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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 31107/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12391/25 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione del Tribunale di Parma, che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 497-bis e 495 cod. pen.

Considerato che il primo e unico motivo di ricorso — con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge che sarebbe legata alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 497-bis cod. pen. — è manifestamente infondato.

Per chiarire le ragioni di questa conclusione occorre richiamare l'univoca giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è solo la detenzione di un documento falso alla cui formazione il detentore non ia in alcun modo concorso che integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221, Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468, non massimata sul punto).

Invero, l'esegesi in parola ha chiarito che la ratio della previsione incriminatrice del comma secondo — che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. — è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. solo se il possessore non ha partecipato alla contraffazione.

A questo proposito, in linea con quanto si legge negli arresti sopra menzionati, il Collegio ritiene che il primo comma sia destinato a punire coloro che, pur utilizzando un documento falsificato, si collochino fuori dal circuito della contraffazione; di contro, la più grave ipotesi ex comma 2, punisce chi, anche solo fornendo la propria fotografia da apporre sul documento, contribuisca agli ingranaggi della falsificazione, collocandosi all'interno del sistema illecito, di cui non sia, dunque, semplice fruitore.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09 luglio 2025 Il consiglier ,ensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12391/25 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione del Tribunale di Parma, che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 497-bis e 495 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso — con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge che sarebbe legata alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 497-bis cod. pen. — è manifestamente infondato. Per chiarire le ragioni di questa conclusione occorre richiamare l'univoca giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è solo la detenzione di un documento falso alla cui formazione il detentore non ia in alcun modo concorso che integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221, Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468, non massimata sul punto). Invero, l'esegesi in parola ha chiarito che la ratio della previsione incriminatrice del comma secondo — che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. — è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen. solo se il possessore non ha partecipato alla contraffazione. A questo proposito, in linea con quanto si legge negli arresti sopra menzionati, il Collegio ritiene che il primo comma sia destinato a punire coloro che, pur utilizzando un documento falsificato, si collochino fuori dal circuito della contraffazione; di contro, la più grave ipotesi ex comma 2, punisce chi, anche solo fornendo la propria fotografia da apporre sul documento, contribuisca agli ingranaggi della falsificazione, collocandosi all'interno del sistema illecito, di cui non sia, dunque, semplice fruitore. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025 Il consiglier ,ensore