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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 09056/2025

Testo disponibile della fonte

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te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15295-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 684/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/5/2024 R.G.N. 1075/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – Annullamento nomina dirigenti Regione Puglia – atto transattivo stipulato per incentivo all’esodo

1. L’odierna intimata, ex dipendente della Regione, ha agi to dinanzi al Tribunale di Bari esponendo che: - i l suo rapport o era stato risolt o consensualmente a far data dal 1.2.2003 con la qualifica dirigenziale; - di avere ricevuto il 31.1.2019 determin a regionale con cui era stato comunicato il ripristino dell’inquadramento giuridico nell’ex VIII q.f. in luogo della qualifica dirigenziale e tanto in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013; - era stat a inquadrat a nella I qualifica dirigenziale mediante determinazione n. 452 del 15 maggio 2002 a seguito del superamento del concorso interno ex art. 95 della l.r.

Puglia n. 18 del 1974, al quale erano stata ammess a a partecipare dopo l’esito favorevole di un decennale contenzioso, giusta sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 7399/2001; - era accaduto che, dopo la stipula degli atti di risoluzione consensuale dei rapporti il Consiglio di Stato con sentenza n. 4888/2013 aveva annullato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 7399/2001 cui avevano fatto seguito le determine regionali intese al ripristino dell’inquadramento contrattuale precedente (giuridico ed economico) e della successiva rideterminazione delle posizioni economiche.

Deduceva che le risoluzioni dei rapporti con la qualifica dirigenziale ai sensi dell’art. 28 della L.R.

Puglia n. 7/2002 avevano determinato la irretrattabilità degli inquadramenti a presupposto delle risoluzioni medesime (essendo l’art. 28 destinato proprio ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato) essendosi determinata la novazione dei rapporti con la qualifica dirigenziale, rapporti che erano poi cessati per effetto di tali risoluzioni consensuali.

Chiedeva, pertanto, l’accertamento del diritto a mantenere l’inquadramento nella suddetta qualifica denunciando l’illegittimità delle determine regionali in quanto i contratti individuali di risoluzione consensuale dei rapporti, stipulati in un contesto legislativo di incentivazione all’esodo, erano stati espressamente qualificati come “non soggetti a revoca” e costituivano sopravvenienze che avevano definitivamente cristallizzato la posizione dei lavoratori e deducendo altresì che il comportamento della Regione aveva violato il principio di buona fede e affidamento.

Costituitasi in giudizio la Regione Puglia chiedeva il rigetto dell’avverso ricorso sul presupposto che, per effetto della sentenza n. 4888/2013 del Consiglio di Stato, gli ex dirigenti dovevano considerarsi esclusi dalla prova concorsuale per mancanza dei requisiti di partecipazione e, di conseguenza, erano nulli i contratti individuali di lavoro al tempo stipulati.

2. Il Tribunale accoglieva il ricorso, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Bari, avverso la quale la Regione Puglia ha proposto ricorso affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso per cassazione è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] (contumace nel giudizio di appello) presso i difensori costituit i nel giudizio di primo grado e non alla parte personalmentee la stessa non ha svolto attività difensiva.

Vanno dunque richiamati, quanto alla notifica alla parte contumace in appello, i principi affermati da Cass., S.U., 29 aprile 2008, n. 10817; cfr. anche Cass. 25 luglio 2006, n. 16952 e Cass.11 maggio 2018, n. 11485., sicché va disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, in quanto nulla, a cura della Regione Puglia.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA], entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15295-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 684/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/5/2024 R.G.N. 1075/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – Annullamento nomina dirigenti Regione Puglia – atto transattivo stipulato per incentivo all’esodo 1. L’odierna intimata, ex dipendente della Regione, ha agi to dinanzi al Tribunale di Bari esponendo che: - i l suo rapport o era stato risolt o consensualmente a far data dal 1.2.2003 con la qualifica dirigenziale; - di avere ricevuto il 31.1.2019 determin a regionale con cui era stato comunicato il ripristino dell’inquadramento giuridico nell’ex VIII q.f. in luogo della qualifica dirigenziale e tanto in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013; - era stat a inquadrat a nella I qualifica dirigenziale mediante determinazione n. 452 del 15 maggio 2002 a seguito del superamento del concorso interno ex art. 95 della l.r. Puglia n. 18 del 1974, al quale erano stata ammess a a partecipare dopo l’esito favorevole di un decennale contenzioso, giusta sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 7399/2001; - era accaduto che, dopo la stipula degli atti di risoluzione consensuale dei rapporti il Consiglio di Stato con sentenza n. 4888/2013 aveva annullato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 7399/2001 cui avevano fatto seguito le determine regionali intese al ripristino dell’inquadramento contrattuale precedente (giuridico ed economico) e della successiva rideterminazione delle posizioni economiche. Deduceva che le risoluzioni dei rapporti con la qualifica dirigenziale ai sensi dell’art. 28 della L.R. Puglia n. 7/2002 avevano determinato la irretrattabilità degli inquadramenti a presupposto delle risoluzioni medesime (essendo l’art. 28 destinato proprio ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato) essendosi determinata la novazione dei rapporti con la qualifica dirigenziale, rapporti che erano poi cessati per effetto di tali risoluzioni consensuali. Chiedeva, pertanto, l’accertamento del diritto a mantenere l’inquadramento nella suddetta qualifica denunciando l’illegittimità delle determine regionali in quanto i contratti individuali di risoluzione consensuale dei rapporti, stipulati in un contesto legislativo di incentivazione all’esodo, erano stati espressamente qualificati come “non soggetti a revoca” e costituivano sopravvenienze che avevano definitivamente cristallizzato la posizione dei lavoratori e deducendo altresì che il comportamento della Regione aveva violato il principio di buona fede e affidamento. Costituitasi in giudizio la Regione Puglia chiedeva il rigetto dell’avverso ricorso sul presupposto che, per effetto della sentenza n. 4888/2013 del Consiglio di Stato, gli ex dirigenti dovevano considerarsi esclusi dalla prova concorsuale per mancanza dei requisiti di partecipazione e, di conseguenza, erano nulli i contratti individuali di lavoro al tempo stipulati. 2. Il Tribunale accoglieva il ricorso, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Bari, avverso la quale la Regione Puglia ha proposto ricorso affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] (contumace nel giudizio di appello) presso i difensori costituit i nel giudizio di primo grado e non alla parte personalmentee la stessa non ha svolto attività difensiva. Vanno dunque richiamati, quanto alla notifica alla parte contumace in appello, i principi affermati da Cass., S.U., 29 aprile 2008, n. 10817; cfr. anche Cass. 25 luglio 2006, n. 16952 e Cass.11 maggio 2018, n. 11485., sicché va disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, in quanto nulla, a cura della Regione Puglia. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA], entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione
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