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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13149/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, Io ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione in ordine ai residui reati di cui al capo A) e D) ai sensi degli artt. 81,110 cod. pen. e 73 co. 1 e 6 D.P.R. 309/90, per aver ceduto sostanza stupefacente in pietra del tipo cocaina.

Il ricorrente formula tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 5 art. 73 D.P.R. 309/90.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 73 co. 6 D.P.R. 309/90.

Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

In ordine al primo motivo si osserva che la censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di cessioni dai 10 ai 20 grammi di cocaina e quindi per valori oscillanti tra euro 600 e 1.200, ovvero assolutamente incompatibili con il fatto di lieve entità.

Peraltro, si osserva che in tema di stupefacenti, la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto. (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025 Ud. (dep. 11/04/2025 ) Rv. 287869 - 01) La seconda censura è inammissibile in quanto il ricorso è stato proposto in assenza di interesse, non avendo la Corte d'appello calcolato l'aggravante ex art. 73 co. 6 D.P.R. 309/90.

In ordine alla terza doglianza si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso di specie la Corte territoriale, nell'evidenziare il dato ponderale (10-20 grammi di cocaina) e il carattere della non occasionalità delle cessioni organizzate della sostanza stupefacente, ha ritenuto insussistenti elementi favorevoli al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. 1Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, Io ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione in ordine ai residui reati di cui al capo A) e D) ai sensi degli artt. 81,110 cod. pen. e 73 co. 1 e 6 D.P.R. 309/90, per aver ceduto sostanza stupefacente in pietra del tipo cocaina. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 5 art. 73 D.P.R. 309/90. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 73 co. 6 D.P.R. 309/90. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In ordine al primo motivo si osserva che la censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di cessioni dai 10 ai 20 grammi di cocaina e quindi per valori oscillanti tra euro 600 e 1.200, ovvero assolutamente incompatibili con il fatto di lieve entità. Peraltro, si osserva che in tema di stupefacenti, la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto. (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025 Ud. (dep. 11/04/2025 ) Rv. 287869 - 01) La seconda censura è inammissibile in quanto il ricorso è stato proposto in assenza di interesse, non avendo la Corte d'appello calcolato l'aggravante ex art. 73 co. 6 D.P.R. 309/90. In ordine alla terza doglianza si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso di specie la Corte territoriale, nell'evidenziare il dato ponderale (10-20 grammi di cocaina) e il carattere della non occasionalità delle cessioni organizzate della sostanza stupefacente, ha ritenuto insussistenti elementi favorevoli al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. 1Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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