Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 43390/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, per inosservanza delle forme e dei termini di cui all'art. 38, cod. proc. pen. e, comunque, per manifesta infondatezza, la dichiarazione di ricusazione formulata nell'interesse di Battista VISCIGLIA, persona offesa e parte civile costituita nel procedimento penale a carico degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha riassunto il contenuto della dichiarazione, rilevando che, con la stessa, si era sostenuto che alle udienze del 1/3/2024 e 18/4/2024, il giudice del dibattimento non aveva ammesso documentazione e neppure l'escussione di alcuni testi (i medici che avevano effettuato l'esame istologico), ravvisando altresì una anticipazione dell'esito favorevole del giudizio per essersi rivolto a un avvocato della difesa [OSCURATO:PERSONA], dicendogli che avrebbe anche potuto non presenziare e precisando, quanto alla tempestività, che le trascrizioni dell'ultima udienza erano state ricevute dalla parte solo due giorni prima, l'istanza di ricusazione essendo stata presentata il 24/5/2024.

2. La Corte territoriale ha, intanto, rilevato che all'istanza erano state allegate le trascrizioni relative alla escussione dei testi alle citate udienze, oltre ad un referto e a due certificazioni, nonché le ricevute del deposito telematico dell'istanza al Tribunale di Castrovillari, senza che fossero tuttavia allegati i verbali di dette udienze o la prova dell'asserita consegna delle trascrizioni alla parte civile solo due giorni prima della presentazione dell'istanza.

Sotto altro profilo, i giudici territoriali hanno pure rilevato che nel verbale di tali udienze non era stata formulata alcuna riserva di dichiarazione di ricusazione, pur essendo stata la causa della ricusazione conosciuta nel corso di esse, per come sostenuto dallo stesso istante, considerato peraltro che la parte civile e il suo difensore erano stati presenti al momento in cui il giudice avrebbe pronunciato la frase ritenuta espressiva di una anticipazione del giudizio.

Cosicché la dichiarazione doveva ritenersi formulata in maniera intempestiva.

Sotto altro profilo, poi, la Corte ha ritenuto l'istanza anche manifestamente infondata: la stessa era collegata a provvedimenti di natura istruttoria e di governo dell'udienza propri della fase, nei quali non era dato cogliere alcuna anticipazione di giudizio sul merito della res iudicanda.

3. La difesa ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità o decadenza, rilevando che non poteva esser fatta riserva di presentare istanza di ricusazione perché, al momento della manifestazione del convincimento da parte del giudice, l'udienza era già terminata e il verbale chiuso, ribadendo che, nella frase "lei poteva anche non venire" rivolta dal giudice al difensore, era ravvisabile una indebita e anticipata manifestazione del proprio convincimento, la Corte della ricusazione avendo considerato solo i provvedimenti di natura istruttoria, ma non anche il contenuto della frase anzidetta.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi CUOMO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo.

2. Quanto al primo profilo, di natura peraltro assorbente, deve rilevarsi che le norme che prevedono le cause di ricusazione sono eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 5, n. 11980 del 7/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845 - 01).

Proprio per tale natura, le ipotesi sono regolate in maniera tassativa, con previsione di specifiche modalità e termini di formulazione della dichiarazione.

E, infatti, l'art. 38, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che «La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice», laddove il secondo comma del medesimo articolo prevede che «Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni.

Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza».

3. Nella specie, secondo la stessa prospettazione difensiva, la causa di ricusazione sarebbe sorta nel corso delle udienze nelle quali il giudice aveva adottato decisioni che la parte ha ritenuto espressive di un suo pregiudizio e, dopo la chiusura di quella del 18/4/2024 e fuori verbale, allorquando aveva pronunciato una certa frase che la parte ricorrente ha ritenuto espressiva di un convincimento sul merito della res iudicanda.

Sul punto, va intanto precisato che l'espressione "termine dell'udienza", di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., quale ultimo momento utile per proporre, con riserva di formalizzazione nel termine di tre giorni, la dichiarazione di ricusazione, la cui causa sia sorta nel corso della stessa, è di stretta interpretazione, dovendosi intendere quale unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non il dibattimento nel suo complesso (Sez. 2, n. 34055 del 9/10/2022, Ferrara, Rv. 280307 - 01), essendosi, peraltro, definitivamente chiarito che la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente (Sez.

U, n. 36847 del 26/6/2014, Della Gatta, Rv. 260096-01).

Allo stesso modo, allorquando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa (Sez. 2, n. 39415 del 9/9/2019, Tibia, Rv. 277105 - 01), in altra decisione essendosi richiesto un maggior rigore, dovendosi fare riferimento a una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza (Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, Zarcone, Rv. 282627 - 01; Sez. 5, n. 55936 del 26/10/2018, R., Rv. 274171- 01, in cui la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di ricusazione, qualora il motivo che la determini sia sorto o divenuto noto dopo la conclusione della fase di costituzione delle parti e proposizione delle questioni preliminari, va presentata prima del compimento del nuovo atto del giudice e, comunque, nel termine di tre giorni dalla conoscenza della causa pregiudicante, valutando come tardiva la ricusazione, per fatti emersi al di fuori dell'udienza dibattimentale, presentata prima della successiva udienza, ma dopo il decorso del termine di tre giorni dalla data di conoscenza del motivo pregiudicante).

4. Alla stregua di tali coordinate in diritto, la valutazione di intempestività condotta dai giudici territoriali è corretta: è stata la stessa parte ricusante ad affermare che la conoscenza delle cause di ricusazione era collegata a provvedimenti adottati dal giudice in udienza e a frasi pronunciate subito dopo quella del 18/4/2024.

Peraltro, la circostanza - opportunamente rilevata dai giudici territoriali - che la parte era stata presente con il suo difensore alle stesse udienze nel corso delle quali sarebbero stati adottati i provvedimenti ritenuti espressivi di indebita anticipazione di giudizio, toglie ogni pregio al profilo inerente all'effettivo ricevimento (asseritamente solo il 22 maggio 2024) delle trascrizioni dei relativi verbali, per completezza e risolutivamente osservandosi che la Corte d'appello ha pure messo in evidenza che tale assunto era privo di qualsiasi allegazione a sostegno.

Quanto, invece, alla frase che sarebbe stata sentita in circostanze non chiare, secondo le stesse prospettazioni della parte ricusante, essa sarebbe stata pronunciata dopo la chiusura dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che rispetto a essa possa assumere alcun rilievo il ricevimento delle trascrizioni del relativo verbale di udienza, nel quale non avrebbe potuto rinvenirsi alcuna traccia di tale estrinsecazione.

5. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, avendo i giudici territoriali risolutivamente rilevato anche la manifesta infondatezza nel merito dell'istanza, con un ragionamento coerente con quanto più volte affermato da questa Corte di legittimità: secondo il diritto vivente, infatti, l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi siano necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez.

U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232067-01, in cui la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime; Sez. 5, n. 10981 del 5712/2022, dep. 2023, Rosenthal, Rv. 284584 - 01; Sez. 3, n. 27996 del 9/3/2021, Agostini, Rv. 281591- 01; Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005, dep. 2006, Assinnata, Rv. 233394 - 01, in cui si è dato risalto all'utilizzo dell'avverbio "indebitamente" proprio per sottolineare che le opinioni sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato rilevano ai fini della ricusazione solo se espresse senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato).

Le argomentazioni difensive non hanno introdotto elementi di valutazione che inducano a discostarsi da tali consolidati principi, ai quali lo stesso giudice della ricusazione si è correttamente attenuto nel respingere l'istanza, la mancata considerazione della frase pronunciata fuori udienza restando assorbita dalla intempestività della dichiarazione, rispetto alla quale non ha alcun pregio il profilo, viceversa esaminato con riferimento ai provvedimenti istruttori, del ricevimento dei verbali delle citate udienze.

