra loro diverse (Cass., n. 20994/2019, Cass. n. 5528/2018, Cass. n. 19001/2016); 4.6. le considerazioni che precedono, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, assorbono la necessità di esame delle censure articolate con i primi due motivi e della correlata eccezione di improcedibilità formulata dalla parte controricorrente fondata sulla mancata produzione del testo integrale del contratto collettivo alla base delle doglianze incentrate sulla contestazione dell'assimilabilità alle ferie dei permessi corrispondenti alle ex festività soppresse; 5. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 2.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contribu