Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:437
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 29 giugno 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]36/05
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
1. Nel presente ricorso, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 226 CE, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte
di dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha attuato correttamente gli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE,
concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà
intellettuale (in prosieguo: la «direttiva») (
2
).
La direttiva
2. Scopo della direttiva è di eliminare le differenze esistenti tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di tutela giuridica del diritto
d’autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi (
3
), con riferimento al diritto di noleggio e di prestito (
4
). In particolare, essa impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di riconoscere i diritti di noleggio e di prestito a determinate categorie
di titolari.
3. Il settimo ‘considerando’ della direttiva così recita:
«(…) le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito
adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa ed artistica e (...) gli investimenti occorrenti, segnatamente quelli
richiesti per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati; (...) per garantire livelli
di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei
diritti; (…)».
4. Ai sensi dell’art. 1, n. 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a riconoscere il diritto di autorizzare o proibire il noleggio o
il prestito degli originali e delle copie delle opere protette dal diritto d’autore «indicate dall’art. 2».
5. Ai sensi dell’art. 1, n. 2, per «noleggio» si intende «la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio
economico o commerciale diretto o indiretto». Ai sensi del n. 3 della medesima disposizione, per «prestito» si intende «la
cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto,
quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico».
6. L’art. 2, n. 1, dispone:
«Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio ed il prestito spetta:
– all’autore, per l’originale e le copie della propria opera,
– all’artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica,
– al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi, e
– al produttore della prima fissazione di una pellicola per l’originale e le copie della sua pellicola; ai sensi della presente
direttiva si intende per «pellicola» un’opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, siano essere
sonore o meno».
7. L’art. 5 stabilisce, per quanto qui rilevante:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all’articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni
pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà
di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.
(…)
3. [OSCURATO:PERSONA] membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui [al paragrafo
1]».
8. L’art. 15, n. 1, della direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di dare attuazione alla direttiva anteriormente al 1° luglio 1994.
Normativa nazionale rilevante
9. La normativa nazionale spagnola oggetto di discussione nella presente causa è il Texto refundido de la Ley de [OSCURATO:PERSONA]
(versione consolidata della Legge sulla proprietà intellettuale; in prosieguo: la «LPI»).
10. L’art. 17 della LPI riconosce agli autori il diritto esclusivo di sfruttamento delle proprie opere, compreso il diritto di
distribuzione.
11. L’art. 19, n. 1, stabilisce che il diritto di distribuzione comprende il prestito.
12. Ai sensi dell’art. 19, n. 3:
«Per “noleggio” si intende la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale
diretto o indiretto.
Il concetto di noleggio non comprende la cessione in uso a scopi di esibizione, comunicazione pubblica da fonogrammi o registrazioni
audiovisive, estratti compresi, e l’uso per la consultazione “in loco”».
13. L’art. 19, n. 4, primo e terzo capoverso, dispone quanto segue:
«Per “prestito” si intende la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo, dell’originale e delle copie di un’opera
ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, purché il prestito venga effettuato da istituzioni
aperte al pubblico.
(…)
Il concetto di prestito non include le transazioni menzionate al secondo comma del n. 3 del presente articolo, o quelle effettuate
tra istituzioni aperte al pubblico»
14. Il diritto esclusivo di prestito riconosciuto dagli art. 17 e 19 è soggetto alla seguente deroga, sancita dall’art. 37, n. 2,
della LPI:
«I musei, gli archivi, le biblioteche, le emeroteche, le audio e le videoteche pubbliche o appartenenti ad enti culturali,
scientifici o educativi senza scopo di lucro, ovvero ad istituti di insegnamento appartenenti al sistema di istruzione spagnolo,
non necessitano dell’autorizzazione da parte dei titolari del diritto d’autore né [sono tenuti a] pagare un corrispettivo
per il prestito da essi effettuato».
Valutazione
15. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. 5, n. 3 della direttiva consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esonerare «alcune categorie» di istituzioni
dal pagamento della remunerazione altrimenti garantita dall’art. 5, n. 1, in cambio della deroga al diritto esclusivo di prestito
conferito dall’art. 1. L’art. 37, n. 2, della LPI, però, esonera virtualmente tutti i prestiti sia dall’obbligo di ottenere
l’autorizzazione degli autori sia dall’obbligo di corrispondere loro un compenso. La conseguenza di tale esenzione è che l’obbligo
di compensare gli autori per il prestito non autorizzato delle loro opere si applica solo se l’istituzione che effettua il
prestito è (a) un ente privato a scopo di lucro o (b) un ente privato senza scopo di lucro ma che non sia un ente culturale,
scientifico o educativo di interesse generale. La portata di queste due categorie è talmente limitata, però, da far sorgere
un ragionevole dubbio sulla loro efficacia pratica. Riguardo alla prima categoria, sembra altamente improbabile che un ente
che persegue scopo di lucro possa offrire un prestito gratuito. Poiché, ai sensi della direttiva, la cessione in uso «ai fini
di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto» rientra nella definizione di «noleggio» e non in quella di «prestito»,
essa non risulta coperta dall’art. 5, n. 1, della direttiva stessa. Per quanto riguarda la seconda categoria, sembra improbabile
che musei, archivi, biblioteche, emeroteche, audio o videoteche che forniscono prestiti al pubblico e che non perseguono scopi
di lucro non siano enti culturali, scientifici o educativi di interesse generale.
16. [OSCURATO:PERSONA] conclude affermando che l’art. 5, n. 3, della direttiva lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un ampio potere di valutazione
per definire le categorie di istituzioni esonerate dall’obbligo di pagare la remunerazione, ma non li autorizza ad esentare
da tale obbligo tutte o virtualmente tutte le istituzioni. Una «deroga» applicata a tutte o quasi tutte le istituzioni soggette
all’obbligo di pagare la remunerazione ai sensi dell’art, 5, n. 1, diventa una regola generale. Inoltre, non si può ritenere
che tale esenzione si applichi unicamente ad «alcune categorie di istituzioni» (
5
). Trattandosi di una deroga, l’art. 5, n. 3, va interpretato restrittivamente. Se gli [OSCURATO:PERSONA] membri potessero esonerare tutte
o quasi tutte le istituzioni altrimenti tenute a pagare la remunerazione, l’obbligo sancito dall’art. 5, n, 1 sarebbe privo
di senso.
17. Ritengo che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sia fondato. A mio parere, dallo schema e dagli scopi della direttiva, nonché dalla
lettera dell’art. 5, n. 3, emerge chiaramente che uno Stato membro non è libero di esonerare praticamente tutte le categorie
di istituzioni che altrimenti rientrerebbero nel campo d’applicazione dell’art. 5, n. 1.
18. Come sottolineato correttamente dalla [OSCURATO:PERSONA], uno degli obiettivi principali della direttiva è quello di assicurare un
reddito adeguato per le opere creative degli autori (
6
). Coerentemente con tale obiettivo, l’art. 5, n. 1 esige che gli autori continuino ad essere remunerati per il prestito delle
loro opere nel caso in cui uno Stato membro abbia derogato al loro diritto esclusivo di autorizzare o vietare il prestito
stesso. Pertanto, pur essendo concepito in termini di deroga, l’art. 5, n. 1, riflette di fatto l’esigenza fondamentale dell’intera
direttiva, ossia che gli autori vengano remunerati, conformemente agli artt. 1 e 2 della direttiva stessa.
19. L’art. 5, n. 3, prevede una vera e propria deroga dall’esigenza di remunerazione, consentendo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esonerare
«alcune categorie di istituzioni» dal pagamento della stessa. In quanto tale, esso va interpretato restrittivamente. I termini
dell’art. 5, n. 3, indicano con chiarezza che solo un numero limitato di categorie di istituzioni (
7
), potenzialmente tenute a pagare una remunerazione in forza dell’art. 5, n. 1, possono essere esentate da tale obbligo. Questo
vale non soltanto per la versione inglese della direttiva, ma anche per quella danese, francese, greca, italiana, olandese,
portoghese, spagnola e tedesca, lingue in cui la direttiva è stata adottata (
8
).
20. Vero è che non si tratta di una posizione inequivoca, perché «alcune» può significare «qualcuna, ma non tutte» ma anche «chiaramente
definite». Una disposizione normativa che autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a introdurre misure speciali allo scopo di «evitare “talune”
frodi o evasioni fiscali» difficilmente può voler dire che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possano prevenire tutti i tipi di evasione
fiscale (
9
).
21. La Corte ha però già chiarito di interpretare l’art. 5, n. 3 in senso limitato, affermando che «se l’orientamento prevalente
in tale Stato non consente di distinguere efficacemente tra categorie di istituzioni, occorre imporre a tutte le istituzioni
interessate l’obbligo di pagare la remunerazione in questione» (
10
).
22. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che un’esenzione da un obbligo che dispensa sostanzialmente tutti coloro che altrimenti
vi sarebbero soggetti non è un’esenzione, bensì un annullamento dell’obbligo sottostante. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non
cerca seriamente di negare che la portata dell’esenzione da essa prevista è effettivamente adiacente alle categorie di istituzioni
che altrimenti sarebbero tenute a pagare la remunerazione (
11
). Al contrario, essa propone una serie di argomenti che a suo parere convalidano la scelta normativa da essa compiuta.
23. [OSCURATO:PERSONA] sostiene in primo luogo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la deroga di cui all’art. 37, n. 2, della LPI provoca
una distorsione della concorrenza nel mercato interno. Infatti, nella Relazione in merito al diritto di prestito pubblico
nell’Unione europea (
12
), la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, almeno all’epoca della Relazione, non vi erano chiari riscontri del fatto che il grado relativamente
basso di armonizzazione del diritto di prestito pubblico posto in essere dalla direttiva avesse avuto un impatto negativo
di rilievo sugli interessi economici dei titolari di diritti o sul corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, la
[OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che in [OSCURATO:PERSONA] la portata dell’esenzione contenuta nella LPI si sia tradotta in un reddito insufficiente
per gli autori tanto da impedir loro di eseguire nuove opere creative.
24. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che, per provare l’asserito inadempimento, essa non è tenuta a dimostrare che la deroga
prevista dall’art. 37, n. 2 della LPI priva gli autori di un reddito adeguato o distorce la concorrenza nel mercato interno.
I ricorsi per inadempimento si basano sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi
ad esso incombenti (
13
). Essi non richiedono che venga dimostrato un danno effettivo. L’obbligo di corrispondere una remunerazione imposto dall’art. 5,
n. 1, è sempre applicabile, indipendentemente dal fatto che sia o meno necessario in un determinato caso per garantire un
«reddito adeguato» agli autori e a prescindere dagli effetti specifici che possano derivare sulla concorrenza dalla mancata
remunerazione in un caso particolare (
14
). Analogamente, la deroga contenuta nell’art. 5, n. 3, esige comunque che l’esenzione dall’obbligo di pagare una remunerazione
sia limitata ad «alcune istituzioni», indipendentemente dal fatto che tale restrizione sia o meno necessaria in uno specifico
caso al fine di garantire agli autori un «reddito adeguato» e a prescindere dagli effetti specifici che possano derivare sulla
concorrenza dalla mancanza di remunerazione che altrimenti avrebbe dovuto essere corrisposta da una determinata istituzione.
25. Sembra inoltre che secondo la [OSCURATO:PERSONA] il requisito della remunerazione possa in qualche maniera essere escluso qualora si dimostri
che gli autori già ricevono un reddito sufficiente, e che di conseguenza la mancanza di remunerazione non impedisce loro dall’impegnarsi
in nuove opere creative. Questo argomento, tuttavia, si basa su un’erronea interpretazione della natura e dello scopo del
diritto di prestito pubblico. È vero che gli autori già ricevono un reddito dai loro diritti di riproduzione e distribuzione,
ma tale reddito non rilette i libri che sono stati prestati anziché essere venduti (
15
). È vero naturalmente che non tutti coloro che prendono in prestito dei libri in una biblioteca pubblica (o che li consultano
in loco) comprerebbero ognuno dei libri presi a prestito se non vi fosse tale facilitazione. Esiste peraltro una tendenza
generale in tal senso (
16
). In ogni caso, la direttiva riflette una chiara decisione politica di conferire tanto un diritto di prestito esclusivo quanto
un diritto alla remunerazione nel caso in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano derogato a tale diritto.
26. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha frainteso la portata della deroga sancita dall’art. 37, n. 2, della
LPI, che valuta non se il prestito sia o meno a scopo di lucro, ma se l’istituzione che effettua il prestito
appartenga a
un organismo culturale, scientifico o educativo di interesse generale senza scopo di lucro. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], è possibile
che alcune istituzioni che effettuano prestito pubblico non siano esonerate dall’obbligo di pagare un compenso, ed è possibile
che vi sia un organismo privato a scopo di lucro che possiede un’istituzione che effettua prestiti non a scopo lucrativo.
27. Inoltre, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che l’esistenza dell’obbligo di remunerazione non dovrebbe dipendere dalla
forma giuridica scelta dal prestatario. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce prove a sostegno delle sue asserzioni.
28. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] richiama l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella sua Relazione del 2002 (
17
), secondo cui l’art. 5 «rispecchia la soluzione di compromesso, raggiunta all’epoca dell’adozione della direttiva, tra il
rispetto delle esigenze del mercato interno e la considerazione delle varie tradizioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in questo settore».
Da ciò, secondo la [OSCURATO:PERSONA], deriva che le deroghe consentite dall’art. 5, n. 3, hanno l’ampiezza necessaria per preservare
o per migliorare una tradizione culturale. L’ampia libertà concessa agli [OSCURATO:PERSONA] membri può indurli a riconoscere solo una remunerazione
molto ridotta o simbolica, o addirittura a negarla del tutto. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che nella Relazione del 2002 la
[OSCURATO:PERSONA] afferma che «[a] determinate condizioni [l’art. 5] consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di sostituire detto diritto esclusivo
con il diritto ad un compenso o perfino di prescindere da qualsiasi tipo di compenso» (
18
). Nel caso di specie, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la realizzazione di obiettivi culturali prevale sull’obiettivo di cercare di garantire
agli autori un reddito adeguato. Il legislatore spagnolo ha tenuto conto del fatto che l’uso delle biblioteche pubbliche in
[OSCURATO:PERSONA] è ben al di sotto della media dell’Unione europea.
29. A mio parere, tuttavia, l’obbligo di compensare gli autori imposto dalla prima frase dell’art. 5, n. 1, della direttiva sarebbe
privo di senso se, conformemente alla seconda frase, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potessero annullare del tutto tale remunerazione. La
seconda frase dell’art. 5, n. 1, permette agli [OSCURATO:PERSONA] membri di modificare il livello della remunerazione di cui alla prima
frase «tenendo conto» dei loro obiettivi di promozione culturale. Questo, però, non li si autorizza ad azzerare tale remunerazione.
Il concetto di remunerazione implica che i pagamenti ricevuti dagli autori debbano rappresentare un adeguato compenso per
i loro sforzi creativi.
30. Analogamente, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri potessero azzerare il compenso per tutte le categorie di istituzioni che effettuano prestiti,
sarebbe stato inutile stabilire all’art. 5, n. 3 che essi possono esonerare solo «alcune» categorie di istituzioni dall’obbligo
di corrispondere un compenso. Sebbene l’art. 5, n. 3, lasci agli [OSCURATO:PERSONA] membri un ampio margine di valutazione, la discrezionalità
consiste nel determinare le categorie di istituzioni da esentare. Come sopra indicato, queste categorie non possono comprendere
di fatto tutte le istituzioni potenzialmente tenute al pagamento.
31. Per quanto riguarda l’affermazione, contenuta nella Relazione del 2002 della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri
possono «perfino […] prescindere da qualsiasi tipo di compenso», il contesto di tale asserzione rende chiaro che essa si riferisce
proprio alla possibilità attribuita agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’art. 5, n. 3, di «esonerare alcune categorie di istituzioni dal
pagamento della remunerazione». Le categorie di istituzioni in tal modo esonerate (per definizione) non pagheranno alcun compenso.
Il problema in esame, però, riguarda il modo in cui la deroga di cui all’art. 5, n. 3, va interpretata. Pertanto, non vedo
in che modo l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella sua Relazione del 2002 possa anticipare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA].
Essa inoltre va letta nel contesto dei commenti della [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’art. 5, n. 3, contenuti nel paragrafo 3.4 della
Relazione (
19
). In ogni caso, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] sembra chiarire in parte il problema esaminato dalla Corte nel presente caso,
ma non si tratta altro che dell’espressione del modo in cui, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], tale disposizione dovrebbe essere
interpretata. In quanto tale, essa non è vincolante per la Corte.
Conclusione
32. Suggerisco pertanto che la Corte voglia dichiarare quanto segue:
1) il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti dagli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre
1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore
in materia di proprietà intellettuale.
2) Condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
1
– Lingua originale: l'inglese.
2
– GU L 346, pag. 61.
3
– Nell’ambito del diritto comunitario, il diritto d’autore («droit d'auteur») comprende i diritti esclusivi riconosciuti
ad autori, compositori, artisti, ecc., mentre i diritti correlati («droits voisins») comprendono i diritti analoghi riconosciuti
agli interpreti (musicisti, attori, ecc.) e agli imprenditori (editori, produttori cinematografici, ecc.). Per amor di sintesi,
farò tuttavia uso dell’espressione «diritto d’autore» anziché di quella più estesa «diritto d’autore e realizzazioni protette
dai diritti connessi» utilizzata nella direttiva, dal momento che non vi sono riferimenti a tale distinzione nel presente
ricorso.
4
– Primo ‘considerando’.
5
– [OSCURATO:PERSONA] cita la sentenza 16 ottobre 2003, causa C‑433/02, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I‑1291, punto 20).
6
– V. il settimo ‘considerando’, citato supra al paragrafo 3.
7
– Risulta che l’art. 5, n. 3, sia stato inserito per rispondere alle esigenze di due [OSCURATO:PERSONA] membri che volevano poter escludere
le biblioteche negli istituti di insegnamento e le biblioteche pubbliche dal pagamento di diritti per il prestito pubblico:
v. J. Reinbothe and S. von Lewinski,
The EC Directive on Rental and [OSCURATO:PERSONA] and on Piracy
(1993), p. 82.
8
– Rispettivamente, «certain categories», «bepaalde categorieën», «certaines categories», «ορισμένες κατηγορίες», «alcune
categorie», «visse kategorier», «determinadas categories», «determinadas categories» e «bestimmte Kategorien».
9
– V. le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs relative alla sentenza 26 ottobre 1995, causa C‑144/94, Italittica (Racc. pag. I‑3653,
paragrafo 17).
10
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, citata alla nota 5, punto 20.
11
– È vero che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene (senza addurre alcuna prova) nel controricorso che le società private spesso istituiscono
biblioteche che concedono prestiti pubblici e che nulla impedisce agli enti che ne sono proprietari di compensare gli autori
che richiedono il pagamento. Quasi alla fine del suo controricorso, però, si afferma che in [OSCURATO:PERSONA] l’iniziativa privata non
ha contribuito in maniera significativa alla creazione di istituzioni di interesse generale aperte al pubblico, e che di conseguenza
le autorità pubbliche hanno dovuto rimediare a tale carenza.
12
– Relazione 12 settembre 2002 della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale in
merito al diritto di prestito pubblico nell’Unione europea, COM(2002) 502 def, punto 5.1.
13
– V. per esempio sentenza 14 novembre 2002, causa C‑140/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10379, punto 34, nonché
giurisprudenza ivi citata).
14
– V. le conclusioni da me presentate il 4 aprile 2006 nelle cause riunite C‑53/06 e C‑61/05, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, paragrafi
46 e 47, per una illustrazione del possibile impatto sul mercato interno della mancata previsione del diritto di prestito
pubblico.
15
– Faccio l’esempio dei libri: ovviamente, il diritto di prestito pubblico si può applicare anche ai fonogrammi e ai video
che registrano rappresentazioni o copie di film o altre opere audiovisive (anche se i video vengono forse più spesso noleggiati
che presi a prestito).
16
– V. anche paragrafo 44 del Memorandum esplicativo della prima Proposta di direttiva del Consiglio concernente il diritto
di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore, 24 gennaio 1991, COM(90) 586 def., citato
al paragrafo 46 delle mie conclusioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, citata alla nota 14. V. anche la relazione
della [OSCURATO:PERSONA] del 2002, citata alla nota 12, sezione 2.
17
– Citata alla nota 12, paragrafo 3.3.
18
– Ibidem.
19
– «Per quanto l'articolo 5 riconosca agli [OSCURATO:PERSONA] membri una grande flessibilità nello stabilire deroghe al diritto esclusivo
di prestito, occorre che almeno gli autori ricevano una remunerazione. [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire l'entità del compenso,
che deve però corrispondere agli obiettivi che stanno alla base della direttiva e della tutela del diritto d'autore in generale.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono esonerare dal pagamento del compenso non tutte, ma bensì solo alcune delle istituzioni di cui all'articolo
5, par. 3».