CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 36625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29352/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1937/2017 depositata il04/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della società [OSCURATO:PERSONA] C., per chiedere la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del convenuto, per non aver fornito il rendiconto relativo al costo dei lavori effettuati, e per sentirlo condannare alla restituzione delle somme pagate in eccesso ed al risarcimento dei danni. L’attore espose che, sulla base di un accordo verbale, aveva commissionato al Pignatiello una serie di lavori edili, di manutenzione e di ristrutturazione, versando la complessiva somma di £ 138.270.000, senza ottenere il rendiconto. Aveva quindi incaricato l’ing. [OSCURATO:PERSONA] di elaborare un computo metrico, riscontrando di aver pagato una somma superiore, sì che risultava a suo credito l’importo di € 17.621,51, quale differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto. [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda e spiegò domanda riconvenzionale subordinata all’accoglimento della domanda principale per ottenere la condanna del [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di altri lavori eseguiti presso il complesso industriale di [OSCURATO:PERSONA]Arco e presso l’appartamento ubicato in S. Anastasia, pari ad € 35.000,00. Il Tribunale di Nola rigettò la domanda del [OSCURATO:SOCIETA] in quanto non ritenne che vi fosse la prova del pagamento della somma indicata in citazione. Propose appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], subordinatamente all’accoglimento dell’appello principale, reiterò la domanda riconvenzionale. Disposta la rinnovazione dell’istruttoria, venne ammessa CTU al fine di accertare le opere realizzate dal Pignatiello nello stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA]., nella soprastante abitazione e nell’appartamento ubicato in S. Anastasia e per determinarne l’importo. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 4.5.2017 così decise: “accoglie l’appello del [OSCURATO:SOCIETA], accoglie la domanda riconvenzionale e per l’effetto rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]”. La corte d’appello ritenne che tra le parti erano intercorsi diversi contratti di appalto, nessuno dei quali in forma scritta, intervenuti in epoche diverse, che avevano avuto ad oggetto lo stabilimento industriale del [OSCURATO:SOCIETA]. Erano stati poi commissionati dal [OSCURATO:SOCIETA] altri lavori di manutenzione o di posa in opere di condutture ( cosiddetti “a mazza secca” ), in relazione ai quali il [OSCURATO:SOCIETA] aveva fornito il materiale mentre la manodopera era stata fornita dal Pignatiello. Infine, altri lavori avevano interessato l’appartamento sovrastante lo stabilimento industriale del [OSCURATO:SOCIETA] ed un appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA], di cui il CTU aveva determinato l’importo dovuto al Pignatiello. Secondo la Corte d’appello, il [OSCURATO:SOCIETA] aveva dimostrato il pagamento della somma di £ 138.270,00, indicata in citazione, non essendovi sul punto contestazione da parte del Pignatiello. Tuttavia, sulla base della CTU, stimata per difetto, i lavori svolti dal Pignatiello superavano l’importo delle somme pagate dal [OSCURATO:SOCIETA] di € 2.800,00. Ne conseguiva il rigetto della domanda del [OSCURATO:SOCIETA] e la compensazione delle spese di lite, attesa la reciproca soccombenza. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.132, n.4 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, per avere la Corte di merito accolto l’appello del [OSCURATO:SOCIETA] e, nel contempo, rigettato la sua domanda di restituzione delle somme pagate in eccesso, avendo ritenuto fondata la domanda riconvenzionale del Pignatiello in quanto i lavori svolti erano superiore alle somme pagate dal committente. Il motivo è infondato. La nullità della sentenza è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum ( Cass. N. 20112 del 2009). A seguito della riforma introdotta dal d.l. n. 83/12 convertito con modificazioni nella l. n. 134/12, è venuto meno il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza e sulla coerenza sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata. L'implausibilità delle conclusioni può risolversi quindi tanto nell'apparenza della motivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompa l'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053). Nel caso di specie, la motivazione non è né illogica, né apparente, in quanto consente di ricostruire l’iter logico della decisione: la Corte di merito ha ritenuto fondato il motivo d’appello del [OSCURATO:SOCIETA] perché era incontestato tra le parti che questi avesse corrisposto al Pignatiello la somma di £.138.270,00 per i lavori svolti. Nel contempo, ha accolto la domanda del Pignatiello, av anzata , in via subordinata , per il pagamento deilavori svolti. Dopo aver dato conto delle risultanze della CTU, la corte distrettuale ha accertato che il Pignatiello aveva svolto lavori – che avevano interessato lo stabilimento industriale, l’appartamento sovrastante ed un appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA] – i cui costi superavano le somme corrisposte dal [OSCURATO:SOCIETA]. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla CTU ed alla prova testimoniale, da cui risulterebbe che il Pignatiello aveva svolto lavori per una somma superiore rispetto a quella versata dal [OSCURATO:SOCIETA] e sarebbe pertanto creditore della somma di € 2800,00. Il motivo è infondato per avere la Corte di merito esaminato la prova testimoniale e la CTU, dando atto che da essa emergeva che i lavori svolti dal Pignatiello superavano l’importo delle somme corrisposte dal [OSCURATO:SOCIETA]. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di condanna del [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di € 2800,00. Tale domanda, assorbita dal rigetto della domanda principale, era stata riproposta in appello , con la conseguenzache il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi su tutta la domanda. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 n.4 c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna del [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di € 2800,00. I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. La Corte di merito ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riproposta in appello ex art.346 c.pc. di pagamento delle somma per i lavori svolti,in caso di accoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]. La domanda riconvenzionale del Pignatiello svolta in primo grado, subordinata all’accoglimento della domanda del [OSCURATO:SOCIETA], era rimasta assorbita dal rigetto della domanda principale e riproposta in sede di appello. Il giudice d’appello, pur avendo accertato la fondatezza della domanda riconvenzionale in quanto i lavori svolti dal Pignatiello eccedevano le somme corrisposte dal [OSCURATO:SOCIETA] , ha omesso di pronunciare la condanna al pagamento della somma di € 2800,00. Sussiste, pertanto il vizio di omessa pronuncia per non avere la corte di merito deciso su tutta la domanda riconvenzionale, come previsto dall’art.112 c.p.c.. Non è corretta la tesi del ricorrente, secondo cui il Pignatiello non aveva proposto appello incidentale in quanto, dalla sentenza impugnata e dall’esame degli atti processuali, esame consentit o in ragione del vizio dedotto, che si sostanzia in un error in procedendo, risulta che il predetto aveva quanto meno riproposto, in caso di accoglimento dell’appello, la domanda riconvenzionale. E, come affermato nella pronuncia Sez U. 7940/2019, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado. Ne consegue che il giudice doveva pronunciarsi sulla domanda di condanna avanzata dal Pignatiello. Sono assorbiti il quinto e sesto motivo di ricorso in quanto attinenti alla pronuncia sulle spese di lite. Il ricorso va pertanto accolto. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell