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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 34827/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 maggio 2026, con cui il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai due semestri meglio specificati nel provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che l'ordinanza valutava le risultanze processuali in termini congrui ed evidenziava - facendo richiamo all'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per detenzione a fini di spaccio di stupefacente in costanza di misura alternativa - che il ricorrente si è reso protagonista nei periodi interessati di una condotta illecita di straordinaria gravità, così manifestando di non avere in alcun modo aderito al programma rieducativo la cui attuazione giustifica la concessione del beneficio; che la valutazione appare corretta alla luce anche delle altre risultanze a suo carico e della valenza recessiva delle prospettazioni alternative formulate dalla difesa, debitamente motivata nel provvedimento impugnato esaminando gli elementi dedotti dalla difesa perché ritenuto positivamente valutabili in suo favore; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 maggio 2026, con cui il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai due semestri meglio specificati nel provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che l'ordinanza valutava le risultanze processuali in termini congrui ed evidenziava - facendo richiamo all'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per detenzione a fini di spaccio di stupefacente in costanza di misura alternativa - che il ricorrente si è reso protagonista nei periodi interessati di una condotta illecita di straordinaria gravità, così manifestando di non avere in alcun modo aderito al programma rieducativo la cui attuazione giustifica la concessione del beneficio; che la valutazione appare corretta alla luce anche delle altre risultanze a suo carico e della valenza recessiva delle prospettazioni alternative formulate dalla difesa, debitamente motivata nel provvedimento impugnato esaminando gli elementi dedotti dalla difesa perché ritenuto positivamente valutabili in suo favore; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese process