CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Generale dello Stato(80224030587; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (000107870644), in persona del suolegale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 7460/19, depositata il 20 settembre 2019, dellaCommissione tributaria regionale della Campania;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12maggio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11123/2020Numero sezionale 3939/2026Numero di raccolta generale 15339/2026Data pubblicazione 20/05/20261. - Con sentenza n. 7460/19, depositata il 20 settembre 2019, laCommissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così pronunciando inriforma della decisione di prime cure che aveva disattesol’impugnazione di un avviso di accertamento catastale che recavarettifica della dichiarazione di variazione docfa presentata dalcontribuente in relazione ad unità immobiliare (già) censita in catasto.1.1 - Il giudice del gravame – premessi i contenuti decisori dellasentenza (allora) impugnata, nonché (in una generica sintesiricostruttiva) i motivi di appello della contribuente - ha (testualmente)considerato che:- «[OSCURATO:PERSONA] osserva che il Giudice non si è pronunciato e nulla hadetto sulla correttezza dell'operato della contribuente in ordine allanormativa di settore come esplicitata dalla citata circolare n. 12012. IlGiudice di prime cure avrebbe dovuto soltanto spiegarenormativamente il caso, perché le sue private convinzioni sullecondizioni del complesso edilizio de qua, lasciano il tempo che trovano.La motivazione è incongrua perché cristallizzandosi su una sentenzaemessa tra le parti in epoca risalente e comunque quando la realtàamministrativa-catastale dell'immobile era diversa, non ha tenutoconto della sopraggiunta normativa di settore, tra l'altro giammaicontestata in punto di diritto dall'Agenzia, pur costituitasi in giudiziocon articolate memorie. L'art. 1, c. 21, L. n. 208/2015 ha concesso alcontribuente il diritto di aggiornare catastalmente gli immobili (''Adecorrere dal 10 gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobilidi cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensidel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degliimmobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo commaNumero registro generale 11123/2020Numero sezionale 3939/2026Numero di raccolta generale 15339/2026Data pubblicazione 20/05/202621." La società appellante, poiché dal 2009 (epoca dei fatti disaminatinel contenzioso inerente la precedente sentenza n. 331/2013) alsettembre del 2015 erano emersi errori nella precedente classificazionecatastale e soprattutto erano sopraggiunte oggettive circostanzevarianti l'immobile, per le su esplicitate ragioni, ha fatto uso dellafacoltà concessagli dalle legge n. 208/2015 presentando un nuovoDOCFA e proponendo una nuova rendita. L'[OSCURATO:PERSONA] dovevatrattare nel merito della nuova proposta poiché la vecchia rendita e laprecedente stima del valore immobiliare, relativa al contenziosorisalente al 2009, non era più adeguata al caso specifico. Per leargomentazioni espresse le doglianze della ricorrente vengono in parteaccolte.»;- ed ha, quindi, parzialmente accolto l’appello determinando «unariduzione del 30% rispetto al valore deciso con la sentenza n. 3484 del28 06 2017 della CTP di Salerno».2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di sette motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è articolato sui seguenti motivi.1.1 – Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge in relazione alla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, commi 21 e 22, ed al r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, conv. inl. 11 agosto 1939, n. 1249, assumendo l’Agenzia, per un verso, che,nella fattispecie, la dichiarazione di variazione (per fusione e cambio didestinazione) era stata presentata prima dell’entrata in vigore (1°gennaio 2016) della l. n. 208 del 2015, cit., e, per il restante, che, perl’appunto, non si trattava di mero aggiornamento correlatoall’espunzione, a fini reddituali, della componente impiantisticaNumero registro generale 11123/2020Numero sezionale 3939/2026Numero di raccolta generale 15339/2026Data pubblicazione 20/05/2026venendo in considerazione unità immobiliare con destinazione adalbergo.1.2 – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e degli artt. 24 e 111 Cost.,sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciaresulla eccezione di inammissibilità del motivo di appello proposto dacontroparte con riferimento alle disposizioni della l. n. 208 del 2015,cit., disposizioni oltretutto inapplicabili nella fattispecie.1.3 – Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dilegge con riferimento al r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 conv. in l. 11agosto 1939, n. 1249, al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, alla l. 23dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, ed alla circolare n. del2012, deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice delgravame aveva rideterminato la rendita catastale, riducendola del30%, con ciò appiattendosi sulle conclusioni esposte nella consulenzadi parte e senza dar conto dei dati di valutazione che erano statiutilizzati nella stima sintetica allegata all’avviso di accertamentocatastale.1.4 – Il quarto motivo, non meglio rubricato, reca la denuncia diviolazione del giudicato esterno che, nella fattispecie, si era formato inprecedente contenzioso intercorso tra le parti in ordine al classamentodella medesima unità immobiliare, giudicato che il giudice di prime cureaveva correttamente valorizzato in difetto di ogni sopravvenienzaincidente, in quanto tale, sulla situazione fattuale coperta da giudicato.1.5 – Il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dilegge in relazione al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, ed all’art.345 cod. proc. civ., assumendo l’Agenzia che illegittimamente il giudiceNumero registro generale 11123/2020Numero sezionale 3939/2026Numero di raccolta generale 15339/2026Data pubblicazione 20/05/2026del gravame aveva esaminato il motivo di appello che involgeval’applicazione, nella fattispecie, della l. n. 208 del 2015, cit., motivoche doveva ritenersi proposto in violazione del divieto dei nova inappello siccome integrante un’eccezione nuova con ampliamento delthema decidendum.1.6 – Col sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia «omesso esame e motivazione circaun fatto controverso e decisivo» così riproponendo la questione relativaall’inammissibilità del motivo di appello di cui al quinto motivo diricorso.1.7 – Il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza perviolazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, nn.2 e 4, e 61, degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 161 cod. proc.civ., dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ., degli artt. 111, sesto comma, 224 Cost., sull’assunto che la sentenza risultava fondata su di unamotivazione apparente, così rideterminata la rendita catastale sullabase di considerazioni apodittiche e generiche, ex se inidonee adesplicitare le ragioni che ne risultavano poste a fondamento.2. – Il settimo motivo, dal cui esame consegue l’assorbimento deiresidui motivi di ricorso, è fondato, e va accolto.3. - Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionaledel sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabilein Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazionedi legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaNumero registro generale 11123/2020Numero sezionale 3939/2026Numero di raccolta generale 15339/2026Data pubblicazione 20/05/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass.Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n.8053).Si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparentela motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019,n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n.9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).3.1 – Nella fattispecie, come ben emerge dai contenuti decisorisopra ripercorsi, la gravata sentenza non dà alcun conto degli «emersierrori nella precedente classificazione catastale» delle unità immobiliariné delle «sopraggiunte oggettive circostanze varianti l'immobile», e, inbuona sostanza, delle ragioni in forza delle quali «la vecchia rendita ela precedente stima del valore immobiliare, relativa al contenziosorisalente al 2009, non era più adeguata al caso specifico», così da doveressere ridotta del 30%.In disparte, poi, che la stessa citata quantificazione forma oggetto(solo) dell’enunciazione in dispositivo, lo stesso complessivo assettoNumero registro generale 11123/2020Numero sezionale 3939/2026Numero di raccolta generale 15339/2026Data pubblicazione 20/05/2026motivazionale della gravata sentenza non consente – al di làdell’identificazione dell’effettivo contenuto della pronuncia (allora)impugnata – né di raccordare i motivi di appello proposti all’oggettodella decisione né, ed ancor prima, di identificare i concreti termini delthema disputandum tra le parti, non risultando ripercorsi, nemmeno inestrema sintesi, né gli specifici contenuti dell’avviso di accertamentocatastale (avuto riguardo alle componenti immobiliari oggetto divalutazione ed ai relativi criteri di quantificazione del costo diricostruzione) né i dati fattuali posti a fondamento delle difese ededuzioni (anche probatorie) della contribuente.Come, poi, la Corte ha avuto modo di precisare, in tema diconsulenze tecniche di parte, se la relazione di stima dell'Ufficio non haefficacia dimostrativa ex se della fondatezza della pretesa impositiva,stante la posizione paritaria delle parti davanti al giudice (Cass., 24febbraio 2020, n. 4864), ciò non di meno essa predica il suo esame daparte del giudice che, pertanto, può porla a fondamento delladecisione, in ragione della sua correttezza e concludenza, dietromotivato esame dei suoi contenuti (v. Cass., 23 giugno 2025, n.16793; Cass., 23 febbraio 2022, n. 6038; Cass., 6 febbraio 2015, n.2193).Così che, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiorespazio per le prove cosiddette atipiche, anche la consulenza di partepuò costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla afondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per lequali la ritenga corretta e convincente.4. – L’impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio della causa, anche per la disciplina dellespese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania che, in diversa composizione,Numero registro generale 11123/2020Numero sezionale 3939/2026Numero di raccolta generale 15339/2026Data pubblicazione 20/05/2026procederà al motivato riesame della controversia attenendosi ai principidi diritto sopra esposti. P.Q.MLa Corte- accoglie il settimo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]