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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30160/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEfE~à.4sLez-,311dazgelli; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9048/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, deducendo vizio del consenso al concordato in appello, che avrebbe dovuto essere chiesto dall'imputato, presente in videoconferenza.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legitti- mità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme defini- torie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è co- munque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920).

3. L'impugnazione che ci occupa è in astratto ammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto dif- forme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rien- trante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).

Tuttavia, la doglianza proposta è manifestamente infondata in quanto il con- cordato in appello è stato chiesto dal difensore munito di procura speciale dell'im- putato, che non conteneva alcuna limitazione né alcun vincolo, e il Romanazzi, presente in videoconferenza, non risulta aver manifestato alcun dissenso rispetto alla scelta processuale del suo procuratore (il che, se fosse avvenuto, avrebbe di fatto comportato la revoca della procura).

E sul fatto che il procuratore speciale - e finanche, quale suo nuncius, l'eventuale sostituto processuale (così Sez. 5, n, N. 9048/2022 R.G. 34988 del 6/10/2020, Egitto, Rv. 279983) — possa formulare la richiesta ex art. 599bis cod. pen., non vi è dubbio alcuno.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEfE~à.4sLez-,311dazgelli; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9048/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, deducendo vizio del consenso al concordato in appello, che avrebbe dovuto essere chiesto dall'imputato, presente in videoconferenza. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legitti- mità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme defini- torie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è co- munque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920). 3. L'impugnazione che ci occupa è in astratto ammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto dif- forme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rien- trante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). Tuttavia, la doglianza proposta è manifestamente infondata in quanto il con- cordato in appello è stato chiesto dal difensore munito di procura speciale dell'im- putato, che non conteneva alcuna limitazione né alcun vincolo, e il Romanazzi, presente in videoconferenza, non risulta aver manifestato alcun dissenso rispetto alla scelta processuale del suo procuratore (il che, se fosse avvenuto, avrebbe di fatto comportato la revoca della procura). E sul fatto che il procuratore speciale - e finanche, quale suo nuncius, l'eventuale sostituto processuale (così Sez. 5, n, N. 9048/2022 R.G. 34988 del 6/10/2020, Egitto, Rv. 279983) — possa formulare la richiesta ex art. 599bis cod. pen., non vi è dubbio alcuno. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i
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