CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 27072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso,, rispettivamente al primo e secondo motivo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 624 e 367 cod. pen. ed incentrati sulla improponibile, perché non giustificata da illogicità della motivazione, ricostruzione delle risultanze di prova; n(-) Considerato, altresì, che la determinazione della pena, di cui il ricorrente denuncia l'eccessività, si sottrae a rilievi in questa sede dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi quali la concreta dinamica dei fatti e la personalità dell'imputato, ritenendo recessivi ulteriori elementi allegati dalla difesa; sono manifestamente infondate anche le censure che investono la mancata applicazione della continuazione fra reati: il concorso materiale di reati, è stato giustificato con argomentazioni congrue ai fini della ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso poiché la Corte di merito ha ritenuto che la falsa denuncia era stata occasionata dalle indagini in corso, piuttosto che essere stata preveduta e voluta dall'imputato fin dal momento della commissione del furto. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore I