CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 16795/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05K64YL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata ;là quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R.309790, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con il secondo motivo violazione di legge in ordine alla statuizione della confisca del danaro in sequestro; considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle circostanze concrete dell'azione consistente nella detenzione di un quantitativo non minirdi di sostanza stupefacente, accompagnata anche da una minima organizzazione seppur rudimentale, posto che l'imputato ha previamente occultato il contenitore con la sostanza in luogo appartato per poi raggiungerlo insieme all'acquirente e ricavarne un pezzo da cedere a quest'ultimo. Inoltre, il giudice ha richiamato la sussistenza di precedenti penali sebbene con altro alias di natura specifica. ritenuto che il secondo motivo non è stato dedotto in appello ed è quindi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]