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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 02940/2022

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seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18521-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f.

CNUSM54P13H5010, elettivamente domiciliato in Roma, Circ.ne Clodia n. 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.

Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 217/06/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 22.01.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.11.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 217/06/2015, depositata il 21.01.2015 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la quale, a conferma della pronuncia di primo grado, era stato rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno RG N 18521/2015 Con ere rel.

Federici v d'imposta 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato ai fini Irpef i maggiori redditi del contribuente.

Ha riferito che l'Amministrazione finanziaria aveva eseguito una verifica ex art. 38, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 sulla base di indici di spesa, ad un tempo però procedendo ad accertamenti sulle movimentazioni bancarie del ricorrente, ai sensi dell'art. 32, del medesimo cl.P.R. n. 600 del 1973.

All'esito del contraddittorio con il contribuente, che aveva dettagliato le fonti economiche a giustificazione della capacità di spesa apparentemente incompatibile con il reddito dichiarato, l'Agenzia delle entrate aveva notificato l'atto impositivo.

Con esso, pur partendo da un accertamento espletato con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 600 cit., l'ufficio aveva rideterminato l'imponibile sui riscontri bancari, ed in particolare sulle operazioni ritenute non giustificate dalle spiegazioni del contribuente.

Era seguito il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 254/48/2013 aveva rigettato il ricorso.

Nel successivo giudizio d'appello la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato la statuizione di primo grado con la pronuncia ora al vaglio della Corte.

Il ricorrente ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione.

L'Agenzia delle entrate ha depositato un intempestivo "atto di costituzione" ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza pubblica.

Nell'adunanza camerale del 12 novembre 2021 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Il ricorso, nel quale non risulta articolato nessun motivo in modo specifico, è inammissibile.

Questa Corte ha costantemente affermato che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilítà alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, RGN 18521/2015 consigHee rel.

Federici ovvero le carenze della motivazione (cfr. Cass., 15 febbraio 2003, n. 2312; 27 gennaio 2004, n. 1405; 28 luglio 2005, n. 15805; 20 gennaio 2006, n. 1107; 5 giugno 2007, n. 13066; tra le più recenti, cfr. 24 febbraio 2020, n. 4905, sino a Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745).

Assolutamente ultronee sono poi le censure rivolte alla sentenza di primo grado (cfr. Cass., 17 luglio 2007, nella quale il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile per aver in parte rivolto le critiche alla sentenza di primo grado).

Più nello specifico, l'onere di indicazione specifica dei motivi di impugnazione, previsto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore invocato, in procedendo o in ludicando, non può essere assolto neppure per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, di cui invece occorre la esplicazione del loro contenuto.

Vi è infatti il preciso onere di indicare in modo puntuale gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, e ciò al fine di assicurare con il ricorso tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass., 13 gennaio 2021, n. 342).

Con riferimento poi alla denuncia della violazione di legge, si è affermato che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone a pena d'inammissibilità che nella denunzia del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), del cod. proc. civ. siano indicate le norme di legge, di cui si intende lamentare la violazione, e sia esaminato il loro contenuto precettivo, raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (cfr. Sez.

U. n. 23745 del 2020 cit.; 6 luglio 2021, n. 18998).

Ebbene, pur volendo aderire ai principi giuridici enucleati nei precedenti riportati, adeguandone il contenuto ai principi affermati dalla Corte EDU con decisione del 29 ottobre 2021 (in causa Succi e altri/Italia, 55064/2011), nel caso di specie, a parte la genericità del riferimento al motivo di impugnazione che si è inteso rivolgere alla pronuncia del giudice d'appello, il ricorso contiene critiche alla decisione di primo grado; rivolge critiche alla disciplina normativa senza circoscriverla; lamenta inoltre limiti alle possibilità concrete del cittadino di apprestare una difesa, questione che al più riguarda il RGN 18521/2015 Constiere r

I. Federici i momento dell'accertamento e dei rapporti endoprocedimentali tra contribuente e fisco, ma non costituisce di certo una critica alla decisione impugnata.

