CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 febbraio 2021
Cassazione n. 37915/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il decreto impugnato è stato emesso l'8 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Lecce quale Giudice del gravame avverso il provvedimento con il quale il Tribunale della stessa città aveva disposto la confisca di due immobili riferibili a [OSCURATO:PERSONA], procedimento nel quale sono terzi interessati la madre di [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] — e [OSCURATO:PERSONA], soggetto che agita l'usucapione di uno dei due immobili. 2. Contro l'anzidetto decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi. 3.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione limitatamente alla confisca dell'immobile denominato "villa [OSCURATO:PERSONA]" (intestato alla madre [OSCURATO:PERSONA]) e del terreno adiacente, specificando che, per l'altro, la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di averlo usucapito priva di interesse ad impugnare il ricorrente. Il proposto parte dal presupposto che i Giudici della prevenzione gli abbiano attribuito una pericolosità qualificata e rimarca la necessità di accertare precisamente ed incontestabilmente il momento in cui i beni sono entrati nella sua disponibilità, diretta o indiretta. Assume il ricorrente che, poiché l'immobile in oggetto è stato acquistato ed ampliato nel 1986, il bene non sarebbe confiscabile in quanto la sua pericolosità sociale, peraltro generica, si era manifestata solo in epoca successiva. I reati commessi nell'arco di tempo dal 1983 al 1985, infatti, non sono compresi nell'art. 51, comma 3 -bis cod. proc. pen. e comunque sono di modesta entità e non produttivi di proventi illeciti significativi. La condanna per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. è per fatti commessi nel settembre 1987 e non fino al settembre 1987 (quindi collocati un anno dopo l'acquisto) e, non essendo l'associazione finalizzata ai reati di cui ai commi 6 e 7, non è rilevante ai fini del giudizio di pericolosità qualificata. A riprova che, al momento dell'acquisto e dell'ampliamento dell'immobile, [OSCURATO:PERSONA] non fosse socialmente pericoloso, questi agita la circostanza che il decreto applicativo della sorveglianza speciale del 22 aprile 1998 ne aveva ritenuto accertata la pericolosità solo generica e lo aveva fatto in relazione al periodo dal 1987 all'aprile 1998. 3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che, partendo dell'errato presupposto di una pericolosità generica, si era verificata la sperequazione tra redditi e acquisti per tutta la vita del proposto, senza valutare se vi fossero le possibilità economiche per ogni singolo acquisto. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA] ed intestataria di villa [OSCURATO:PERSONA]) conta un unico motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il giudizio di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] fino al 1987, stante la natura dei reati per cui era stato giudicato responsabile a quell'epoca. Nel caso in esame, la Corte di merito avrebbe apoditticamente affermato la sussistenza di una pericolosità sociale qualificata e avrebbe proceduto ad una valutazione della sperequazione tra redditi leciti del nucleo familiare del proposto rispetto a tutti i beni a lui attribuiti e con riferimento ad un arco temporale che va ben al di là del momento di acquisto dei beni medesimi. Nonostante si fosse accertato che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano percepito redditi da lavoro dipendente che avrebbero consentito loro di acquistare l'immobile del valore di 80 milioni di lire, si era proceduto alla confisca dell'intero bene al lordo degli accrescimenti successivi. Inoltre l'immobile era stato erroneamente considerato nella disponibilità del proposto, trascurando tuttavia che l'acquisto del bene non era intervenuto nei due anni antecedenti la proposta per la misura di prevenzione patrimoniale, in spregio all'art. 26 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 mentre, nel caso di acquisto ancora antecedente, sarebbero occorsi indizi gravi, precisi e concordanti di un'intestazione fittizia. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — terzo interessato rispetto alla confisca dell'immobile di via Stura di Lecce — consta di due motivi. 5.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge per la illegittima esclusione del predetto dal procedimento di primo grado. Aramini, una volta appreso della pendenza del procedimento di prevenzione che riguardava l'immobile da tempo detenuto, ha chiesto ripetutamente di partecipare. La Corte di appello, tuttavia, nonostante avesse ritenuto l'interesse di Aramini a partecipare al procedimento, aveva poi stimato che tale esigenza fosse stata soddisfatta dalla partecipazione al giudizio di appello. Di contro — obietta il ricorrente — la partecipazione al giudizio di primo grado gli avrebbe permesso di interloquire sulla perizia svolta circa il valore del bene, anche al fine di dimostrare la preponderanza della quota dell'immobile di provenienza lecita rispetto a quella illecita; la motivazione della Corte territoriale sulle censure formulate in sede di appello sarebbe apparente. La tesi secondo cui la mancata partecipazione del terzo titolare di un diritto di godimento sul bene non produce alcuna nullità perché questi può intervenire in fase esecutiva non è ragionevole perché il terzo viene privato della possibilità di difendersi anticipatamente. 5.2. Il secondo motivo di ricorso deduce la nullità del decreto impugnato per violazione di legge quanto al giudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene il ricorrente che, tra il 1987 ed il 1995, non sono collocati reati e che erano stati erroneamente valutati precedenti del 1996 e 1997, epoca successiva all'acquisto dell'immobile. Inoltre il costo del terreno era stato considerato in detrazione solo del reddito di [OSCURATO:PERSONA] per esteso e non anche di quello di Sorrentino al 50 °/0. f)f 6. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. A proposito del primo, ha osservato che entrambi i motivi sono inammissibili perché denunziano vizio di motivazione ed il primo anche per carenza di interesse. Quanto al ricorso Aramini, esso è infondato perché la Corte di appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata partecipazione al procedimento del titolare di un diritto di credito (avente ad oggetto il godimento di un bene) non determina la nullità del provvedimento di confisca. Il ricorso della Ingrosso — sostiene ancora il Procuratore generale — è inammissibile sia perché lamenta vizio di motivazione, sia perché l'ablazione del bene è stata giustificata dagli accertamenti patrimoniali dai quali è risulta la mancanza della provvista finanziaria necessaria all'acquisto del bene da parte della ricorrente, formale cointestataria del bene, mentre è risultata la disponibilità del cespite da parte del proposto il quale, sin dal 1983/84 beneficiava dei proventi derivanti da attività delittuose. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, mentre è fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], donde vanno annullati — nei suoi confronti — sia il provvedimento impugnato che il decreto di primo grado, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. 1. Come anticipato, il ricorso del proposto [OSCURATO:PERSONA] — concentrato sulla sola confisca di villa [OSCURATO:PERSONA] — è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso — che contesta in vario modo il giudizio di pericolosità storica del proposto — è inammissibile in quanto critica la motivazione sotto il profilo contenutistico, come emerge anche dalla denunzia esplicita di vizio di motivazione, quando non va addirittura oltre sul crinale dell'inammissibilità, tentando di addurre un'interpretazione alternativa dei fatti di causa. A questo riguardo, va ricordato che è ius receptum che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito. Va da sé che la scure dell'inammissibilità deve cadere anche sulla denunzia di travisamento della prova che il ricorrente formula in relazione alla data di commissione dell'associazione per delinquere di cui alla condanna della Corte di appello di Bari del 12 novembre 1993; ciò anche a voler trascurare che, allo stesso tempo, l'inammissibilità discenderebbe altresì dalla mancanza di autosufficienza del ricorso sul punto, non avendo la parte allegato la pronunzia suddetta. Premesso, dunque, il vizio di fondo che caratterizza l'impugnativa in esame, occorre altresì osservare che essa — quand'anche la si volesse riguardare nella prospettiva della violazione di legge, pure agitata — parte da un presupposto errato, sul quale misura le critiche, cioè che, nel decreto impugnato, [OSCURATO:PERSONA] sia stato ritenuto gravato esclusivamente da pericolosità sociale qualificata; ma così non è, considerata la motivazione che la Corte territoriale ha fornito quanto alla riconducibilità della sua figura a quella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, essendo il proposto dedito dal 1983 al 2001 — alla commissione di reati connotati da una matrice patrimoniale, idonea a consentire al predetto l'accumulo di risorse e profitti che hanno rappresentato la sua unica fonte di sostentamento (cfr. pag. 12 del decreto impugnato). In particolare, la Corte distrettuale, quanto all'acquisto di villa [OSCURATO:PERSONA], ha valorizzato in malam partem i reati commessi negli anni antecedenti e proprio nel 1986, quali indicatori di una pericolosità generica. Che, accanto alla pericolosità generica, il Tribunale abbia stimato sussistere anche quella qualificata, non priva di rilevanza dirimente in punto di pericolosità storica, essenziale ai fini della misura patrimoniale — la commissione di reati contro il patrimonio nei primi anni della carriera delinquenziale del proposto, proprio laddove si Colloca l'acquisto del bene di interesse in questa sede. 1.2. Il secondo motivo di ricorso — incentrato sul giudizio di sproporzione tra redditi e acquisti — quando non diretto, anche expressis verbis, verso la motivazione del provvedimento impugnato, è comunque inammissibile. L'inammissibilità è legata, infatti, alla aspecificità delle doglianze rispetto alle valutazioni svolte dalla Corte territoriale circa l'assenza — accertata dalla DIA e dal perito — di redditi leciti nel 1986, anno dell'acquisto (pag. 16, incipit) e alle puntualizzazioni, che pure si apprezzano nel decreto sub iudice, circa il computo dell'ammontare delle spese medie da detrarre. 2. Il ricorso della madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] — anch'esso diretto a contestare la confisca di villa [OSCURATO:PERSONA], di cui la ricorrente è proprietaria — è anch'esso inammissibile, in primo luogo, perché volto a contestare la motivazione del provvedimento impugnato e, in secondo luogo, siccome privo di confronto con quest'ultimo quanto al giudizio circa la confiscabilità del cespite. Senza che la parte abbia evidenziato vizi deducibili in questa sede, infatti, la Corte territoriale ha valorizzato, in primo luogo, la macroscopica sperequazione tra il reddito dell'intero nucleo familiare del proposto nell'anno dell'acquisto e degli ampliamenti che avevano condotto alla domanda di sanatoria presentata dal fratello del proposto — da una parte — e gli esborsi necessari per l'acquisto e l'ampliamento del bene — dall'altra; in secondo luogo, il Collegio della prevenzione ha valorizzato la disponibilità dell'immobile in capo al proposto, date le notifiche e le elezioni di domicilio effettuate nel corso del procedimento proprio a quell'indirizzo ove, peraltro, anche dall'intestazione del decreto impugnato, egli risulta domiciliato e dove, agli atti, pare risiedere anche la ricorrente. Conforta la conclusione che l'immobile vada ricondotto al proposto la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il sequestro e la confisca di prevenzione possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli e altro, Rv. 266142; Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013, Mortellaro e altro, Rv. 258140; Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247). Quanto al tipo di pericolosità del proposto, si rimanda alla risposta fornita alla corrispondente censura del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato, quanto alla doglianza concernente la sua — limitata — partecipazione al procedimento. Nel dettaglio, il ricorrente lamenta violazione di legge per la illegittima esclusione dal procedimento di primo grado a cui aveva chiesto ripetutamente di partecipare. Per dare conto delle ragioni che hanno condotto il Collegio all'annullamento del decreto impugnato e di quello di primo grado, va precisato che — come risulta dal provvedimento impugnato — Aramini, il 15 dicembre 1997, aveva sottoscritto un contratto preliminare di acquisto dell'immobile sito a via Stura di Lecce sia con [OSCURATO:PERSONA] che con il proprietario del suolo [OSCURATO:PERSONA], pagando immediatamente il bene ed acquisendone la disponibilità. Il contratto preliminare era stato registrato, ma il contratto definitivo non era mai stato stipulato e Aramini aveva intrapreso un giudizio teso ad ottenere il riconoscimento dell'avvenuta usucapione del bene, giudizio però che non si è ancora concluso. Sulla base dell'inesistenza di un diritto reale di Aramini sul cespite, il Tribunale gli aveva negato il diritto alla partecipazione al giudizio di primo grado; tale scelta è stata poi rivista dalla Corte di appello che, pur dando atto che, effettivamente, Aramini non era divenuto proprietario del bene, gli ha riconosciuto il diritto alla partecipazione al procedimento di appello, siccome titolare di un diritto personale di godimento — in quanto comodatario dell'immobile come pattuito nel preliminare — ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Per giustificare, di contro, il mancato rilievo della nullità verificatasi in primo grado per non avere il Tribunale consentito ad Aramini di partecipare, la Corte territoriale ha testualmente riportato la massima di un precedente di questa Corte secondo cui, «nel procedimento di prevenzione, la violazione del diritto del titolare di un diritto personale di godimento a partecipare al giudizio per l'applicazione di misure patrimoniali sul bene, previsto dall'art. 23, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non determina l'invalidità della confisca eventualmente disposta, ma legittima il medesimo soggetto a proporre incidente di esecuzione per far valere le stesse ragioni che avrebbe potuto prospettare prima dell'adozione del provvedimento di ablazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che la priorità del diritto personale di godimento e la buona fede del suo titolare non incidono sulla permanenza della confisca, cui consegue "ex lege" l'estinzione di tale diritto, ma rilevano ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011)» (Sez. 6, n. 41204 del 08/06/2017, Soc. [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., Rv. 270981). Orbene, il Collegio reputa non corretta la decisione della Corte territoriale laddove, pur riconoscendo la mortificazione del diritto del ricorrente alla partecipazione al giudizio di primo grado, ha poi ritenuto di non accogliere l'appello sul punto e di non rimettere gli atti al Tribunale per consentire detta partecipazione. Non è, invero, percorribile un'opzione interpretativa che, pur ritenendo integrata la violazione di un diritto alla partecipazione del terzo normativamente sancito, non ne faccia discendere alcuna conseguenza sulla tenuta del provvedimento ablatorio, impedendo, così, definitivamente alla parte di interloquire nella fase cruciale del procedimento di primo grado, non solo sull'esistenza di un diritto sul bene autonomo rispetto a quella del ricorrente, ma sulla sussistenza stessa dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione. Né rassicura l'affermazione — che pure si legge nel precedente evocato dalla Corte di appello — quanto alla possibilità per il terzo di promuovere un incidente di esecuzione per ottenere un equo indennizzo, ferma l'intangibilità della confisca ormai definitiva; tale riflessione, invero, sembra sposare un ragionamento circolare secondo il quale la logica della tenuta riconosciuta al giudizio cui il terzo non abbia partecipato sta, appunto, nella intangibilità della confisca, ancorché quest'ultima è divenuta definitiva all'esito di un procedimento cui il terzo, erroneamente, non è stato posto in condizione di partecipare al fine di contestare l'esistenza dei presupposti che la consentono. In altri termini, si ritiene che il diritto del terzo a partecipare, quando pretermesso ed accertato nel corso del procedimento di prevenzione e non dopo la sua conclusione, debba trovare piena esplicazione nella fase di cognizione proprio nell'ottica di consentirgli di impedire che il provvedimento ablativo sia emesso, a ciò non essendo equiparabile una tutela successiva e limitata, quale quella di cui il terzo godrebbe in sede esecutiva. Per questi motivi, vanno annullati sia il decreto impugnato che quello di primo grado con riferimento all'Aramini, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per la celebrazione del giudizio di prevenzione con la partecipazione del ricorrente. 4. All'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed altresì annulla il decreto del Tribunale di Lecce emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. Dichiara inammissibili i ricorsi