Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18302/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Statocontroricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Piemonte, n. 363/2025, depositata il 15/5/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16279/2025Numero sezionale 4378/2026Numero di raccolta generale 18302/20261. [OSCURATO:PERSONA] srl riceveva un avviso di accertamento per l’annoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]d’imposta 2018, ai fini [OSCURATO:PERSONA] e IVA, a seguito di una verificafiscale della Guardia di finanza sulle operazioni intercorrenti fraStudio Vassallo – [OSCURATO:PERSONA] srl, esercente l’attività diconsulenza amministrativa, e l’[OSCURATO:PERSONA] perla promozione e lo sviluppo di produzioni vitivinicole e delle aziendeproduttrici italiane. [OSCURATO:PERSONA] di finanza riteneva che due fattureriguardassero operazioni soggettivamente inesistenti perchériportanti come soggetto emittente l’associazione mentre leprestazioni erano state rese da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].2.

La CGT di primo grado di Cuneo, con sentenza n. 101/2023,accoglieva il ricorso della società.3.

Con la sentenza n. 363/2025 la CGT di secondo grado delPiemonte, su appello dell’Agenzia delle entrate, riformava ladecisione di primo grado, rigettando il ricorso introduttivo.4.

La contribuente ha proposto ricorso affidato a un unico motivomentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5.

Il 16/12/2025 è stata comunicata proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazione della suaimprocedibilità.

Con istanza depositata in data 21/1/2026, laricorrente ha chiesto la decisione.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7.

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolola ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 e dell’art. 2729 del codice civile, nonchédell’art. 7, comma 5 bis, d.lgs. 546/91, in relazione all’art. 37,comma 3, d.p.r. 600/1973», la ricorrente deduce che manca la parte2 di 6Numero registro generale 16279/2025Numero sezionale 4378/2026Numero di raccolta generale 18302/2026di motivazione della sentenza che ha indotto il giudicante a ritenereData pubblicazione 06/06/2026provato in via presuntiva il fatto posto a fondamento della decisione.Sono totalmente assenti i requisiti di gravità e precisione nei quattrofatti che sono stati valorizzati, costituiti dalla non operativitàdell’associazione con riferimento alla tipologia di prestazione,dall’assenza di costi riferibili all’attività oggetto delle fatture,dall’acquisto da parte della ricorrente di studi utilizzati per lapredisposizione degli elaborati e dal fatto che gli elaborati predispostidall’associazione contengono al loro interno dati ricavabili da talistudi.2.

Il ricorso è improcedibile.2.1 L’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. indica fra i documentinecessari che la parte ricorrente deve depositare, unitamente alricorso, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dall’ultimanotificazione alla parte contro cui il ricorso è proposto, la copiaautentica della sentenza impugnata, con la relazione di notifica sequesta è avvenuta.

Le Sezioni Unite di questa Corte hannoaffermato, con specifico riguardo al mancato deposito della relata dinotifica della sentenza impugnata, che, in tema di giudizio dicassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione dellasanzione della improcedibilità, ex art. 369, secondo comma, n. 2,c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata, di cui il ricorrentenon abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ovequest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice, perchéprodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediantel'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez.

Un.,1295/2018; conf.

Cass. 44/2022).2.2 Dall’indice in calce al ricorso risulta che vengano depositaticinque documenti:

1. “copia autentica della sentenza n. 340/2022”(da pag. 1 e 19 del ricorso risulta che la sentenza impugnata sia lasentenza della CGT di secondo grado del Piemonte n. 363/2025); 2.“ricorso notificato”;

4. “fascicolo di parte dei due gradi di giudizio”3 di 6Numero registro generale 16279/2025Numero sezionale 4378/2026Numero di raccolta generale 18302/2026(nell’elenco manca il n. 3) e

5. “Procura speciale alle liti”.

Gli attiData pubblicazione 06/06/2026consultabili sull’applicativo desk, depositati in data 30/7/2025,unitamente al ricorso, con estensione “pdf.p7m” sono unicamente le“dichiarazioni di conformità” del fascicolo di parte, del ricorso e dellasentenza.

Il giorno seguente è stata depositata prova del pagamentodel contributo integrativo fisso.

La cartella del “fascicolo deiprecedenti gradi di giudizio” non è compresa, a differenza di quantosostenuto nella memoria integrativa 7/5/2026, fra gli allegati.

Alcontroricorso dell’Agenzia delle entrate è allegato unicamente ilricorso avversario e non anche copia della decisione impugnata.2.3 Dopo la comunicazione della proposta di definizione, nelchiedere la decisione della causa la parte ricorrente, senzadepositare alcuna relazione tecnica a sostegno delle proprieallegazioni, ha evidenziato: “[…] che da un successivo esame dellabusta telematica e del fascicolo telematico di legittimità, la parterisulta avere assolto all’onere di deposito di cui all’art. 369 c.p.c.,producendo la copia della Sentenza munita dei marcatori digitaliidonei a verificarne la data di emissione e pubblicazione, nonchémunita di idonea attestazione di conformità, come risulta dalla bustatelematica che per comodità si allega alla presente istanza in formato.eml ed .enc (all. 1); - che l’impossibilità di codesta ecc.ma Corte diverificare quanto sopra è dovuta ad un malfunzionamento del portaleche eroga i servizi digitali necessari al processo telematico […]; chetuttavia la parte non può essere gravata delle conseguenzepregiudizievoli derivanti da problemi tecnici al di fuori del propriocontrollo e del tutto inconoscibili […]”.Il contenuto delle buste "2) Busta fascicolo telematico di legittimitàformato ENC.zip.p7m" e "1) Busta fascicolo telematico di legittimitàformato EML.eml.p7m", una volta decriptato, appare del tuttocorrispondente agli atti depositati il 30/7/2025: si tratta del ricorsoe di tre attestazioni di conformità.

Il file relativo alla attestazione diconformità della sentenza non contiene anche copia della sentenza.4 di 6Numero registro generale 16279/2025Numero sezionale 4378/2026Le buste depositate, dunque, smentiscono e non confermano cheNumero di raccolta generale 18302/2026copia della sentenza fosse state tempestivamente prodoDtatta p.u bNbliocanzio ne 06/06/2026appare ipotizzabile alcun malfunzionamento dell’applicativo in usopresso l’Ufficio giudiziario.2.4 Con la memoria integrativa 7/5/2026 il difensore afferma chelo “screenshot estratto dal software allegato utilizzato […] per idepositi telematici”, evidenzia il contenuto della busta telematica.Premesso che uno screenshot non è in grado di dimostrarel’avvenuto deposito in via telematica di un atto processuale, non viè nemmeno corrispondenza tra l’indice in calce al ricorso e l’elencodi allegati risultanti dall’immagine della consolle depositata.

Non puòaffermarsi che lo screenshot riguardi gli atti depositati della presentecausa.3.

La motivazione della proposta di definizione comunicata alle partiè conforme all’esito del giudizio.

Le spese processuali, liquidate nelrispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto delvalore della causa, nella somma di euro 2.400,00 per compensi,seguono la soccombenza.

Trovano applicazione, non ostandoviimpedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c., richiamati dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nei termini di cui in dispositivo.

Per i casidi conformità tra proposta e definizione è stata codificata un’ipotesidi abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto deldivieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez.

U.,27195/2023 e Cass. 5243/2024), comportante, qualora siaconsentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una sommaequitativamente determinata a favore della controparte e, in ognicaso, anche in assenza di difese dell’intimato, di un’ulteriore sommadi denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.4.

Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamentodel cd. doppio contributo unificato.5 di 6Numero registro generale 16279/2025Numero sezionale 4378/2026 P.Q.MNumero di raccolta generale 18302/2026La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricoDrartae pnubtbelic azlio ne 06/06/2026pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.400,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., dellasomma equitativamente determinata nella misura di euro 2.400,00,nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ex art.96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Statocontroricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Piemonte, n. 363/2025, depositata il 15/5/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16279/2025Numero sezionale 4378/2026Numero di raccolta generale 18302/20261. [OSCURATO:PERSONA] srl riceveva un avviso di accertamento per l’annoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]d’imposta 2018, ai fini [OSCURATO:PERSONA] e IVA, a seguito di una verificafiscale della Guardia di finanza sulle operazioni intercorrenti fraStudio Vassallo – [OSCURATO:PERSONA] srl, esercente l’attività diconsulenza amministrativa, e l’[OSCURATO:PERSONA] perla promozione e lo sviluppo di produzioni vitivinicole e delle aziendeproduttrici italiane. [OSCURATO:PERSONA] di finanza riteneva che due fattureriguardassero operazioni soggettivamente inesistenti perchériportanti come soggetto emittente l’associazione mentre leprestazioni erano state rese da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].2. La CGT di primo grado di Cuneo, con sentenza n. 101/2023,accoglieva il ricorso della società.3. Con la sentenza n. 363/2025 la CGT di secondo grado delPiemonte, su appello dell’Agenzia delle entrate, riformava ladecisione di primo grado, rigettando il ricorso introduttivo.4. La contribuente ha proposto ricorso affidato a un unico motivomentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. Il 16/12/2025 è stata comunicata proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazione della suaimprocedibilità. Con istanza depositata in data 21/1/2026, laricorrente ha chiesto la decisione.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolola ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 e dell’art. 2729 del codice civile, nonchédell’art. 7, comma 5 bis, d.lgs. 546/91, in relazione all’art. 37,comma 3, d.p.r. 600/1973», la ricorrente deduce che manca la parte2 di 6Numero registro generale 16279/2025Numero sezionale 4378/2026Numero di raccolta generale 18302/2026di motivazione della sentenza che ha indotto il giudicante a ritenereData pubblicazione 06/06/2026provato in via presuntiva il fatto posto a fondamento della decisione.Sono totalmente assenti i requisiti di gravità e precisione nei quattrofatti che sono stati valorizzati, costituiti dalla non operativitàdell’associazione con riferimento alla tipologia di prestazione,dall’assenza di costi riferibili all’attività oggetto delle fatture,dall’acquisto da parte della ricorrente di studi utilizzati per lapredisposizione degli elaborati e dal fatto che gli elaborati predispostidall’associazione contengono al loro interno dati ricavabili da talistudi.2. Il ricorso è improcedibile.2.1 L’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. indica fra i documentinecessari che la parte ricorrente deve depositare, unitamente alricorso, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dall’ultimanotificazione alla parte contro cui il ricorso è proposto, la copiaautentica della sentenza impugnata, con la relazione di notifica sequesta è avvenuta. Le Sezioni Unite di questa Corte hannoaffermato, con specifico riguardo al mancato deposito della relata dinotifica della sentenza impugnata, che, in tema di giudizio dicassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione dellasanzione della improcedibilità, ex art. 369, secondo comma, n. 2,c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata, di cui il ricorrentenon abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ovequest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice, perchéprodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediantel'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez. Un.,1295/2018; conf. Cass. 44/2022).2.2 Dall’indice in calce al ricorso risulta che vengano depositaticinque documenti: 1. “copia autentica della sentenza n. 340/2022”(da pag. 1 e 19 del ricorso risulta che la sentenza impugnata sia lasentenza della CGT di secondo grado del Piemonte n. 363/2025); 2.“ricorso notificato”; 4. “fascicolo di parte dei due gradi di giudizio”3 di 6Numero registro generale 16279/2025Numero sezionale 4378/2026Numero di raccolta generale 18302/2026(nell’elenco manca il n. 3) e 5. “Procura speciale alle liti”. Gli attiData pubblicazione 06/06/2026consultabili sull’applicativo desk, depositati in data 30/7/2025,unitamente al ricorso, con estensione “pdf.p7m” sono unicamente le“dichiarazioni di conformità” del fascicolo di parte, del ricorso e dellasentenza. Il giorno seguente è stata depositata prova del pagamentodel contributo integrativo fisso. La cartella del “fascicolo deiprecedenti gradi di giudizio” non è compresa, a differenza di quantosostenuto nella memoria integrativa 7/5/2026, fra gli allegati. Alcontroricorso dell’Agenzia delle entrate è allegato unicamente ilricorso avversario e non anche copia della decisione impugnata.2.3 Dopo la comunicazione della proposta di definizione, nelchiedere la decisione della causa la parte ricorrente, senzadepositare alcuna relazione tecnica a sostegno delle proprieallegazioni, ha evidenziato: “[…] che da un successivo esame dellabusta telematica e del fascicolo telematico di legittimità, la parterisulta avere assolto all’onere di deposito di cui all’art. 369 c.p.c.,producendo la copia della Sentenza munita dei marcatori digitaliidonei a verificarne la data di emissione e pubblicazione, nonchémunita di idonea attestazione di conformità, come risulta dalla bustatelematica che per comodità si allega alla presente istanza in formato.eml ed .enc (all. 1); - che l’impossibilità di codesta ecc.ma Corte diverificare quanto sopra è dovuta ad un malfunzionamento del portaleche eroga i servizi digitali necessari al processo telematico […]; chetuttavia la parte non può essere gravata delle conseguenzepregiudizievoli derivanti da problemi tecnici al di fuori del propriocontrollo e del tutto inconoscibili […]”.Il contenuto delle buste "2) Busta fascicolo telematico di legittimitàformato ENC.zip.p7m" e "1) Busta fascicolo telematico di legittimitàformato EML.eml.p7m", una volta decriptato, appare del tuttocorrispondente agli atti depositati il 30/7/2025: si tratta del ricorsoe di tre attestazioni di conformità. Il file relativo alla attestazione diconformità della sentenza non contiene anche copia della sentenza.4 di 6Numero registro generale 16279/2025Numero sezionale 4378/2026Le buste depositate, dunque, smentiscono e non confermano cheNumero di raccolta generale 18302/2026copia della sentenza fosse state tempestivamente prodoDtatta p.u bNbliocanzio ne 06/06/2026appare ipotizzabile alcun malfunzionamento dell’applicativo in usopresso l’Ufficio giudiziario.2.4 Con la memoria integrativa 7/5/2026 il difensore afferma chelo “screenshot estratto dal software allegato utilizzato […] per idepositi telematici”, evidenzia il contenuto della busta telematica.Premesso che uno screenshot non è in grado di dimostrarel’avvenuto deposito in via telematica di un atto processuale, non viè nemmeno corrispondenza tra l’indice in calce al ricorso e l’elencodi allegati risultanti dall’immagine della consolle depositata. Non puòaffermarsi che lo screenshot riguardi gli atti depositati della presentecausa.3. La motivazione della proposta di definizione comunicata alle partiè conforme all’esito del giudizio. Le spese processuali, liquidate nelrispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto delvalore della causa, nella somma di euro 2.400,00 per compensi,seguono la soccombenza. Trovano applicazione, non ostandoviimpedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c., richiamati dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nei termini di cui in dispositivo. Per i casidi conformità tra proposta e definizione è stata codificata un’ipotesidi abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto deldivieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez. U.,27195/2023 e Cass. 5243/2024), comportante, qualora siaconsentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una sommaequitativamente determinata a favore della controparte e, in ognicaso, anche in assenza di difese dell’intimato, di un’ulteriore sommadi denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.4. Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamentodel cd. doppio contributo unificato.5 di 6Numero registro generale 16279/2025Numero sezionale 4378/2026 P.Q.MNumero di raccolta generale 18302/2026La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricoDrartae pnubtbelic azlio ne 06/06/2026pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.400,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., dellasomma equitativamente determinata nella misura di euro 2.400,00,nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ex art.96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro6 di 6
Sentenza Cassazione n. 18302/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris