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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2021

Cassazione n. 06880/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 31 maggio 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Pavia, il 21 luglio 2020 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo ed il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento all'eccepito difetto degli elementi soggettivo ed oggettivo del reato; con il terzo motivo eccepiva l'inosservanza della legge censurando il provvedimento impugnato sotto il profilo della dosimetria della pena complessivamente inflitta.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo ed il secondo motivo risultano manifestamente infondati atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa la sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del reato contestato sull'osservazione che il prevenuto, pur avendo riscosso i crediti derivanti dall'imposta sul valore aggiunto, ha omesso di soddisfare l'Erario destinando altrimenti detti crediti realizzando una indebita forma di autofinanziamento; che il terzo motivo di impugnazione risulta altresì infondato atteso che la pena è stata fissata in misura pari al minimo edittale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il C nsigliere estAsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 31 maggio 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Pavia, il 21 luglio 2020 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo ed il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento all'eccepito difetto degli elementi soggettivo ed oggettivo del reato; con il terzo motivo eccepiva l'inosservanza della legge censurando il provvedimento impugnato sotto il profilo della dosimetria della pena complessivamente inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo ed il secondo motivo risultano manifestamente infondati atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa la sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del reato contestato sull'osservazione che il prevenuto, pur avendo riscosso i crediti derivanti dall'imposta sul valore aggiunto, ha omesso di soddisfare l'Erario destinando altrimenti detti crediti realizzando una indebita forma di autofinanziamento; che il terzo motivo di impugnazione risulta altresì infondato atteso che la pena è stata fissata in misura pari al minimo edittale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il C nsigliere estAsore
Sentenza Cassazione n. 06880/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris