CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 31232/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11028-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] della lavoratrice intervenute nel primo anno di vita del figlio R.G.N. 11028/2020 Cron. Rep. Ud. 10/10/2023 CC nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C.; - intimata - avverso la sentenza n. 203/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/10/2019 R.G.N. 24/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Perugia respingeva l’appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Terni n. 297/2018; sentenza che aveva dichiarato l’inefficacia delle dimissioni presentate da [OSCURATO:PERSONA] ed aveva dichiarato la perdurante sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti, condannando la [OSCURATO:PERSONA] ed il suo socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] all’immediata riammissione in servizio della ricorrente, nonché al pagamento di un’indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal 13.5.2010, data della messa in mora, all’effettiva riammissione nel posto di lavoro, oltre alla regolarizzazione contributiva per l’intero periodo; e che, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della convenuta e di [OSCURATO:PERSONA], in solido, dell’importo di € 137,50, oltre accessori dalla data dell’indebita percezione dell’assegno per il nucleo familiare fino al soddisfo. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, esaminati tutti i motivi d’appello formulati dal Vincioni, concludeva che l’appello di quest’ultimo, “in parte infondato, in parte inammissibile, dev’essere respinto”. 3. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. è rimasta mera intimata. 6. Solo il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto –Violazione ex art. 360, comma 3, c.p.c.”. Deduce il ricorrente “l’illegittimità della statuizione della Corte d’Appello di Perugia laddove ha dichiarato inammissibile l’appello spiegato per violazione dell’art. 437 c.p.c.”. 2. Tale censura è inammissibile per difetto del requisito di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366, comma primo, n. 4) e 6), c.p.c. 3. In particolare, il ricorrente non coglie l’effettivo decisum della Corte territoriale laddove a più riprese sia nell’esposizione dei fatti di causa che nello svolgimento dell’unico motivo assume che la Corte territoriale avrebbe dichiarato l’inammissibilità del suo appello. Invero, come già riferito in narrativa, la Corte di merito nel dispositivo della sua sentenza ha respinto l’appello in questione, giudicandolo, come riassunto alla fine della sua motivazione, in parte infondato ed in parte inammissibile; nella precedente parte motiva, poi, sono specificate, di volta in volta, allegazioni, eccezioni e motivi ritenuti, secondo i casi, privi di fondamento o inammissibili. 4. Peraltro, l’unica norma di diritto della quale il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione, solo nello svolgimento del motivo, è l’art. 437, comma secondo, c.p.c., che detta disposizioni in tema di preclusioni in grado d’appello, e non si occupa d’inammissibilità dell’atto d’impugnazione o di singoli motivi d’appello (aspetti in ordine ai quali occorre riferirsi al precedente art. 434 c.p.c.). 5. Inoltre, il ricorrente non individua in modo chiaro ed ordinato i passaggi motivazionali oggetto di doglianza (cfr. pagg. 7-8 del ricorso), né, comunque, li considera in modo completo. Lo stesso, per altro verso, non richiama testualmente i motivi d’appello che aveva sottoposto all’esame della Corte distrettuale. 5.1. In particolare, a proposito della tesi dell’allora appellante dell’ “impossibilità del ripristino del rapporto di lavoro, poiché il [OSCURATO:PERSONA] “ha chiuso i battenti” il 2 ottobre 2014 e dell’essere “la società in liquidazione dal 17 aprile 2015”, la Corte aveva osservato “anzitutto, che quelle circostanze erano ben note alle parti convenute ben prima della pronuncia della sentenza impugnata, cosicché si sarebbero dovute dedurre durante il giudizio di primo grado, nel primo atto processuale utile, successivo al loro verificarsi. E’, quindi, inammissibile, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, c.p.c., la loro allegazione in grado d’appello, così com’è inammissibile il deposito di documenti a riprova di esse, attuato dal Vincioni mediante la fotoriproduzione nelle pagine da 18 a 22 dell’atto d’appello. Di quei documenti, pertanto, non si può tenere conto”. Ebbene, il ricorrente, in disparte che già considera molto parzialmente il passo testé riportato (cfr. pag. 7 del ricorso), non considera che, la Corte di merito, con una seconda ratio decidendi sul punto, aveva reputato, in ogni caso, infondate nel merito “le argomentazioni dell’appellante”, spiegando perché (cfr. tra la sesta e la settima facciata della sua motivazione). Pervero, le considerazioni in proposito svolte dal ricorrente (cfr. pagg. 11-12 del ricorso) non tengono conto del fatto che la Corte d’appello aveva osservato che: “La dedotta cessazione del [OSCURATO:PERSONA] non può valere, di per sé, a interrompere il rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di un valido atto di recesso della datrice di lavoro. Né, d’altro canto, il fatto che la società sia in stato di liquidazione può valere a escludere il diritto della ricorrente al risarcimento del danno”. 5.2. Analogamente, circa il tema dell’aliunde perceptum, la Corte d’appello aveva este samente motivato perché anzitutto la relativa “eccezione non era stata sollevata dai convenuti nella memoria di costituzione depositata in primo grado”, ed aveva concluso che: “Dalle considerazioni esposte discende che il Tribunale non avrebbe potuto né dovuto esercitare il potere istruttorio d’ufficio, come, invece, preteso dall’appellante, appunto perché quell’eccezione non faceva parte del thema decidendum. Né, a maggior ragione, quel potere potrebbe essere esercitato da questa Corte, considerata l’inammissibilità dell’eccezione, sollevata in violazione dell’art. 437, secondo comma, c.p.c., che vieta la proposizione di domande ed eccezioni nuove in grado d’appello” (v. in extensofacciate 7 e 8 della sua sentenza). A riguardo, infatti, il ricorrente si limita ad assumere genericamente che “le parti convenute ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il Castello), sul punto avevano articolato appositi capitoli di prova, tesi a dimostrare come la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse attiva nel mondo lavorativo successivamente alle dimissioni presentate”. Senza tener conto che la Corte di merito aveva diffusamente spiegato perché “La mera deduzione di quella circostanza in un capitolo di prova, tuttavia, non può essere ritenuta equivalente alla rituale proposizione dell’eccezione, volta a ottenere la detrazione dell’aliunde perceptumdal risarcimento”. 5.3. E in proposito dev’essere sottolineato che il ricorrente non censura, men che meno specificamente, in questa sede di legittimità la qualificazione dell’eccezione in questione che è evidentemente sottesa alle considerazioni svolte dalla Corte territoriale, e, cioè, che si trattasse di eccezione in senso proprio.E’ ben vero, infatti, che, secondo un consolidato indirizzo di legittimità, il c.d. aliunde perceptum non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è dunque rilevabile d’ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo. Per tale ragione, l’eccezione di detrazione dell’aliunde perceptum non è subordinata alla specifica e tempestiva eccezione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino ex actis(così, tra le altre, Cass., sez. lav., 16.2.2021, n. 4056). Tuttavia, il ricorrente non denuncia assolutamente l’erroneità dell’impugnata sentenza su detto punto specifico per la sua contrarietà a tale principio di diritto. 5.4. Quanto, poi, alla dedotta circostanza che la “[OSCURATO:PERSONA] avesse inteso, nella piena consapevolezza e volontà, presentare le proprie dimissioni”, la Corte territoriale non ha ritenuto che la relativa richiesta dell’appellante avesse ampliato il thema decidendum , come sembra opinare il ricorrente per cassazione. Infatti, dopo aver condiviso anche in punto di diritto le considerazioni svolte dal primo Giudice, in base al disposto dell’art. 55, comma 4, d.lgs. n. 151/2001, nel testo vigente all’epoca dei fatti, ha ritenuto che, a tali considerazioni, “l’appellante ha contrapposto argomentazioni che non colgono nel segno, incentrate sul tempo trascorso tra le dimissioni e la loro impugnazione giudiziale, sui moventi della ricorrente e sul suo supposto convincimento in merito all’efficacia dell’atto di recesso. Questi elementi appaiono irrilevanti, considerato il carattere imperativo della norma, che stabilisce una presunzione d’inefficacia delle dimissioni, superabile solo con la convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro, nel caso di specie non intervenuta. La censura è, dunque, infondata, e dev’essere disattesa, e la sentenza impugnata appare corretta, quanto alla declaratoria d’inefficacia delle dimissioni presentate dalla lavoratrice, e di persistenza del rapporto di lavoro” (v. ancora in extenso facciate 3-4 dell’impugnata sentenza). E’, perciò, evidente che si è in presenza di un rigetto nel merito del relativo motivo d’appello del Vincioni, per cui la critica contenuta nel ricorso di quest’ultimo non coglie nel segno. 5.5. Infine, circa la deduzione che l’attuale ricorrente “avesse cessato la propria qualità di socio accomandatario a far data dal 10 settembre 2012”, il relativo motivo d’appello è stato sì ritenuto inammissibile dalla Corte di merito (in base alle ragioni esposte tra la ottava e la nona facciata della sua sentenza). Ma gli attuali brevi rilievi del ricorrente a riguardo (cfr. pagg. 10-11 del ricorso) si fondando su una lettura di talune risultanze processuali del primo grado, diversa da quella operata dalla Corte, che non è stata in dettaglio presa in esame. 6. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese rispetto a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rimasta mera intimata in questa sede. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità in Eur o 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame