CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 41341/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna in parziale riforma della sentenza emessa in data 12.12.2019 dal G.u.p. del Tribunale di Modena, ha assolto l'imputato dai reati di furto e di estorsione, contestati ai capi C) e D) perché il fatto non sussiste e, riqualificati i reati di cui ai capi A) e B) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta in anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione e 4.600 euro di multa. Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, essendo contraddittorio il ragionamento del giudice di appello, che ha considerato alcuni elementi per qualificare il fatto come di lieve entità, ma non ai fini del calcolo della pena, che doveva essere determinata nel minimo in base alle modalità della condotta e della confessione dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nonché manifestamente infondato, risolvendosi il motivo in una censura all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, invece, correttamente esercitato con riferimento ai fatti e alla personalità dell'imputato, stante la valutazione della non minimale gravità dei fatti, avuto riguardo alla natura. all'elevato grado di purezza della cocaina ed al numero di dosi ricavabili, e alla confessione resa. E' infatti, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente