CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38437/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 giugno 2020 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 31 gennaio 2017 del Tribunale di Bologna, in forza della quale l'imputato era stato condannato alla pena, con i doppi benefici, di mesi cinque giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'anno di imposta 2010. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, quanto alla ritenuta inammissibilità dell'impugnazione in quanto depositata da persona non delegata dal difensore e neppure identificata quale appartenente allo studio professionale, è stato osservato che non poteva ricadere sul soggetto titolare del diritto all'impugnazione l'onere di controllare l'operato degli uffici addetti alla ricezione degli atti, qualora essi non avessero provveduto ad identificare il presentatore dell'atto ovvero ad attestare l'esistenza di una delega in favore di costui. Tra l'altro non sussisteva alcuna concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, dal momento che l'atto di impugnazione recava l'intestazione dello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e la sua sottoscrizione, sì da ritenersi irrilevante la mancata annotazione della qualifica dell'incaricata al deposito, la praticante di studio [OSCURATO:PERSONA] comunque ben conosciuta agli uffici. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, con conferma della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. La sentenza censurata ha ritenuto l'inammissibilità dell'impugnazione assumendo che l'atto di appello risultava depositato in data 8 giugno 2017 da [OSCURATO:PERSONA], identificata tramite la carta d'identità, ma senza alcuna spendita del ruolo di delegata ovvero di incaricata ovvero di appartenente allo studio del difensore dell'appellante. Ciò posto, la Corte territoriale ha sostenuto che non vi era prova che l'impugnazione fosse in tal modo riferibile all'imputato appellante ovvero al suo difensore. 4.1.1. L'assunto non merita condivisione. Vero è infatti - anche a tacere del rilievo che l'asserito mancato controllo del collegamento del presentatore dell'impugnazione col soggetto titolare del relativo diritto non può essere addebitato alla parte privata che detta impugnazione ha presentato - che l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle formalità di presentazione di cui all'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto (era stata così esclusa l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero, sul presupposto che l'atto di impugnazione recava l'intestazione della Procura della Repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, sicché doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto ed irrilevante la mancata annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria)(Sez. 4, n. 42867 del 26/09/2019, P., Rv. 277630; conf. Sez. 6, n. 57871 del 18/09/2018, Robledo, Rv. 274944). 4.1.2. In specie, l'atto di appello risulta sottoscritto - su carta intestata del professionista - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, già difensore dell'imputato avanti al Tribunale di Bologna nel primo grado di giudizio. Ciò posto, la Corte territoriale ha invero tratto argomento per affermare l'inammissibilità dell'impugnazione - sia pure non contestando espressamente alcunché in ordine a sottoscrizione del professionista, veste di difensore in primo grado e utilizzo di supporti cartacei direttamente riferibili al legale - sostenendo che non era stato speso il ruolo del presentatore dell'impugnazione, né chiariti i suoi rapporti col titolare del diritto all'impugnazione (che detto diritto aveva tempestivamente esercitato a tutela del proprio assistito). Sì che - per tali ragioni - non vi era prova della riferibilità dell'impugnazione al difensore ovvero all'imputato. L'inammissibilità invero dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. si configura peraltro solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento. Conseguentemente essa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo (Sez. 1, n. 46171 del 05/11/2009, Tancredi, Rv. 245508). 4.1.3. Si presentano pertanto evidenti irrilevanza ed incongruità della motivazione resa dalla Corte territoriale, che nulla ha contestato circa il diritto del legale ad impugnare la prima decisione, nulla eccependo altresì circa la concreta riferibilità dell'impugnazione al professionista legittimato a proporla (limitandosi a contestarla, del tutto erroneamente, a seguito della ritenuta mancata prova del legame tra materiale presentatore dell'atto e difensore legittimato al gravame). 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, tenuto altresì conto che il reato doveva considerarsi prescritto già in data 27 giugno 2019, ossia in data successiva alla prima decisione del 31 gennaio 2017 ma ben prima della pronuncia censurata in questa sede, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.5.1. Alcunché va infine ulteriormente statuito, dal momento che - al di là delle istanze delle parti - il Tribunale non aveva disposto alcuna confisca nei confronti dell'imputato odierno ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 14/09/2021 I