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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08249/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA UClato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Con sentenza del 4 luglio 2023 il Tribunale di Monza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena rispettivamente di anni 5 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa a Sufali, anni 4 mesi 2 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa a Karina K. E anni 5 di reclusione ed euro 20.000,00 a Krina G., per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, non sono proponibili i ricorsi presentati, siccome al di fuori dei casi sopra indicati.

Peraltro puramente asserita appare la non conoscenza della lingua italiana del resto superata dalla scelta consapevole del rito.

Dunque, i ricorsi sono stati presentati per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art.448 cod. proc. pen. e pertanto è inammissibile.

Con condanna quindi dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA UClato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con sentenza del 4 luglio 2023 il Tribunale di Monza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena rispettivamente di anni 5 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa a Sufali, anni 4 mesi 2 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa a Karina K. E anni 5 di reclusione ed euro 20.000,00 a Krina G., per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, non sono proponibili i ricorsi presentati, siccome al di fuori dei casi sopra indicati. Peraltro puramente asserita appare la non conoscenza della lingua italiana del resto superata dalla scelta consapevole del rito. Dunque, i ricorsi sono stati presentati per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art.448 cod. proc. pen. e pertanto è inammissibile. Con condanna quindi dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
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