CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28245/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG &tu- dd.fie. 94;g9típtA7 ‘e44 Lt [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanisetta, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., ha applicato su richiesta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena sospesa di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni 2, per il reato ex art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2/sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza in orario notturno, tasso alcolemico 2,33 g/I, in data 26 luglio 2020). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputata che ha dedotto la violazione degli artt. 125 n. 3 e 546 cod.proc.pen. in ordine al quantum della sanzione amministrativa accessoria, applicata nella misura massima, senza alcuna motivazione ed in contrasto sia con il più mite orientamento dell'autorità amministrativa, che ha adottato una misura provvisoria nella misura di 12 mesi, sia con l'approccio valutativo relativo alla pena base. 3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va ricordato che alla questione "se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie", le Sezioni Unite hanno dato risposta positiva all'esito della camera di consiglio del 26 settembre 2019 (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 cc. -dep. 17/07/2020, Rv. 279349 — 01). 2. Il ricorso non può essere accolto, in quanto non sussiste, nel caso di specie, la lacuna motivazionale denunciata. In primo luogo occorre ricordare che la individuazione e quantificazione della sanzione amministrativa accessoria deve essere ispirata non ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen., ma piuttosto a quelli di cui all'art. 218, secondo comma, d.lgs. n. 285 del 1992 (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare) e che, in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020 cc. - dep. 24/08/2020, Rv. 279635 - 02). Invero, secondo Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014 cc. - dep. 27/05/2014, Rv. 259211 - 01, il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato. Nel caso di specie, nella sentenza impugnata si è precisato che "il veicolo è intestato a terzi", sicché, come disposto dall'art. 186 cod.strada, comma 2, lett. c, cod.strada, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata ed il minimo edittale va individuato non in anni 1, ma in anni 2. Da tale premessa consegue che la durata della sanzione amministrativa accessoria è stata quantificata nel minimo edittale, per cui non è richiesta alcuna motivazione. Solo per completezza va ricordato che, in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, l'avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del pre-sofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 18920 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Carnieletto, Rv. 256005 - 01). 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del