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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27852/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è generico.

Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza impugnata), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito con conseguente aspecificità della doglianza (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M23 LUG 2026 L'ASSISTE Dott. ssd [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è generico. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza impugnata), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito con conseguente aspecificità della doglianza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M23 LUG 2026 L'ASSISTE Dott. ssd [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 27852/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris