CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 febbraio 2026
Cassazione n. 26260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/=_ avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23/02/2026 il Tribunale di Roma, sezione Riesame, (iy ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione, ispezione informatica e sequestro emesso dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha confermato il decreto impugnato ritenendo essenzialmente l'atto di impugnazione fondato su censure poste su un piano di accertamento di merito estraneo alla fase di indagine. 2. Con il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce tre motivi, di seguito riassunti nei termini funzionali all'esame del ricorso stesso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.2.1 Con primo motivo si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e violazione della riserva di giurisdizione in materia di corrispondenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 252, 254, 355 cod. proc. pen. e 15 Cost., in quanto il decreto di sequestro sarebbe stato eseguito di fatto di iniziativa della polizia giudiziaria a fronte di una delega in bianco contenuta nel decreto del PED e in assenza del necessario provvedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art 355 cod. proc. pen.; sarebbe quindi stato demandato alla polizia giudiziaria il compito di selezionare e decidere autonomamente quali dispositivi informatici, quali caselle email, quali conversazione, quale documentazione cartacea fossero pertinenti al reato e andassero sequestrati e pertanto si configura un sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria che necessita, a pena di inefficacia, di convalida da parte del pubblico ministero entro 48 ore, mentre nel caso in esame nessun provvedimento di convalida è mai intervenuto; in particolare la difesa sottolinea la violazione della riserva assoluta di giurisdizione prevista dall'art. 254 cod. proc pen., che impone che sia l'autorità giudiziaria a disporre con atto motivato il sequestro di specifica corrispondenza, nella quale rientrano pacificamente i messaggi di posta elettronica e le conversazioni scambiate mediante whatsapp o applicazioni similari. 2.2. Con secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 252, 254, cod. proc. pen. , art. 49, par. 3 e 53 della Carta di Nizza, art. 8 CEDU, per violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità che devono governare il sequestro dei dati informatici, in quanto il decreto del PED ha disposto un sequestro massivo e indiscriminato senza indicare specifiche ragioni con approccio omnicomprensivo, senza predeterminare i criteri di ricerca selettivi e senza fissare un termine per la selezione dei dati e la restituzione della copia-mezzo, non risultando sufficiente l'indicazione del parametro cronologico e l'allegazione al decreto di allegato con chiavi di ricerca, che non sono state neanche esaminate dal tribunale; la relativa istanza di riesame è stata rigettata pertanto con motivazione apparente. 2.3 Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 125, 252, 254, cod. proc. pen. e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 316- bis e 353 cod. pen. con omessa e/o apparente motivazione in ordine alla sussistenza dell'astratta configurabilità dei reati contestati; ritiene la difesa che il Tribunale, pur premettendo che la valutazione di legittimità in sede di riesame del sequestro probatorio attiene alla mera astratta configurabilità del reato, non ha rilevato la circostanza che i provvedimenti di perquisizione e sequestro probatorio sono stati eseguiti in assenza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi 2di reato; ed infatti la difesa aveva eccepito l'insussistenza del reato di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. mentre il Tribunale legittima il sequestro informatico sul presupposto che 'potrebbero essere acquisite altre notizie di reato', corroborando la natura meramente esplorativa del sequestro stesso e invertendo l'ordine logico, utilizzando il sequestro per verificare la configurabilità del reato anziché giustificare il sequestro sulla base della astratta configurabilità del reato stesso; analoghe osservazioni vanno effettuate con riferimento al reato di turbata libertà degli incanti, che non sono state minimamente considerate dal Tribunale, che non ha qualificato correttamente il quadro normativo di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto non merita accoglimento. 2. Va premesso che il ricorso presenta principalmente motivi già analizzati dal tribunale del riesame senza confrontarsi con quanto affermato nell'ordinanza di rigetto, con motivazione logica e non contraddittoria, contenutisticamente fondata e non apparente, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). 3. Più in particolare, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, è pacifico che, nell'ipotesi in cui il sequestro consegua a perquisizione operata dalla polizia e disposta dal pubblico ministero, non debba procedersi a convalida ove il provvedimento di perquisizione abbia individuato con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo. Si deve, invece, procedere alla convalida qualora il decreto di perquisizione si limiti a indicare i reati e ad autorizzare la polizia giudiziaria a ricercare elementi di prova e a procedere ai conseguenti atti di sequestro, con invito ad avvalersi, durante la perquisizione, dei poteri di iniziativa in ordine al sequestro del corpo del reato e delle cose a esso pertinenti, senza altra specificazione del contenuto e dei termini della delega al sequestro. Nel caso di specie - come è stato puntualmente evidenziato dal Tribunale del riesame con motivazione logica, convincente e non contraddittoria - il decreto del P.M. delegava alla polizia giudiziaria l'esecuzione della perquisizione e del 3conseguente sequestro di cose bene