Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27523/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione della detenzione domiciliare in favore di collaboratore di giustizia, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia di accertamento dell'intervenuto ravvedimento ai sensi dell'art. 16-novies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, intesta alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato (si veda il congruo riferimento alla necessità di sperimentare previamente il beneficio del permesso premio, non ancora accordato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione della detenzione domiciliare in favore di collaboratore di giustizia, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia di accertamento dell'intervenuto ravvedimento ai sensi dell'art. 16-novies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, intesta alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato (si veda il congruo riferimento alla necessità di sperimentare previamente il beneficio del permesso premio, non ancora accordato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 27523/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris