CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26617/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alcuna nuova doglianza, ma sisarebbero limitati a sostenere la richiesta, già formulata, di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.La difesa sottolinea, inoltre, come le questioni trattate nelle memorie fosserostrettamente connesse al nucleo centrale delle censure già devolute, ossia allanecessità di valutare le prove sopravvenute potenzialmente favorevoliall’imputato. Da ciò deriverebbe l’obbligo per il giudice di appello, in conformità aiprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, di esaminare il contenuto dellememorie in quanto pertinenti alle questioni oggetto di impugnazione.Sotto ulteriore profilo, il ricorrente deduce che la dichiarata irrilevanza dellememorie non fosse idonea a sanare l’originario vizio processuale, atteso che laviolazione delle norme che regolano il contraddittorio e l’esercizio del diritto didifesa integra un vizio autonomo, rilevante a prescindere da ogni valutazionesull’incidenza concreta degli atti difensivi sull’esito del giudizio.In particolare, si evidenzia come la Corte di appello, dopo avere esclusol’ammissibilità delle memorie, abbia comunque espresso un giudizio di irrilevanzadelle stesse, senza procedere a un effettivo esame del loro contenuto, risultandocosì in un ragionamento ritenuto meramente assertivo e svincolato da unconfronto reale con le argomentazioni difensive.La difesa deduce, al riguardo, che tale modus procedendi si risolverebbe in unvizio di manifesta illogicità della motivazione, in quanto il giudice, da un lato,avrebbe rifiutato di esaminare gli atti per ragioni processuali e, dall’altro, neavrebbe comunque valutato il contenuto in termini di irrilevanza.Si assume, pertanto, che la decisione impugnata abbia determinato unaillegittima compressione del diritto di difesa, precludendo all’imputato l’effettivoesercizio delle facoltà processuali riconosciute dall’art. 121 cod. proc. pen., e abbiaprodotto una motivazione viziata sotto il profilo logico-giuridico, tale da integrareil vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.In conclusione, il motivo prospetta che l’error in procedendo così configurato,incidendo sulla regolare instaurazione del contraddittorio e sulla completezza delquadro argomentativo posto a base della decisione, comporti la necessità diannullamento della sentenza impugnata.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa deduce vizi di violazione dilegge e di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc.pen., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello harigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod.proc. pen., nonostante l’allegazione di prove sopravvenute ritenute decisive, e haomesso una adeguata valutazione del relativo compendio probatorio.Si rappresenta, in fatto, che nel corso del giudizio di appello la difesa avevadepositato una consulenza tecnica di parte, redatta all’esito dell’analisi forenseintegrale del telefono in uso all’imputato, dalla quale sarebbero emersi elementi diprova nuovi e rilevanti, idonei – secondo la prospettazione difensiva – a porre indiscussione il quadro indiziario posto a fondamento della pronuncia di condanna diprimo grado.Sulla base di tali emergenze, la difesa aveva avanzato rituale istanza dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.,evidenziando la necessità di procedere all’acquisizione e alla valutazione dellasuddetta prova tecnica, qualificata come prova nuova e decisiva e, dunque,astrattamente idonea a determinare un esito diverso del giudizio.La Corte territoriale, nondimeno, ha rigettato tale richiesta, ritenendo nonsussistenti i presupposti per procedere alla rinnovazione, senza, secondo ilricorrente, confrontarsi in modo effettivo e puntuale con il contenuto dellaconsulenza e con le specifiche deduzioni difensive circa la decisività dellecircostanze emerse.La censura difensiva si incentra, in primo luogo, sulla dedotta violazionedell’art. 603 cod. proc. pen., assumendosi che la Corte di appello avrebbe omessodi applicare correttamente i principi che regolano l’ammissibilità della rinnovazioneistruttoria, in presenza di prove sopravvenute o non acquisite nel giudizio di primogrado, specie laddove tali elementi risultino potenzialmente idonei a incidere sulgiudizio di responsabilità.Si sostiene, infatti, che la consulenza tecnica di parte avesse fatto emergereelementi oggettivi e documentali, non precedentemente scrutinati, la cuivalutazione avrebbe imposto, quantomeno, un approfondimento istruttorio, ancheai fini del rispetto del canone del ragionevole dubbio e del principio delcontraddittorio nella formazione della prova.Secondo la prospettazione del ricorrente, la decisione di rigetto si sarebbe,invece, risolta in una valutazione meramente apparente o comunque apodittica,non accompagnata da un adeguato percorso argomentativo circa la non decisivitàdelle prove dedotte, con conseguente vizio di motivazione ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen.Sotto altro profilo, la difesa deduce che la Corte di appello avrebbesostanzialmente travisato il contenuto e la portata della prova tecnica prodotta,non cogliendone la rilevanza ai fini della ricostruzione del fatto, né il possibileimpatto sul giudizio di attendibilità delle precedenti risultanze probatorie.In particolare, viene evidenziato come le risultanze della consulenza tecnicafossero direttamente collegate ai punti nodali della ricostruzione accusatoria,incidendo su elementi fattuali utilizzati per affermare la responsabilitàdell’imputato, e dunque idonee a determinare una rivalutazione complessiva delcompendio probatorio.La difesa lamenta, altresì, che il giudice di secondo grado avrebbe omesso diconfrontarsi con le specifiche deduzioni contenute nei motivi di appello e nei motiviaggiunti, nei quali era stata diffusamente illustrata la portata delle nuoveacquisizioni probatorie, così violando l’obbligo di motivazione in relazione ai puntidevoluti.Viene, inoltre, prospettata la violazione dei principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione dell’istruttoria in appello,secondo cui il giudice deve procedere a un esame concreto della decisività dellaprova richiesta, non potendo limitarsi a un rigetto fondato su valutazioni genericheo meramente congetturali.Si deduce, infine, che la mancata ammissione della prova, in presenza dielementi nuovi e potenzialmente favorevoli all’imputato, si tradurrebbe in unalesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, di cui agli artt. 24 e111 Cost., nonché in una violazione delle norme processuali che disciplinanol’istruzione dibattimentale.In sintesi, la Corte di appello avrebbe omesso di esercitare correttamente ipoteri officiosi e valutativi attribuiti dall’art. 603 cod. proc. pen., trascurando diconsiderare la rilevanza e la potenziale decisività delle prove sopravvenute, conconseguente vizio della motivazione e compromissione della correttezza logico-giuridica della decisione impugnata.Il ricorrente conclude che tale complessivo deficit valutativo imponel’annullamento della sentenza, in quanto incidente su un momento essenziale delprocesso, quale è quello della formazione e della valutazione della prova.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa deduce vizio di motivazione, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per travisamento della provaper omissione e manifesta illogicità, in relazione alla valutazione di un elementodocumentale decisivo ai fini della verifica della credibilità dell’imputato e dellasussistenza dell’elemento soggettivo del reato.Si deduce che la sentenza impugnata abbia confermato il giudizio diresponsabilità dell’imputato fondandosi, in misura rilevante, su una valutazione diradicale inattendibilità della versione dei fatti da questi fornita, ritenuta priva diqualsivoglia riscontro probatorio.In particolare, il giudice di appello ha qualificato come meramente“fantasiosa” la prospettazione difensiva secondo cui l’incontro con la personaoffesa sarebbe stato finalizzato alla conclusione di una trattativa commercialeavente ad oggetto l’acquisto di un pianoforte di elevato valore economico,affermando apoditticamente che di tale circostanza non sarebbe stato fornitoneppure un principio di prova.Tuttavia, si deduce che la difesa aveva prodotto un elemento documentale disignificativa rilevanza, costituito da una fattura emessa dalla società “Piatinopianoforti” in favore della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, avente ad oggetto propriol’acquisto di un pianoforte per l’importo di euro 75.000, documento rinvenutoall’interno delle conversazioni telematiche intercorse tra l’imputato e la personaoffesa e acquisito mediante consulenza tecnica di parte.Detto elemento, lungi dal costituire una produzione tardiva, risulterebbe giàesistente nel compendio probatorio e, secondo la prospettazione difensiva,sarebbe idoneo a fornire un riscontro oggettivo e preciso alla narrazionedell’imputato, sia sotto il profilo della credibilità soggettiva sia sotto quellodell’effettiva esistenza della trattativa commerciale, coerente anche con l’ordine digrandezza economica indicato dall’imputato medesimo nel corso dell’esame.Nonostante