In questo contesto le critiche formulate alla sentenza si relazionano più che altro ad una denuncia sulle difficoltà di difesa del contribuente, laddove il giudice regionale avrebbe richiesto "all'appellante la giustificazione puntuale dei quindici elementi contestati".

La difesa, per quanto comprensibile, è condotta su un piano meramente espositivo con cui ci si duole della presunta confusione tra accertamento sintetico (ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973) e accertamento bancario (ex art. 32 del medesimo d.P.R.), così adombrando una presunta incompatibilità tra i due accertamenti, che però, a prescindere dalla fondatezza della critica, non risulta mai esplicitata e soprattutto mai si traduce in una specifica critica alla sentenza.

Tale limite si amplia quando nelle pagine successive (pag. 13 e seg.) il ricorso si sviluppa con il racconto della vita del Cuna e con modalità attinenti al suo modus vivendi, portando infine l'attenzione sui vizi dell'attività accertativa, che a suo dire non doveva avere seguito.

Sono poi "elencati" gli assegni, che probabilmente corrispondono ai versamenti bancari, senza che sia comprensibile a quale scopo siano stati menzionati, non accompagnandosi alla loro menzione alcuna spiegazione che possa far intendere quali giustificazioni per essi viene data.

Ed anche le critiche che il ricorso "sembra" voglia rivolgere alle valutazioni, non solo dei verificatori, ma anche del giudice, riportano passi di una sentenza che non è quella impugnata dinanzi a questa Corte (pag. 19 del ricorso), ma forse la decisione di primo grado.

Il riferimento infine, posto solo al termine del ricorso, all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., con una sovrapposizione di ragioni prive di ogni elemento indicativo da cui dedurre, pur con uno sforzo ermeneutico, sotto quale profilo venga invocato l'errore di diritto o quello del vizio motivazionale della sentenza impugnata, rende il ricorso del tutto inammissibile.

Nulla va liquidato per le spese del giudizio, attesa la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

RGN 18521/2015 Consitgliere ,e1. [OSCURATO:PERSONA]= Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18521-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. CNUSM54P13H5010, elettivamente domiciliato in Roma, Circ.ne Clodia n. 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t. Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 217/06/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 22.01.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.11.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 217/06/2015, depositata il 21.01.2015 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la quale, a conferma della pronuncia di primo grado, era stato rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno RG N 18521/2015 Con ere rel. Federici v d'imposta 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato ai fini Irpef i maggiori redditi del contribuente. Ha riferito che l'Amministrazione finanziaria aveva eseguito una verifica ex art. 38, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 sulla base di indici di spesa, ad un tempo però procedendo ad accertamenti sulle movimentazioni bancarie del ricorrente, ai sensi dell'art. 32, del medesimo cl.P.R. n. 600 del 1973. All'esito del contraddittorio con il contribuente, che aveva dettagliato le fonti economiche a giustificazione della capacità di spesa apparentemente incompatibile con il reddito dichiarato, l'Agenzia delle entrate aveva notificato l'atto impositivo. Con esso, pur partendo da un accertamento espletato con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 600 cit., l'ufficio aveva rideterminato l'imponibile sui riscontri bancari, ed in particolare sulle operazioni ritenute non giustificate dalle spiegazioni del contribuente. Era seguito il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 254/48/2013 aveva rigettato il ricorso. Nel successivo giudizio d'appello la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato la statuizione di primo grado con la pronuncia ora al vaglio della Corte. Il ricorrente ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato un intempestivo "atto di costituzione" ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza pubblica. Nell'adunanza camerale del 12 novembre 2021 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Il ricorso, nel quale non risulta articolato nessun motivo in modo specifico, è inammissibile. Questa Corte ha costantemente affermato che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilítà alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, RGN 18521/2015 consigHee rel. Federici ovvero le carenze della motivazione (cfr. Cass., 15 febbraio 2003, n. 2312; 27 gennaio 2004, n. 1405; 28 luglio 2005, n. 15805; 20 gennaio 2006, n. 1107; 5 giugno 2007, n. 13066; tra le più recenti, cfr. 24 febbraio 2020, n. 4905, sino a Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745). Assolutamente ultronee sono poi le censure rivolte alla sentenza di primo grado (cfr. Cass., 17 luglio 2007, nella quale il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile per aver in parte rivolto le critiche alla sentenza di primo grado). Più nello specifico, l'onere di indicazione specifica dei motivi di impugnazione, previsto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore invocato, in procedendo o in ludicando, non può essere assolto neppure per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, di cui invece occorre la esplicazione del loro contenuto. Vi è infatti il preciso onere di indicare in modo puntuale gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, e ciò al fine di assicurare con il ricorso tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass., 13 gennaio 2021, n. 342). Con riferimento poi alla denuncia della violazione di legge, si è affermato che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone a pena d'inammissibilità che nella denunzia del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), del cod. proc. civ. siano indicate le norme di legge, di cui si intende lamentare la violazione, e sia esaminato il loro contenuto precettivo, raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (cfr. Sez. U. n. 23745 del 2020 cit.; 6 luglio 2021, n. 18998). Ebbene, pur volendo aderire ai principi giuridici enucleati nei precedenti riportati, adeguandone il contenuto ai principi affermati dalla Corte EDU con decisione del 29 ottobre 2021 (in causa Succi e altri/Italia, 55064/2011), nel caso di specie, a parte la genericità del riferimento al motivo di impugnazione che si è inteso rivolgere alla pronuncia del giudice d'appello, il ricorso contiene critiche alla decisione di primo grado; rivolge critiche alla disciplina normativa senza circoscriverla; lamenta inoltre limiti alle possibilità concrete del cittadino di apprestare una difesa, questione che al più riguarda il RGN 18521/2015 Constiere r I. Federici i momento dell'accertamento e dei rapporti endoprocedimentali tra contribuente e fisco, ma non costituisce di certo una critica alla decisione impugnata. In questo contesto le critiche formulate alla sentenza si relazionano più che altro ad una denuncia sulle difficoltà di difesa del contribuente, laddove il giudice regionale avrebbe richiesto "all'appellante la giustificazione puntuale dei quindici elementi contestati". La difesa, per quanto comprensibile, è condotta su un piano meramente espositivo con cui ci si duole della presunta confusione tra accertamento sintetico (ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973) e accertamento bancario (ex art. 32 del medesimo d.P.R.), così adombrando una presunta incompatibilità tra i due accertamenti, che però, a prescindere dalla fondatezza della critica, non risulta mai esplicitata e soprattutto mai si traduce in una specifica critica alla sentenza. Tale limite si amplia quando nelle pagine successive (pag. 13 e seg.) il ricorso si sviluppa con il racconto della vita del Cuna e con modalità attinenti al suo modus vivendi, portando infine l'attenzione sui vizi dell'attività accertativa, che a suo dire non doveva avere seguito. Sono poi "elencati" gli assegni, che probabilmente corrispondono ai versamenti bancari, senza che sia comprensibile a quale scopo siano stati menzionati, non accompagnandosi alla loro menzione alcuna spiegazione che possa far intendere quali giustificazioni per essi viene data. Ed anche le critiche che il ricorso "sembra" voglia rivolgere alle valutazioni, non solo dei verificatori, ma anche del giudice, riportano passi di una sentenza che non è quella impugnata dinanzi a questa Corte (pag. 19 del ricorso), ma forse la decisione di primo grado. Il riferimento infine, posto solo al termine del ricorso, all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., con una sovrapposizione di ragioni prive di ogni elemento indicativo da cui dedurre, pur con uno sforzo ermeneutico, sotto quale profilo venga invocato l'errore di diritto o quello del vizio motivazionale della sentenza impugnata, rende il ricorso del tutto inammissibile. Nulla va liquidato per le spese del giudizio, attesa la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate. P.Q.M. RGN 18521/2015 Consitgliere ,e1. [OSCURATO:PERSONA]= Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso,
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