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

De

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, per inosservanza delle forme e dei termini di cui all'art. 38, cod. proc. pen. e, comunque, per manifesta infondatezza, la dichiarazione di ricusazione formulata nell'interesse di Battista VISCIGLIA, persona offesa e parte civile costituita nel procedimento penale a carico degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha riassunto il contenuto della dichiarazione, rilevando che, con la stessa, si era sostenuto che alle udienze del 1/3/2024 e 18/4/2024, il giudice del dibattimento non aveva ammesso documentazione e neppure l'escussione di alcuni testi (i medici che avevano effettuato l'esame istologico), ravvisando altresì una anticipazione dell'esito favorevole del giudizio per essersi rivolto a un avvocato della difesa [OSCURATO:PERSONA], dicendogli che avrebbe anche potuto non presenziare e precisando, quanto alla tempestività, che le trascrizioni dell'ultima udienza erano state ricevute dalla parte solo due giorni prima, l'istanza di ricusazione essendo stata presentata il 24/5/2024. 2. La Corte territoriale ha, intanto, rilevato che all'istanza erano state allegate le trascrizioni relative alla escussione dei testi alle citate udienze, oltre ad un referto e a due certificazioni, nonché le ricevute del deposito telematico dell'istanza al Tribunale di Castrovillari, senza che fossero tuttavia allegati i verbali di dette udienze o la prova dell'asserita consegna delle trascrizioni alla parte civile solo due giorni prima della presentazione dell'istanza. Sotto altro profilo, i giudici territoriali hanno pure rilevato che nel verbale di tali udienze non era stata formulata alcuna riserva di dichiarazione di ricusazione, pur essendo stata la causa della ricusazione conosciuta nel corso di esse, per come sostenuto dallo stesso istante, considerato peraltro che la parte civile e il suo difensore erano stati presenti al momento in cui il giudice avrebbe pronunciato la frase ritenuta espressiva di una anticipazione del giudizio. Cosicché la dichiarazione doveva ritenersi formulata in maniera intempestiva. Sotto altro profilo, poi, la Corte ha ritenuto l'istanza anche manifestamente infondata: la stessa era collegata a provvedimenti di natura istruttoria e di governo dell'udienza propri della fase, nei quali non era dato cogliere alcuna anticipazione di giudizio sul merito della res iudicanda. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità o decadenza, rilevando che non poteva esser fatta riserva di presentare istanza di ricusazione perché, al momento della manifestazione del convincimento da parte del giudice, l'udienza era già terminata e il verbale chiuso, ribadendo che, nella frase "lei poteva anche non venire" rivolta dal giudice al difensore, era ravvisabile una indebita e anticipata manifestazione del proprio convincimento, la Corte della ricusazione avendo considerato solo i provvedimenti di natura istruttoria, ma non anche il contenuto della frase anzidetta. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi CUOMO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo. 2. Quanto al primo profilo, di natura peraltro assorbente, deve rilevarsi che le norme che prevedono le cause di ricusazione sono eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 5, n. 11980 del 7/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845 - 01). Proprio per tale natura, le ipotesi sono regolate in maniera tassativa, con previsione di specifiche modalità e termini di formulazione della dichiarazione. E, infatti, l'art. 38, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che «La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice», laddove il secondo comma del medesimo articolo prevede che «Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza». 3. Nella specie, secondo la stessa prospettazione difensiva, la causa di ricusazione sarebbe sorta nel corso delle udienze nelle quali il giudice aveva adottato decisioni che la parte ha ritenuto espressive di un suo pregiudizio e, dopo la chiusura di quella del 18/4/2024 e fuori verbale, allorquando aveva pronunciato una certa frase che la parte ricorrente ha ritenuto espressiva di un convincimento sul merito della res iudicanda. Sul punto, va intanto precisato che l'espressione "termine dell'udienza", di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., quale ultimo momento utile per proporre, con riserva di formalizzazione nel termine di tre giorni, la dichiarazione di ricusazione, la cui causa sia sorta nel corso della stessa, è di stretta interpretazione, dovendosi intendere quale unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non il dibattimento nel suo complesso (Sez. 2, n. 34055 del 9/10/2022, Ferrara, Rv. 280307 - 01), essendosi, peraltro, definitivamente chiarito che la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente (Sez. U, n. 36847 del 26/6/2014, Della Gatta, Rv. 260096-01). Allo stesso modo, allorquando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa (Sez. 2, n. 39415 del 9/9/2019, Tibia, Rv. 277105 - 01), in altra decisione essendosi richiesto un maggior rigore, dovendosi fare riferimento a una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza (Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, Zarcone, Rv. 282627 - 01; Sez. 5, n. 55936 del 26/10/2018, R., Rv. 274171- 01, in cui la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di ricusazione, qualora il motivo che la determini sia sorto o divenuto noto dopo la conclusione della fase di costituzione delle parti e proposizione delle questioni preliminari, va presentata prima del compimento del nuovo atto del giudice e, comunque, nel termine di tre giorni dalla conoscenza della causa pregiudicante, valutando come tardiva la ricusazione, per fatti emersi al di fuori dell'udienza dibattimentale, presentata prima della successiva udienza, ma dopo il decorso del termine di tre giorni dalla data di conoscenza del motivo pregiudicante). 4. Alla stregua di tali coordinate in diritto, la valutazione di intempestività condotta dai giudici territoriali è corretta: è stata la stessa parte ricusante ad affermare che la conoscenza delle cause di ricusazione era collegata a provvedimenti adottati dal giudice in udienza e a frasi pronunciate subito dopo quella del 18/4/2024. Peraltro, la circostanza - opportunamente rilevata dai giudici territoriali - che la parte era stata presente con il suo difensore alle stesse udienze nel corso delle quali sarebbero stati adottati i provvedimenti ritenuti espressivi di indebita anticipazione di giudizio, toglie ogni pregio al profilo inerente all'effettivo ricevimento (asseritamente solo il 22 maggio 2024) delle trascrizioni dei relativi verbali, per completezza e risolutivamente osservandosi che la Corte d'appello ha pure messo in evidenza che tale assunto era privo di qualsiasi allegazione a sostegno. Quanto, invece, alla frase che sarebbe stata sentita in circostanze non chiare, secondo le stesse prospettazioni della parte ricusante, essa sarebbe stata pronunciata dopo la chiusura dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che rispetto a essa possa assumere alcun rilievo il ricevimento delle trascrizioni del relativo verbale di udienza, nel quale non avrebbe potuto rinvenirsi alcuna traccia di tale estrinsecazione. 5. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, avendo i giudici territoriali risolutivamente rilevato anche la manifesta infondatezza nel merito dell'istanza, con un ragionamento coerente con quanto più volte affermato da questa Corte di legittimità: secondo il diritto vivente, infatti, l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi siano necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232067-01, in cui la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime; Sez. 5, n. 10981 del 5712/2022, dep. 2023, Rosenthal, Rv. 284584 - 01; Sez. 3, n. 27996 del 9/3/2021, Agostini, Rv. 281591- 01; Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005, dep. 2006, Assinnata, Rv. 233394 - 01, in cui si è dato risalto all'utilizzo dell'avverbio "indebitamente" proprio per sottolineare che le opinioni sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato rilevano ai fini della ricusazione solo se espresse senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato). Le argomentazioni difensive non hanno introdotto elementi di valutazione che inducano a discostarsi da tali consolidati principi, ai quali lo stesso giudice della ricusazione si è correttamente attenuto nel respingere l'istanza, la mancata considerazione della frase pronunciata fuori udienza restando assorbita dalla intempestività della dichiarazione, rispetto alla quale non ha alcun pregio il profilo, viceversa esaminato con riferimento ai provvedimenti istruttori, del ricevimento dei verbali delle citate udienze. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. De
Sentenza Cassazione n. 43390/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris