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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 36968/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 13/02/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Venezia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA]Eramo la pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa, in relazione al reato a lui ascritto.

2. [OSCURATO:PERSONA]Eramo ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Simone G. Bergamini, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano".

In tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, ez.

F., n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761).

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 19/06/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 13/02/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Venezia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA]Eramo la pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa, in relazione al reato a lui ascritto. 2. [OSCURATO:PERSONA]Eramo ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Simone G. Bergamini, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". In tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, ez. F., n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761). Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19/06/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36968/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris