CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 11123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27993-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura estesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 2596/28/2016 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 3/5/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto d i autorizzazione del Presidente del Collegio - del 18/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia n. 728/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale con irrogazione di sanzioni, a seguito di revoca della agevolazioni fiscali concesse ai sensi dell’art. 1, comma 1, Tariffa allegata al T.U.I.R.; avverso la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. a seguito del ricorso l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio dal momento che la direzione provinciale di Roma dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda ex art. 11 D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, e che la domanda e il relativo versamento eranostati effettuat i nei termini prescritti; 2. occorre, dunque, dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (cfr. ex multis, Cass. 12 gennaio 2022, n. 721); 3. ai sensi del comma 10, ultima parte, dell’art. 11 citato, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate; 4. stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata, si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. «doppio contributo unificato» di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., 15 settembre 2022, n. 27244) P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della