individuate e specificate, delle quali era anche spiegata la pertinenzialità con i reati per i quali si procedeva a carico della ricorrente ('atti e documenti -sia in formato cartaceo che informatico- che permettono di supportare gli elementi di prova allo stato acquisiti e di riscontrare l'eventuale coinvolgimento nelle condotte di malversazione di altri soggetti pubblici ufficiali o privati'; 'documentazione amministrativo contabile ed extra -fatture rendiconto e verifiche effettuate eccetera-riferita all'attuazione dei seguenti progetti a far data dall'anno 2022: progetto Fami denominato Agos; progetto Fami denominato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insieme per l'integrazione aggiudicato alla cooperativa assistenza e lavoro, nonché quello assegnato alla [OSCURATO:PERSONA]; progetto Fami denominato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insieme per l'integrazione). La esecuzione del sequestro ha avuto ad oggetto documenti, in possesso della ricorrente, esattamente del tipo e della specie di quelli indicati nel provvedimento del P.M., per cui, dovendosi il sequestro medesimo ritenere come disposto da detto organo e non affidato al potere di iniziativa della polizia giudiziaria, non occorreva alcuna successiva convalida. Va inoltre osservato, come anche citato dal Tribunale, che l'omessa convalida nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria, determina l'inefficacia del sequestro e legittima il richiedente ad una richiesta di restituzione dei beni al PM, a cui può fare seguito un'opposizione ex art. 253, comma 5, cod. proc. pen., ma non ad una richiesta di riesame sulla omessa convalida (cfr. Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Soave, Rv. 282208 — 01). 4. Non merita accoglimento il secondo motivo, con il quale si denuncia l'assenza o l'apparenza della motivazione rispetto al principio di proporzionalità che dovrebbe essere garantito in caso di sequestro di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici. La giurisprudenza, ormai consolidata, indica quali requisiti del decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici adottato dal pubblico ministero, l'indicazione delle ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non 4rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 - 03; Sez. 6 , n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01). Ciò al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, in quanto il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale. Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente ritenuto che il decreto fosse adeguatamente motivato sia relativamente alla perimetrazione cronologica dei dati da acquisire (da rapportarsi all'arco temporale della contestazione provvisoria, in relazione peraltro ad un'indagine complessa), sia sulla scansione temporale delle operazioni di esame della copia forense dei dati informatici in sequestro (con un termine previsto di 15 giorni), sia sulle chiavi di ricerca ampiamente verificabili in quanto precisate in un allegato al decreto. Il decreto del P.M., infatti, risulta chiaramente indicare la necessità di acquisire il contenuto delle comunicazioni intercorse tra gli indagati, relativamente ai reati per cui si procede - art. 353 e 316 bis cod. pen.-, limitatamente al periodo di consumazione degli stessi, decorrente dall'ottobre 2022 alla data odierna -essendo l'ultimo dei progetti Fami in corso- e indica i file di posta elettronica o altra forma di messaggistica tra cui sms, whatsapp, messenger o altri similari conservati all'interno di personal computer, hard disk, computer portatili, tablet, telefoni cellulari, etc., nella disponibilità degli indagati 'sui quali dovrà procedersi alla successiva ispezione informatica'; ed ancora 'si procederà in fase di esecuzione della perquisizione alla estrazione esclusivamente dei dati file di interesse ai soli fini delle indagini e al periodo di consumazione dei reati individuati mediante l'utilizzo di specifici chiavi di ricerca indicata da questo ufficio con separato provvedimento nonché di quelle che saranno indicate dall'indagato e dai difensori con conseguente sequestro probatorio. Solo laddove la predetta attività risulti particolarmente complessa e non possa essere espletata nel corso della perquisizione verrà compiuta con le modalità di cui all'art 360 cod. proc. pen. nel più breve tempo possibile, comunque, non oltre 15 giorni dalla data del sequestro procedendo al termine delle operazioni alla immediata restituzione all'avente diritto dei dispositivi'. È inoltre incontestato che il P.m. abbia realmente indicato nel corso della procedura le chiavi di ricerca idonee allo svolgimento dell'attività di verifica e acquisizione. 5. Il terzo motivo - che denuncia carenza di motivazione anche rispetto al fumus commissi delicti -, oltre a non evidenziare vizi logici o di incompletezza nella valutazione del Tribunale sulla astratta configurabilità dei reati, si scontra con la 5puntuale ricostruzione effettuata nei capi di accusa provvisori, che contengono una precisa descrizione delle condotte ipotizzate nei confronti della ricorrente; tale dato esclude la circostanza che il decreto di sequestro sia stato utilizzato in maniera meramente esplorativa, essendo definiti gli autori, le condotte e la funzione svolta dai soggetti coinvolti, rispettando così le indicazioni della giurisprudenza in materia (cfr. Sez. 6 , n. 5995 del 15/12/2025, Onorato, Rv. 289814 - 01: In tema di sequestro probatorio, il decreto che lo dispone dev'essere motivato mediante la specifica indicazione delle condotte di reato e del suo oggetto, sì da rendere possibile la verifica del "fumus commissi delicti", non essendo consentito l'utilizzo del sequestro in funzione meramente esplorativa.) In tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali. (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024 Balint, Rv. 286366 - 01) Inoltre, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa; anche a fondamento di una misura cautelare reale devono sussistere elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano - tenendo conto della fase processuale - di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato, pur non dovendo assurgere, il compendio complessivo, alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure di cautela personale; il controllo non deve fermarsi alla verifica della astratta sussumibilità del fatto in una ipotesi di reato, ma deve estendersi alla verifica dell'esistenza di un vincolo fra la cosa ed il reato per cui si procede. Il fumus richiesto è costituito dalla esistenza di indizi di reato, cioè dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso, sicché è necessaria una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta (Sez. 5 n. 3722 del 11/12/2019 dep. 2020, Gheri, Rv. 278152; Sez. 6 n. 33965 del 13/04/2021 non mass.) In tale ottica deve rilevarsi l'infondatezza delle doglianze afferenti alla configurabilità dei reati. In concreto è stato dato conto del fatto che venivano erogati finanziamenti provenienti da fondi europei in funzione del conseguimento delle corrispondenti 6finalità pubbliche, che tuttavia, almeno in parte, non venivano realmente perseguite, tenendo conto del versamento da parte della ricorrente delle somme ricevute dalla Prefettura su conti personali, nel quadro di un'azione prospettata come non rispondente alle esigenze che erano alla base dell'erogazione. Il delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. si perfeziona, invero, nel momento di scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell'opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, ovvero, anche prima, nel momento in cui possa dirsi comunque vanificata la destinazione dei fondi alla' finalità pubblicistica per la quale gli stessi siano stati erogati, come nel caso dell'inosservanza di vincoli e condizioni di per sé significativa dell'irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma ( Sez. 6, Sentenza n. 11732 del 16/01/2024 Ped/[OSCURATO:PERSONA]. 286184 - 01) D'altro canto il quadro indiziario posto alla base del provvedimento impugnato è coerente con l'ipotesi di reato di cui all'art. 353 cod. pen., sub specie di globale intesa collusiva, volta ad assicurare che al bando pubblicato seguisse la sistematica aggiudicazione in favore del soggetto facente capo alla ricorrente, essendo inconferente ai fini in esame la circostanza che si vertesse in materia di appalti, essendo invece rilevante il ricorso ad una gara, avente funzione selettiva in funzione dell'individuazione del partner più idoneo. E' stato, fra l'altro, fatto riferimento alla conoscenza del bando ancor prima che venisse pubblicato il relativo avviso, in relazione al bando '[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insieme per l'integrazione', nonché alla circostanza che l'assegnazione del progetto relativo fosse avvenuta a prescindere dal riscontro di alcuni requisiti fondamentali (in tale prospettiva si richiama Sez. 6, n. 24341 del 29/05/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 288364 - 01). Nel caso in esame, come correttamente riportato dal Tribunale del riesame (pg. 5 ss. del provvedimento impugnato), è stata effettuata attività istruttoria, ad esempio escutendo a SIT le ex lavoratrici della cooperativa, che hanno confermato che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del progetto Fami denominato '[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insieme per l'integrazione' ancor prima che venisse pubblicato il relativo avviso e che l'assegnazione di questo progetto era avvenuta in difetto di alcuni requisiti fondamentali: criticità che risulta confermata dalla comparazione dei requisiti dei soggetti ammessi alla selezione prevista [...], così come 'indizi di reità sono anche emersi dagli accertamenti bancari compiuti sui conti correnti intestati alle due cooperative sociali assegnatarie dei progetti e su quelli personali dei due amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -qui ricorrente-, che avevano ricevuto diversi bonifici dalla prefettura di [OSCURATO:PERSONA] nonostante non fossero state rinvenute le relative fatture che ne giustificassero i pagamenti [...] 7L'attività di intercettazione, opportunamente incrociata con le risultanze degli atti di indagine compiuti dalla Guardia di finanza, confermava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto contare, all'interno della prefettura di [OSCURATO:PERSONA], del sostegno di dirigenti e funzionari che favorivano l'assegnazione alla stessa degli incarichi, così come la speditezza dei pagamenti. In particolare, risultano particolarmente significative, nella ricostruzione di merito, le conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] si vanta apertamente del rapporto con il prefetto [OSCURATO:PERSONA], al quale si sarebbe rivolta sistematicamente per ottenere l'affidamento dei progetti Fami. Infine, il Tribunale ha ritenuto che il P.m. abbia dettagliatamente motivato il provvedimento ablatorio con la necessità di verifica dei rapporti illeciti ipotizzati con congruo e ben motivato apparato motivazionale per ogni reato ipotizzato, mentre, così come riproposto in sede di ricorso in Cassazione, il difensore censura la complessiva ricostruzione, formulando infondate censure di natura giuridica e ponendosi su un piano di accertamento di merito, oltre che in un'ottica che presuppone la completa acquisizione del materiale probatorio, laddove le indagini svolte hanno allo stato delineato un quadro coerente con la configurabilità dei reati ipotizzati, ciò che risulta bastevole al fine da far risultare legittima l'ulteriore attività acquisitiva. 6. Il ricorso della ricorrente, per i motivi suesposti, deve essere rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M