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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24020/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 9053/2021 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta procure speciali allegate al ricorso -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 0LLAGO ALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCAFFiDI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta procure speciali allegate al ricorso -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PELLICANO' NATALE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta procure speciali allegate al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO dell’[OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO dell’ECONOMIA e FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4642/2020depositata il 03/10/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero, unitamente a numerosi altri ricorrenti, davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni compresi tra il primo gennaio 1983 e il 1991.

2. Con sentenza n. 6295 del 2017 il Tribunale, per quanto riguarda i suddetti ricorrenti, rigettò le domande per intervenuta prescrizione.

3. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4642/2020 depositata in data 3 ottobre 2020, ha rigettatol’appello proposto dai suindicati ricorrenti, i quali propongono ricorso per cassazione, notificato il 2 aprile 2021, avverso detta sentenza con unico mezzo, cui resistono le amministrazioni intimate depositando controricorso.

4. Avverso la medesima sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propongono separato ricorso, notificato il 2 aprile 2021, affidato a cinque motivi, resistito con controricorso dalle amministrazioni intimate.

5. Avverso la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 0llago Alessandra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propongono separato ricorso, notificato il 2 aprile 2021, affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dalle amministrazioni intimate.

4. I ricorsi, già riuniti ed aventi lo stesso numero di R.G., sonostati fissatiper l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Marras hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], c on unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del trattato CEE; dell'art. 10 Cost.; delle direttive cee 82/76, 75/363 e 93/16; dell'art. 12 delle preleggi e degli artt. 2934 e 2935 cod. civ.; dell'art. 6 del d. lgs. n. 257/1991 nonché dell'art. 11 della legge n. 370/1999; dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.».

2. I motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da gli altri 23 ricorrenti suindicati sono così rubricati: « i) V iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, Cost.;ii) V iolazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall'art 2935 c.c.; iii) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 16 della direttiva 82176, nonché degli artt. 3 Cost., 6 e 8 d.lgs. 257/91 e art. 220 TCE: riflessi sul “quantum debeatur”; iv) V iolazione e/ falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.: riflessi in ordine al difetto di legittimazione passiva, alla domanda di indebito arricchimento ed alla richiesta di risarcimento danni per mancato riconoscimento del titolo; v) V iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 secondo comma c.p.c.».

3. I motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri 119 ricorrenti suindicati sono così rubricati: «

I. V iolazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., dell'art. 10 Cost; dell'art. 19, comma l, seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, cd.

Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir.

CEE 82176, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; Violazione e falsa applicazione dell'art. l del Protocollo n. l alla CEDU;, degli artt. l, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt.2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell'art. 360 c. p. c .; II .

Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; delle Dir CEE 82176, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell'art 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 {b.

Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191) e dell'art 11 della Legge n. 370/99 - Violazione o falsa applicazione del REG.

CE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n.

L 139) e REG.

CE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n.

L 359.); degli artt.1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell'art. 11 della 17 Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai n. 3 e n.5 dell'art. 360 c.p.c.;

III. V iolazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell'art. 11 della Legge n.370/99 e del D.lgs n. 257/91, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art.360 c.p.c.;

IV. V iolazione e falsa applicazione del le norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; delle Dir.

CEE 82176, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione dell'art. l del Protocollo n. l alla CEDU (diritto al rispetto dei beni); dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191) e dell'art. 11 della Legge n. 370/99 -Violazione o falsa applicazione del REG.

CE 03/05/1998 n.974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n.

L 139) e REG.

CE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G. U.C.E. 31 dicembre 1998, n.L 359.); degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell'art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai n. 3 e n.5 dell'art. 360 c.p.c.».

4. Le censure che riguardano la questione della prescrizione dei diritti azionati (unico motivo del ricorso proposto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Marras; primo motivo del ricorso proposto dal Maccioni e dagli altri 119 ricorrenti suindicati; secondo e terzo motivo del ricorso proposto dal Mastro e dagli altri 23 ricorrenti suindicati) sono infondate.

4.1. Occorre ribadire l’or ientamento di questa Corte, più che consolidato stante le numerosissime pronunce conformi che il Collegio condivide, secondo il quale «Il dies a quo della prescrizione (decennale) del diritto al risarcimento del danno per gli specializzandi iscritti negli anni accademici anteriori al 1990/1991 deve essere individuato nella data del 27/10/1999; con conseguente maturazione, alla data di introduzione del giudizio di primo grado, della prescrizione»(tra le tante, Cass. 20421/2018; da ultimo Cass.12815/2023).

Le deduzioni svolte nei ricorsi non offrono argomentazioni nuove rispetto a quelle già reiteratamente esaminate da questa Corte e comunque non offrono valide ragioni per un mutamento di indirizzo.

Nella specie, pertanto, deve ritenersi che a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impedisseagli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, sicché il termine prescrizionale decennale era già maturato alla data di introduzione del giudizio di primo grado.

5. I restanti motivi del ricorso propost o dal Mastro e dagli altri 23 ricorrenti suindicatisono inammissibili.

Con il primo, i ricorrenti adducono, denunciando la violazione dell'art.101, secondo comma, Cost., che la Corte di merito non avrebbe applicato la legge in quanto si sarebbe limitata ad aderireal citato orientamento di questa Corte in materia di prescrizione .

La censura non si confronta con il decisum, poiché la Corte territoriale ha condiviso la ricostruzione normativa delle vicende in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, illustrandone le ragioni, e certamente, in tal modo, ha applicato la legge, motivando in modo idoneo, superiore al “minimo costituzionale” (Cass.

S.U.n.8053/2014),il proprio convincimento.

Anche il quarto motivo è inammissibile, sia perché sussiste carenza di interesse all’impugnazione, sia perché, come pure reiteratamente affermato da questa Corte, nessun dubbio poteva sussistere, sin dal 27-10-1999, su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (v. in termini Cass.38109/2021, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20).

Parimenti inammissibile è il quinto motivo, circa la mancata compensazione delle spese del giudizio d’appello anche nei confronti della Presidenza del Consiglio, poiché la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio legale della soccombenza, e quindi nessuna ragione giustificativa di detta statuizione era all’evidenza richiesta, risultando, peraltro, alla data della sentenza d’appello già consolidato l’indirizzo di legittimità di cui si è dato conto.

6. Devono, ora, essere scrutinati irestanti motivi del ricorso proposto dal Maccioni e dagli 119 ricorrenti suindicati.

6.1. Il secondo motivo , concerne nte la quantificazione dell’indennizzo dovuto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda era stata accolta dal Tribunale, è infondato.

La Corte d’appello si è attenuta ai principi affermati da questa Corte (tra le tante Cass.1641/2020), adottando quale parametro equitativo per la determinazione dell'indennizzo l'importo annuo di lire 13.000 (pari ad € 6.713,94), da ritenersi onnicomprensivo anche degli ulteriori profili di danno dedotti.

Infatti, è stato ripetutamente chiarito che per individuare il parametro di liquidazione del l’ indennizzo di cui trattasi occorre riferirsi aicriteri dettati dal legislatore per casi simili, desumibili dalla disciplina che si applica agli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni in questione e che hanno proposto con successo ricorso al TAR.

In particolare, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'aestimatiodel danno effettuata dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (Cass. Sez.Un. 30649 /2018 e successive conformi ) .

O ccorre , infine , ribadire che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C- 131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l'anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento.(Cass.

S.U.20348/2018 )

6.2. I motivi terzo e quarto, formulati sul presupposto dell’accoglimento del secondo, restano assorbiti e, in ogni caso, sono infondati, non essendo ammissibile la pretesa di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi, in difetto della ricorrenza dei relativi presupposti.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che, i n tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore deimedici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. -gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza dellarivalutazione e dei correlatiinteressi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie( tra le tante Cass. 1641 /2020 ) .

7. Inconclusione, i ricorsi vanno rigettati.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri , unica parte legittimata passivamente, e sono liquidate come in dispositivo, mentre possono essere compensate tra i ricorrenti e i Ministeri.

Aisensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass.

SU 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti; condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio, che liquida in € 18.000,00, oltre spese prenotate a debito; spese di lite compensate nei confronti dei Ministeri controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 9053/2021 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta procure speciali allegate al ricorso -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 0LLAGO ALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCAFFiDI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta procure speciali allegate al ricorso -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PELLICANO' NATALE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta procure speciali allegate al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO dell’[OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO dell’ECONOMIA e FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4642/2020depositata il 03/10/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero, unitamente a numerosi altri ricorrenti, davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni compresi tra il primo gennaio 1983 e il 1991. 2. Con sentenza n. 6295 del 2017 il Tribunale, per quanto riguarda i suddetti ricorrenti, rigettò le domande per intervenuta prescrizione. 3. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4642/2020 depositata in data 3 ottobre 2020, ha rigettatol’appello proposto dai suindicati ricorrenti, i quali propongono ricorso per cassazione, notificato il 2 aprile 2021, avverso detta sentenza con unico mezzo, cui resistono le amministrazioni intimate depositando controricorso. 4. Avverso la medesima sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propongono separato ricorso, notificato il 2 aprile 2021, affidato a cinque motivi, resistito con controricorso dalle amministrazioni intimate. 5. Avverso la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 0llago Alessandra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propongono separato ricorso, notificato il 2 aprile 2021, affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dalle amministrazioni intimate. 4. I ricorsi, già riuniti ed aventi lo stesso numero di R.G., sonostati fissatiper l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Marras hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], c on unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del trattato CEE; dell'art. 10 Cost.; delle direttive cee 82/76, 75/363 e 93/16; dell'art. 12 delle preleggi e degli artt. 2934 e 2935 cod. civ.; dell'art. 6 del d. lgs. n. 257/1991 nonché dell'art. 11 della legge n. 370/1999; dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.». 2. I motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da gli altri 23 ricorrenti suindicati sono così rubricati: « i) V iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, secondo comma, Cost.;ii) V iolazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall'art 2935 c.c.; iii) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 16 della direttiva 82176, nonché degli artt. 3 Cost., 6 e 8 d.lgs. 257/91 e art. 220 TCE: riflessi sul “quantum debeatur”; iv) V iolazione e/ falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.: riflessi in ordine al difetto di legittimazione passiva, alla domanda di indebito arricchimento ed alla richiesta di risarcimento danni per mancato riconoscimento del titolo; v) V iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 secondo comma c.p.c.». 3. I motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri 119 ricorrenti suindicati sono così rubricati: « I. V iolazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., dell'art. 10 Cost; dell'art. 19, comma l, seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82176, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; Violazione e falsa applicazione dell'art. l del Protocollo n. l alla CEDU;, degli artt. l, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt.2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell'art. 360 c. p. c .; II . Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; delle Dir CEE 82176, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell'art 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 {b. Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell'art 11 della Legge n. 370/99 - Violazione o falsa applicazione del REG. CE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139) e REG. CE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359.); degli artt.1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell'art. 11 della 17 Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai n. 3 e n.5 dell'art. 360 c.p.c.; III. V iolazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell'art. 11 della Legge n.370/99 e del D.lgs n. 257/91, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art.360 c.p.c.; IV. V iolazione e falsa applicazione del le norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; delle Dir. CEE 82176, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione dell'art. l del Protocollo n. l alla CEDU (diritto al rispetto dei beni); dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell'art. 11 della Legge n. 370/99 -Violazione o falsa applicazione del REG. CE 03/05/1998 n.974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139) e REG. CE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G. U.C.E. 31 dicembre 1998, n.L 359.); degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell'art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai n. 3 e n.5 dell'art. 360 c.p.c.». 4. Le censure che riguardano la questione della prescrizione dei diritti azionati (unico motivo del ricorso proposto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Marras; primo motivo del ricorso proposto dal Maccioni e dagli altri 119 ricorrenti suindicati; secondo e terzo motivo del ricorso proposto dal Mastro e dagli altri 23 ricorrenti suindicati) sono infondate. 4.1. Occorre ribadire l’or ientamento di questa Corte, più che consolidato stante le numerosissime pronunce conformi che il Collegio condivide, secondo il quale «Il dies a quo della prescrizione (decennale) del diritto al risarcimento del danno per gli specializzandi iscritti negli anni accademici anteriori al 1990/1991 deve essere individuato nella data del 27/10/1999; con conseguente maturazione, alla data di introduzione del giudizio di primo grado, della prescrizione»(tra le tante, Cass. 20421/2018; da ultimo Cass.12815/2023). Le deduzioni svolte nei ricorsi non offrono argomentazioni nuove rispetto a quelle già reiteratamente esaminate da questa Corte e comunque non offrono valide ragioni per un mutamento di indirizzo. Nella specie, pertanto, deve ritenersi che a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impedisseagli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, sicché il termine prescrizionale decennale era già maturato alla data di introduzione del giudizio di primo grado. 5. I restanti motivi del ricorso propost o dal Mastro e dagli altri 23 ricorrenti suindicatisono inammissibili. Con il primo, i ricorrenti adducono, denunciando la violazione dell'art.101, secondo comma, Cost., che la Corte di merito non avrebbe applicato la legge in quanto si sarebbe limitata ad aderireal citato orientamento di questa Corte in materia di prescrizione . La censura non si confronta con il decisum, poiché la Corte territoriale ha condiviso la ricostruzione normativa delle vicende in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, illustrandone le ragioni, e certamente, in tal modo, ha applicato la legge, motivando in modo idoneo, superiore al “minimo costituzionale” (Cass. S.U.n.8053/2014),il proprio convincimento. Anche il quarto motivo è inammissibile, sia perché sussiste carenza di interesse all’impugnazione, sia perché, come pure reiteratamente affermato da questa Corte, nessun dubbio poteva sussistere, sin dal 27-10-1999, su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (v. in termini Cass.38109/2021, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20). Parimenti inammissibile è il quinto motivo, circa la mancata compensazione delle spese del giudizio d’appello anche nei confronti della Presidenza del Consiglio, poiché la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio legale della soccombenza, e quindi nessuna ragione giustificativa di detta statuizione era all’evidenza richiesta, risultando, peraltro, alla data della sentenza d’appello già consolidato l’indirizzo di legittimità di cui si è dato conto. 6. Devono, ora, essere scrutinati irestanti motivi del ricorso proposto dal Maccioni e dagli 119 ricorrenti suindicati. 6.1. Il secondo motivo , concerne nte la quantificazione dell’indennizzo dovuto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda era stata accolta dal Tribunale, è infondato. La Corte d’appello si è attenuta ai principi affermati da questa Corte (tra le tante Cass.1641/2020), adottando quale parametro equitativo per la determinazione dell'indennizzo l'importo annuo di lire 13.000 (pari ad € 6.713,94), da ritenersi onnicomprensivo anche degli ulteriori profili di danno dedotti. Infatti, è stato ripetutamente chiarito che per individuare il parametro di liquidazione del l’ indennizzo di cui trattasi occorre riferirsi aicriteri dettati dal legislatore per casi simili, desumibili dalla disciplina che si applica agli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni in questione e che hanno proposto con successo ricorso al TAR. In particolare, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'aestimatiodel danno effettuata dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (Cass. Sez.Un. 30649 /2018 e successive conformi ) . O ccorre , infine , ribadire che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C- 131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l'anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento.(Cass. S.U.20348/2018 ) 6.2. I motivi terzo e quarto, formulati sul presupposto dell’accoglimento del secondo, restano assorbiti e, in ogni caso, sono infondati, non essendo ammissibile la pretesa di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi, in difetto della ricorrenza dei relativi presupposti. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, i n tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore deimedici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. -gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza dellarivalutazione e dei correlatiinteressi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie( tra le tante Cass. 1641 /2020 ) . 7. Inconclusione, i ricorsi vanno rigettati. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri , unica parte legittimata passivamente, e sono liquidate come in dispositivo, mentre possono essere compensate tra i ricorrenti e i Ministeri. Aisensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. SU 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi riuniti; condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio, che liquida in € 18.000,00, oltre spese prenotate a debito; spese di lite compensate nei confronti dei Ministeri controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà a
Sentenza Cassazione n. 24020/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris