CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 25832/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi. udito il difensore '`` E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso e deposita nomina ex art.102 c.p.p. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' LORENZO e [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi dei ricorsi e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa il 3 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato in punto di responsabilità la sentenza di primo grado - emessa con rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati in materia di stupefacenti loro rispettivamente ascritti, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e, su accordo delle parti, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati. 3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al disposto aumento per la continuazione dei reati satellite a mesi due, giorni 15 di reclusione ed €.250,00 di multa per ciascun reato. Non era stata motivata la ragione della misura di detto aumento, specie se portato a confronto con la riconosciuta continuazione rispetto ad altri due reati accertati con due sentenze definitive, quantificata in soli giorni 15 di reclusione. Mancava poi del tutto la valutazione della gravità degli episodi in continuazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge, e precisamente del principio del ne bis in idem, poiché egli era stato condannato per condotta contestata al capo 7 dell'imputazione, concernente l'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di stupefacente da rivendere al dettaglio, e per i successivi episodi di spaccio della stupefacente. La precedente condotta di acquisto, verificatasi in unico contesto, avrebbe dovuto considerarsi assorbita dalle ipotesi di spaccio successivamente contestate, poiché di fronte a più condotte che realizzano le fattispecie di cui all'art. 73 DPR 309/1990 nel medesimo contesto e relativamente al medesimo oggetto. Deduce inoltre che il concordato nel giudizio di appello avrebbe comunque comportato l'esame di cause di improcedibilità quali il ne bis in idem. Con un secondo motivo di ricorso, presentato a mezzo di altro difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche. 5. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Deduce di aver rinunciato ai motivi di appello in ordine alla responsabilità ma non a quelli in punto di pena, compreso il motivo attinente alla concessione delle attenuanti generiche, ma sul punto la Corte territoriale aveva omesso qualsivoglia motivazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, V comma, pacifico essendo il modesto quantitativo dello stupefacente ceduto e il carattere episodico della condotta. Del tutto insufficiente era il mero riferimento dei giudici di merito alla partecipazione del ricorrente alla attività del suocero, [OSCURATO:PERSONA]. Deduce altresì vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione dei giudici di merito aveva apoditticamente negato la resipiscenza del ricorrente nonché l'effettivo apporto fornito nella ricostruzione dei fatti delittuosi. 6. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame della dedotta inconciliabilità con la pronuncia della Corte d'Appello di Messina, passata in giudicato, relativa alla posizione di due originari coimputati facenti parte, insieme all'[OSCURATO:PERSONA], del gruppo di acquirenti messinesi, sentenza che aveva qualificato il fatto nell'ambito dell'art. 74, comma 4 DPR 309/1990. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 7. [OSCURATO:PERSONA] eleva tre motivi di ricorso. Con il primo, deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta valutazione del compendio probatorio in termini di responsabilità penale. La Corte territoriale aveva fornito una motivazione solo apparente alle doglianze sollevate in appello, Con il secondo motivo, deduce mancanza assoluta di motivazione in merito alla richiesta derubricazione del reato nella ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma V. Con il terzo, lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. 9. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla riconosciuta responsabilità per i reati contestati. Lamenta, al riguardo, che i giudici di merito avrebbero desunto la colpevolezza della dichiarazioni confessorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non avevano effettuato chiamate in correità. Deduce infine che erano state erroneamente valorizzate conversazioni telefoniche di contenuto equivoco del tutto inidonee a costituire valida fonte di riscontro. 10. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, V comma, DPR 39/1990, atteso il quantitativo irrisorio rinvenuto in capo agli acquirenti dello stupefacente e la sua incensuratezza, dati che deponevano per la minima offensività della condotta perpetrata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concordato con il Procuratore Generale l'applicazione delle pene ai sensi dell'art. 602 bis e 599 bis cod proc pen sono inammissibili. 2. Va infatti ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01). Invero, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; con particolare riferimento alla misura della pena concordata e agli aumenti a titolo di continuazione, cfr Sez. 5 - n. 7333 del 13/11/2018, Rv. 275234 - 01). 3. Tanto premesso, e venendo all'esame delle doglianze degli altri ricorrenti, si deve osservare che gran parte dei motivi dedotti svolgono censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per i ricorrenti più favorevole - ricostruzione dei fatti, nonché il riconoscimento di presunti errori di valutazione in sede di trattamento sanzionatorio. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione del fatto e di determinazione della pena, essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si è affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ancora, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si è osservato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Alcune censure sono poi rivolte a denunciare la supposta ambiguità di significato delle conversazioni intercettate, nel senso che il significato attribuito alle stesse dai giudici di merito viene contestato non già sulla base di dati oggettivi che lo smentiscano, ma esclusivamente su basi interpretative, costituite nell'essenziale dalla proposizione di possibili significati alternativi. Anche sotto tale profilo si tratta, all'evidenza, di censure non proponibili in questa sede: è pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Anche laddove le doglianze attengono più specificamente a una supposta assenza di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello, nondimeno i temi probatori proposti con queste ultime risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 4. Ciò posto, si può passare all'esame dei singoli motivi dedotti nei ricorsi in esame. 5. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 II [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, V comma, pacifico essendo il modesto quantitativo dello stupefacente ceduto e il carattere episodico della condotta e deduce altresì vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta, all'evidenza, di generiche e reiterate censure in fatto, a fronte di un percorso argomentativo dei giudici di merito che ha adeguatamente affrontato i rilievi difensivi di cui sopra. La Corte territoriale ha dato logicamente conto degli elementi probatori a supporto della contestazione di concorso del ricorrente nella vicenda processuale in questione. I giudici di merito di primo e secondo grado argomentano in modo esauriente, coerente e non contraddittorio né illogico sui motivi di esclusione della ipotesi di cui all'art. 73 quinto comma richiamando la importante consistenza del contesto criminale in cui l'imputato ha operato, collaborando stabilmente con il suocero e richiamando la circostanza che solo nel mese di marzo 2018 il [OSCURATO:PERSONA], anche per il tramite del de Angelis, era stato contattato da numerosi consumatori abituali ( le intercettazioni danno conto di una sessantina di contatti); il fatto, comprovato, che il Conò si riforniva stabilmente dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di soddisfare le richieste della piazza di spaccio; che il [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato una disponibilità continuativa e assoluta nel coadivuare le attività del suocero Conò, risultando quindi pienamente coinvolto nella gestione della piazza di spaccio di Torre annunziata. Si tratta di argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 — 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, che per l'esclusione dell'art.i 73, comma 5, cit., impone di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalita e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). I giudici di merito hanno reso ampia motivazione sul generale contesto di svolgimento ed esercizio dell'attività criminosa, indicativo anche del quantitativo di sostanza complessivamente e sistematicamente immesso sul mercato, e ciò indipendentemente dal numero delle singole cessioni materialmente attribuibili all'imputato. 5.2 Stesse considerazioni valgono in ordine al motivo inerente al diniego della concessione delle attenuanti generiche che trascende nel merito di valutazioni congrue e non manifestamente illogiche, come tali incensurabili nella presente sede di legittimità. La sentenza impugnata, al riguardo, ha valorizzato la tardività delle ammissioni dell'imputato, ininfluenti ai fini dell'acquisizione di informazioni utili e resa a fronte di un quadro probatorio inequivocabile, quindi non illogicamente ritenuta segno di resipiscenza e non considerata elemento positivo. E' allora utile ricordare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche e' sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'articolo 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato ( ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Rv. 271269; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693). 6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame della dedotta inconciliabilità con la pronuncia della Corte d'Appello di Messina, passata in giudicato, relativa alla posizione di due originari coimputati facenti parte, insieme all'[OSCURATO:PERSONA], del gruppo di acquirenti messinesi, sentenza che aveva qualificato il fatto nell'ambito dell'art. 74, comma 4 DPR 309/1990. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen 6.1 II primo motivo di ricorso è infondato. 6.2 Va rammentato, in via preliminare, che quando una sentenza irrevocabile viene acquisita nel processo ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, mentre, nell'ipotesi in cui la stessa sentenza venga utilizzata come mero riscontro di altre prove già acquisite, tale conferma non risulta necessaria (Sez. 4, n. 12349 del 29/01/2008, Rv. 239299 — 01). Si è poi precisato (sez. 6, n. 47314 del 12/11/2009, Rv. 245483 — 01) che la sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento non ha efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova. Tanto premesso, i giudici di merito ben motivano su tutti gli elementi di fatto che si traducono nella impossibilità di confermare la radicale esclusione del commercio limitato alle sole droghe leggere proprio riguardo alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], considerando invece analiticamente e con dovizia di particolari tutti gli elementi che portano a conclusioni opposte, argomentate in modo perfettamente lineare e coerente dal punto di vista logico. In particolare, la Corte territoriale cita significativamente le conversazioni tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], comprovanti una perfetta consuetudine di rapporti nel commercio di tutti i tipi di droga, aventi ad oggetto la richiesta di "erba", di "marrone" nonché di " bianco" che doveva essere buono " per tirare", aggiungendo di tenerlo informato dell'arrivo di merce di qualità adatta non solo ad essere inalata ma anche fumata, con riferimenti al prezzo praticato E che il commercio riguardasse anche la cocaina è riscontrato, secondo il logico ragionamento della Corte, dalla certa sussistenza di un rilevante debito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], dal tono della conversazione, rivelatrice di pregresse vendite di una pluralità di sostanze nonché indirettamente confermata dalla ammissione degli addebiti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gallo. 6.3 Quanto a diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della Corte territoriale è largamente esaustiva e rispettosa dei principi di diritto ripetutamente enunciati dal questa Corte di legittimità, in quanto i giudici di merito argomentano lungamente, in fatto circa l'assenza di elementi positivi idonei a sorreggere la concessione del beneficio. il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (da ultimo vedasi Sez. 4 - Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489). 7. [OSCURATO:PERSONA] 7.1 Il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla riconosciuta responsabilità per i reati contestati. Lamenta, al riguardo, che i giudici di merito avrebbero desunto la colpevolezza della dichiarazioni confessorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non avevano effettuato chiamate in correità. Deduce infine che erano state erroneamente valorizzate conversazioni telefoniche di contenuto equivoco del tutto inidonee a costituire valida fonte di riscontro. Si tratta, all'evidenza, di generiche e reiterate censure in fatto, a fronte di un percorso argomentativo dei giudici di merito che ha adeguatamente affrontato i rilievi difensivi di cui sopra. La Corte territoriale ha dato logicamente conto degli elementi probatori a supporto della contestazione di concorso del ricorrente nella vicenda processuale in questione. Il motivo è del tutto generico, non attaccando neppure specifici punti della sentenza impugnata che, invece, analizza compiutamente i molteplici elementi di prova costituiti dalle intercettazioni, dandone spiegazioni logiche ed in linea con gli elementi probatori acquisiti; a fronte dei minuziosi richiami della corte territoriale, il motivo si limita a dedurre genericamente che le captazioni avrebbero " contenuto equivoco" senza neppure confrontarsi con l'esaustivo e coerente percorso argomentativo della corte di merito, che si snoda dalle pagg. 25 a 35 della sentenza impugnata. 8. [OSCURATO:PERSONA] 8.1. Anche in merito ai motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] possono ripetersi i medesimi rilievi di assoluta genericità. Le doglianze mancano di confrontarsi con le esaustive argomentazioni della Corte territoriale in tema di affermazione della penale responsabilità, ove vengono minuziosamente richiamate le risultanze del materiale intercettivo analiticamente esaminato da pag. 35 a 39 della sentenza impugnata, nelle quali si dà esauriente conto della logica e plausibile interpretazione del linguaggio utilizzato in riferimento alla sostanza stupefacente, e del sistematico rapporto di collaborazione ai fini della attività di spaccio che legava il [OSCURATO:PERSONA] al Corsano. Plurime a attente sono le spiegazioni relative al poderoso materiale intercettivo riguardante le conversazioni tra il Corsano e il [OSCURATO:PERSONA], riguardo ai riferimenti agli appuntamenti per il rifornimenti di droga indicando appuntamenti per " mangiare", oppure il riferimento a portare " la macchina". A fronte delle corpose argomentazioni della Corte territoriale, il ricorso si limita a dedurre" come si possa accreditare la operatività del concorso senza il rilievo di un solo, significativo episodio attestante l'attività di spaccio". Palese è la genericità della doglianza. Le medesime considerazioni valgono in ordine all'esclusione dell'ipotesi lieve, relativamente alla quale la Corte territoriale motiva in modo congruo ed esaustivo, facendo riferimento alle dimensioni organizzative della attività di spaccio, con argomentazioni in linea con i principi affermati da questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01). 8.1.Quanto poi al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, la motivazione della Corte territoriale è largamente esaustiva e rispettosa dei principi di diritto ripetutamente enunciati dal questa Corte di legittimità, in quanto i giudici di merito argomentano lungamente, in fatto, circa la congruità della pena in rapporto all'entità del contesto criminale in cui avevano operato e circa l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare un più benevolo trattamento sanzionatorio con l'applicazione della attenuante nella massima estensione La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone infatti al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. ( da ultimo Sez. 2 - n. 17347 del 26/01/2021 Rv. 281217 - 01 ). 9. [OSCURATO:PERSONA]. 9.1 La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, V comma, DPR 39/1990, atteso il quantitativo irrisorio rinvenuto in capo agli acquirenti dello stupefacente e la sua incensuratezza, dati che deponevano per la minima offensività della condotta perpetrata. 9.2 Il motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito di primo e secondo grado argomentano in modo esauriente, coerente e non contraddittorio né illogico sui motivi di esclusione della ipotesi di cui all'art. 73 quinto comma richiamando la importante consistenza del contesto criminale in cui l'imputata ha operato, collaborando stabilmente con il marito [OSCURATO:PERSONA]; il fatto, comprovato, che il Nasto si riforniva stabilmente, ogni settimana, dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di soddisfare le richieste della piazza di spaccio; richiama i numerosi e frequenti contatti con consumatori di droga che provvedevano sistematicamente a soddisfare; l'arresto in flagranza di reato del Nasto trovato in possesso di un quantitativo di cocaina pari a 171 dosi singole dopo l'incontro con il [OSCURATO:PERSONA]; il fatto, dunque, che dati i contatti settimanali con i fornitori, le 170 dosi venissero plausibilmente smerciate in una settimana; che la Lanzieri manteneva i contatti con gli acquirenti, accompagnava il marito agli incontri con questi ultimi, effettuva cessioni di droga per conto del marito, manifestando una disponibilità continuativa e assoluta nel coadiuvarne le attività e risultando quindi pienamente coinvolta nella gestione della piazza di spaccio di Torre annunziata. Si tratta di argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01, secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, cit., impone di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). I giudici di merito hanno infatti reso ampia motivazione sul generale contesto di svolgimento ed esercizio dell'attività criminosa, indicativo anche del quantitativo di sostanza complessivamente e sistematicamente immesso sul mercato, e ciò indipendentemente dal numero delle singole cessioni materialmente attribuibili all'imputata. 10. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dichiarati inammissibili gli altri ricorsi. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una soma determinata in euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese pro