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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00609/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 13 febbraio 2017, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen. (lesioni personali gravi, commesso in Alessandria il 27 agosto 2012 in danno di [OSCURATO:PERSONA]).

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte territoriale, affermando che tra le parti vi era stata una colluttazione reciproca, aveva finito per riconoscere la bontà della prospettazione difensiva secondo la quale il Diouf aveva agito in stato di legittima difesa.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure spiegate soffrono di un duplice profilo di genericità.

Sono aspecifiche, in quanto risultano prive di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, la quale, conformandosi all'insegnamento costantemente impartito da questa Corte, aveva escluso che all'imputato potesse riconoscersi l'esimente della legittima difesa proprio in quanto la suddetta scriminante non ricorre allorché i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione (Sez. 5, n. 47589 del 04/10/2019, Rv. 277154; Sez. 5, n. 31633 del 24/06/2008, Rv. 241352).

Sono articolate, comunque, in spregio all'art. 581 cod. proc. pen., che dispone che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica:« a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.».

4. Alla stregua di quanto detto, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del riccente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 13 febbraio 2017, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen. (lesioni personali gravi, commesso in Alessandria il 27 agosto 2012 in danno di [OSCURATO:PERSONA]). 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte territoriale, affermando che tra le parti vi era stata una colluttazione reciproca, aveva finito per riconoscere la bontà della prospettazione difensiva secondo la quale il Diouf aveva agito in stato di legittima difesa. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure spiegate soffrono di un duplice profilo di genericità. Sono aspecifiche, in quanto risultano prive di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, la quale, conformandosi all'insegnamento costantemente impartito da questa Corte, aveva escluso che all'imputato potesse riconoscersi l'esimente della legittima difesa proprio in quanto la suddetta scriminante non ricorre allorché i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione (Sez. 5, n. 47589 del 04/10/2019, Rv. 277154; Sez. 5, n. 31633 del 24/06/2008, Rv. 241352). Sono articolate, comunque, in spregio all'art. 581 cod. proc. pen., che dispone che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica:« a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.». 4. Alla stregua di quanto detto, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del riccente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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