CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 15982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale consistito nell'aver concorso con altri alla sottrazione di libri e scritture contabili alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, rispettivamente afferenti al vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto al ricorrente e all'erronea applicazione della legge penale sostanziale e correlato vizio motivazionale per non avere il giudice di merito correttamente qualificato il fatto di reato, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, che, però, è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere stens