CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 04445/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione spiegando, con una dettagliata analisi delle circostanze fattuali (p. 2), come l'imputato sia stato individuato e identificato dai poliziotti fuori dalla abitazione in cui doveva stare agli arresti domiciliari e, per altro verso, perché il suo rientro nell'abitazione non equivale alla consegna spontanea all'Autorità che consenta la concessione dell'attenuante ex art. 385, comma 4, cod. pen., e non sia riconoscibile, stante la spregiudicatezza della condotta, il caso di particolare tenuità, mentre deve registrarsi che la pena è stata inflitta in misura non distante dal minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il P dente