ciò, la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione di taledocumento, pervenendo ad una conclusione di totale assenza di riscontri probatoriche, alla luce del materiale acquisito, si assumerebbe in palese contrasto con gliper omissione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Sotto un distinto ma connesso profilo, la difesa evidenzia come tale omissionevalutativa rivestirebbe carattere decisivo anche ai fini della ricostruzionedell’elemento soggettivo del reato contestato. Invero, la configurabilità delconcorso nel delitto di rapina presuppone la coscienza e volontà di partecipazioneall’azione delittuosa; mentre la prospettazione difensiva – corroborata, secondol’assunto, dal predetto documento – delineerebbe una figura di intermediarioinconsapevole e privo della rappresentazione del piano criminoso.Ne consegue che la mancata considerazione del suddetto elementodocumentale avrebbe precluso al giudice di merito la verifica della sussistenza diun concreto riscontro alla tesi difensiva, incidendo sia sulla valutazione dellacredibilità dell’imputato sia sull’accertamento dell’elemento psicologico del reato,con conseguente incidenza sulla tenuta logico-giuridica dell’intero impiantoargomentativo della sentenza impugnata.In tale prospettiva, la difesa deduce che l’affermazione di inesistenza dielementi di prova a sostegno della versione dell’imputato risulterebbe fondata suun errore percettivo, determinato dall’omessa considerazione di un datodocumentale decisivo, la cui valutazione avrebbe potuto condurre ad una diversaconclusione in ordine alla responsabilità penale dell’imputato.2.4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di leggeprocessuale e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione nonché del travisamento della prova, sia dichiarativa (dichiarazionidell’imputato in sede di esame) sia documentale (tabulati telefonici).Si rappresenta che la Corte di appello, nel confermare il giudizio diresponsabilità dell’imputato, ha fondato una parte essenziale del proprio percorsoargomentativo sull’assunto dell’esistenza di “pregressi contatti” tra l’imputato e gliesecutori materiali della rapina, valorizzando, a tal fine, le dichiarazioni resedall’imputato in sede di esame e i dati ricavati dai tabulati telefonici.Secondo la prospettazione difensiva, tale affermazione costituirebbe unpalese travisamento della prova dichiarativa, poiché attribuirebbe alle dichiarazionidell’imputato un contenuto e una portata radicalmente difformi rispetto al lorosignificato effettivo. In particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto chel’imputato avesse ammesso di avere incontrato uno dei presunti correi (Renzullo),mentre, in realtà, dalle trascrizioni dell’esame dibattimentale emergerebbesoltanto un occasionale e fugace avvistamento, privo di qualsiasi effettivainterazione o conoscenza personale.Si evidenzia, in tal senso, che la dichiarazione dell’imputato, secondo cui egliaveva riconosciuto il soggetto soltanto a seguito della visione di fotografie e loaveva visto in precedenza in circostanze episodiche, senza alcun rapporto diretto,sarebbe stata interpretata dalla Corte quale ammissione di un incontro, conconseguente alterazione del significato originario della prova dichiarativa. Taleoperazione ermeneutica, secondo il ricorrente, ha integrato un travisamento dellaprova, configurabile quando risulti evidente e non controvertibile la difformità trail contenuto della dichiarazione e quello ricavato dal giudice.Analogo vizio viene dedotto con riferimento alla valutazione dei rapporti tral’imputato e altro soggetto coinvolto nei fatti, poiché la Corte di appello avrebberitenuto smentita la negazione, da parte dell’imputato, di aver mai conosciuto talepersona, valorizzando la circostanza che quest’ultima fosse in possesso dei recapititelefonici del primo.Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe in tal modo operato un duplicetravisamento, omettendo di considerare il contenuto delle dichiarazioni difensive,nelle quali l’imputato aveva negato in modo netto ogni conoscenza, etrasformando una mera inferenza logica (ossia la disponibilità dei numeritelefonici) in un fatto probatorio certo. Inoltre, sarebbe stata completamentetrascurata la plausibile spiegazione alternativa offerta, secondo cui i contattitelefonici avrebbero potuto essere acquisiti tramite terzi, senza implicare unaconoscenza diretta, così dando luogo a un ragionamento ritenuto intrinsecamenteillogico e fondato su premesse non dimostrate.La difesa sottolinea, altresì, che i meri tentativi di contatto telefonico, inassenza di risposta e di elementi attestanti una relazione pregressa, non sarebberoidonei a dimostrare la conoscenza tra i soggetti, potendo anzi risultare coerenticon la versione dell’imputato, secondo cui egli non avrebbe risposto in quantoignaro dell’identità del chiamante.Sotto ulteriore profilo, viene dedotta la decisività del travisamento,assumendosi che l’intero impianto argomentativo della sentenza impugnatatroverebbe fondamento nell’asserita esistenza di tali pregressi contatti, qualeindice della consapevole partecipazione dell’imputato alla condotta criminosa. Lacorretta lettura delle dichiarazioni avrebbe invece condotto, secondo il ricorrente,a escludere la prova di una conoscenza pregressa, risultando così plausibile ladiversa ricostruzione difensiva dell’imputato quale soggetto inconsapevole deldisegno criminoso.2.5. Con il quinto motivo, si deduce un vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione e travisamento dellaprova per omissione con riferimento alla consulenza tecnica di parte e alledichiarazioni dell'imputato.Si rappresenta che la Corte di appello, nel negare la sussistenza di riscontrialla tesi difensiva circa lo spostamento del luogo di un incontro rilevante per laricostruzione dei fatti, avrebbe affermato apoditticamente l’assenza di prova,omettendo tuttavia di considerare le risultanze della consulenza tecnica, dalle qualiemergerebbe documentalmente la sequenza degli eventi.In particolare, secondo quanto dedotto, l’analisi tecnica avrebbe dimostratoche l’imputato, dopo essersi recato in un primo luogo indicato da terzi, avrebbeautonomamente deciso di spostarsi in altra località, ritenuta più idonea,comunicando tale modifica anche alla persona con cui aveva appuntamento econdividendone la posizione. Tali dati, ricavati da applicazioni di navigazione e dacomunicazioni telematiche, costituirebbero prova diretta della condottadell’imputato, idonea a corroborare la tesi difensiva.La difesa lamenta che tali risultanze non solo non sarebbero state valutate,ma sarebbero state implicitamente negate nella loro stessa esistenza,determinando un errore percettivo, in quanto la decisione sarebbe stata fondatasull’asserita mancanza di riscontri probatori a fronte di prove documentalieffettivamente presenti agli atti.Si evidenzia, inoltre, come la Corte territoriale abbia privilegiato ledichiarazioni di un teste istituzionale, il quale, tuttavia, non avrebbe potuto riferiresui dati emersi solo successivamente attraverso l’analisi tecnica autorizzata nelcorso del giudizio di appello, così incorrendo in una valutazione ritenuta illogica eincompleta.Anche sotto tale profilo viene dedotta la decisività del vizio, atteso che lacircostanza dello spostamento del luogo dell’incontro, se correttamente valutata,avrebbe costituito un elemento significativo per escludere la consapevolezzadell’imputato circa la commissione del reato, risultando incompatibile con lacondotta di un soggetto partecipe di un disegno criminoso e coerente, invece, conquella di un intermediario ignaro.In conclusione, si espone che la motivazione della sentenza impugnatarisulterebbe manifestamente illogica e fondata su presupposti fattuali erronei, inquanto costruita su un travisamento delle prove dichiarative e su una omissionenella valutazione di prove documentali decisive, con conseguente violazione deicriteri di valutazione della prova e del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti emanifestamente infondati.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Correttamente laCorte di appello ha qualificato gli atti depositati dalla difesa anteriormente alleudienze del 17 febbraio e del 4 marzo 2026 come motivi nuovi e non comememorie difensive ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., avendo rilevato che essiintroducevano questioni non ricomprese nei motivi di impugnazioneoriginariamente proposti e, dunque, ampliavano l’oggetto del giudizio devoluto algiudice del gravame, trovando applicazione il termine decadenziale previstodall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., riservato ai motivi nuovi.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la memoriadifensiva prevista dall'art. 121 cod. proc. pen. può soltanto sviluppare, illustrare oapprofondire argomentazioni già comprese nei motivi di impugnazione, mentreintegra motivo nuovo l'atto che introduca autonome questioni di fatto o di dirittoovvero ulteriori profili di censura non precedentemente devoluti al giudicedell'impugnazione. Ne consegue che l'obbligo del giudice di esaminare le memoriedifensive sussiste soltanto quando il loro contenuto si mantenga entro il perimetrodelle questioni già devolute con il gravame (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, Rv.277076-01; Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv. 264493-01).La sentenza impugnata ha inoltre evidenziato, con argomentazione immuneda vizi logici, come il termine per il deposito dei motivi nuovi fosse concretamenteosservabile. Dalla documentazione prodotta risultava, infatti, che il consulentetecnico della difesa, con comunicazione del 24 ottobre 2025, aveva richiestoulteriori novanta giorni per il completamento delle operazioni di analisi forense,termine destinato a scadere il 22 gennaio 2026 e, quindi, compatibile con iltempestivo deposito dell'elaborato nel rispetto della scansione temporale previstadall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità degli atti difensivi inquestione risulta conforme a diritto e sorretta da motivazione immune da vizi logicio giuridici, con conseguente manifesta infondatezza delle doglianze articolate sulpunto.3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono al contempo vizi diviolazione di legge e di motivazione, censurando la sentenza impugnata nel puntoin cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato.3.1. Va evidenziato, innanzitutto, che, secondo la costante elaborazione dellagiurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazione dell'istruttorianel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoriaespletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsiricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di nonpoter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016,Ricci, Rv. 266820-01, e Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01).Il sindacato sull'esercizio della discrezionalità del giudice di merito di nonprocedere alla rinnovazione istruttoria, inoltre, ha un perimetro strettamentedelimitato. Invero, come già condivisibilmente precisato, il sindacato che il giudicedi legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di unprovvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione deldibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o dellatestimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativodel provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522– 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01; Sez. 4, n. 37624 del19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689-01).3.2. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si sottraealle censure formulate dal ricorrente, avendo la Corte territoriale illustrato, inmodo puntuale e coerente, le ragioni per le quali gli accertamenti prospettati dalladifesa sono stati ritenuti privi del requisito della decisività e, comunque, nonnecessari ai fini della decisione.In particolare, il giudice di appello ha evidenziato come le risultanze dellaconsulenza tecnica di parte non fossero idonee a fornire un effettivo supportoprobatorio all'assunto difensivo circa l'attribuibilità ad [OSCURATO:PERSONA] dell'utenzatelefonica indicata nell'elaborato tecnico, mancando qualsiasi elemento oggettivoche consentisse di riferire con adeguato grado di attendibilità tale utenza alpredetto soggetto. In tale prospettiva, la Corte ha valorizzato il fatto che il numeroin questione non risultasse memorizzato nella rubrica del dispositivo in usoall'imputato né mediante il nominativo dell'interessato né attraverso appellativi opseudonimi ad esso riconducibili, rilevando altresì come la denominazione «Elio»,rinvenuta nell'applicativo WhatsApp secondo quanto riferito dal consulente delladifesa, fosse del tutto neutra e priva di qualsivoglia collegamento identificativo conil nominativo o il cognome del soggetto in questione.Ne consegue che il diniego della richiesta istruttoria risulta sorretto da unapparato argomentativo completo e immune da vizi di manifesta illogicità, sicchéle doglianze articolate nel ricorso finiscono per risolversi nella prospettazione diuna diversa lettura del materiale probatorio e nella sollecitazione di un rinnovatoapprezzamento del merito, operazione preclusa al giudice di legittimità, il cuisindacato non può estendersi alla rivalutazione della rilevanza o della persuasivitàdegli elementi acquisiti, ma resta circoscritto alla verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata.4. Con il terzo motivo di ricorso, parimenti manifestamente infondato, ladifesa deduce un vizio di motivazione, per omissione e manifesta illogicità inrelazione alla valutazione di un elemento documentale decisivo ai fini della verificadella credibilità dell’imputato e della sussistenza dell’elemento soggettivo delreato.4.1. Va preliminarmente ribadito che l'illogicità della motivazione, censurabilea norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè dispessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimitàsul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo ilsindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà dellegislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senzapossibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioniprocessuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01).4.2. Analogamente, è principio consolidato quello secondo cui, ai fini delladeducibilità del vizio di "travisamento della prova", consistente nell'utilizzazione diun'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente aglidell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6,n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01; Sez. 2, n. 19848 del24/05/2006, Todisco, Rv. 234162 – 01).4.3. Nel caso in esame, la censura è imperniata sulla dedotta omissionevalutativa di una fattura avente ad oggetto l'acquisto di un pianoforte, documentoche sarebbe stato rinvenuto nelle conversazioni telematiche intercorse tral'imputato e la persona offesa tramite consulenza tecnica di parte, che, secondo laprospettazione difensiva, costituirebbe un riscontro oggettivo dell'esistenza di unareale trattativa commerciale e, conseguentemente, della estraneità dell'imputatoal programma criminoso.Il ricorrente, nell’affermare la decisività di tale documento, non si confrontaeffettivamente con il percorso argomentativo sviluppato dalla sentenzaimpugnata, nella quale sono diffusamente illustrate, con motivazione immune davizi logici, le ragioni dell'inattendibilità della versione offerta dall'imputato,valorizzando una pluralità di elementi convergenti acquisiti nel corso dell'istruttoriadibattimentale.In particolare, la Corte territoriale ha ricostruito la vicenda sulla base di unquadro probatorio ritenuto univocamente dimostrativo della finalizzazionedell'incontro con la persona offesa alla realizzazione della condotta di rapina,sicché la difesa non chiarisce per quali ragioni il documento richiamato debbaconsiderarsi effettivamente decisivo né in quale misura esso sarebbe idoneo adisarticolare il complessivo apparato dimostrativo posto a fondamento dellapronuncia impugnata (pagine 12-19 della sentenza impugnata).La deduzione difensiva, pertanto, si risolve nella mera contrapposizione di unadiversa lettura del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità,senza evidenziare un reale vizio di travisamento ovvero una omissione valutativadotata del requisito della decisività richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.5. Non superano il vaglio di ammissibilità il quarto e il quinto motivo di ricorso,con i quali si deducono, rispettivamente, violazione di legge processuale e vizio dimotivazione, sotto il profilo del travisamento della prova dichiarativa edocumentale, e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della provaper omissione, con riferimento alle risultanze della consulenza tecnica di parte ealle dichiarazioni dell’imputato.5.1. Si tratta, invero, di deduzioni che implicano una rivalutazione nel meritodella sentenza da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio,Rv. 234559 - 01).Ed infatti, è costantemente ribadito che la Corte di cassazione non puòsovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di giudizio (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv.253099-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215-01), restandoesclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diversogiudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del11/1/2007, Messina, Rv. 235716-01).5.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata dà conto, con motivazioneimmune da manifeste illogicità, delle ragioni per le quali sono stati ritenutisussistenti elementi idonei a dimostrare la pregressa conoscenza tra l’imputato ei coimputati, valorizzando in modo coerente sia le dichiarazioni rese, sia i datioggettivi emergenti dalle acquisizioni documentali relative al traffico telefonico,senza incorrere in alcun travisamento della prova, inteso quale macroscopicadifformità tra il contenuto dell’atto e quello recepito in motivazione.Parimenti, la Corte territoriale ha esaminato, sia pure in termini critici, lerisultanze della consulenza tecnica di parte, ritenendole non idonee a fornireriscontri decisivi alla prospettazione difensiva e a incrinare il quadro probatorio giàacquisito, con un apprezzamento che si colloca nell’alveo del giudizio di merito eche non presenta profili di manifesta illogicità o di omissione rilevante ai fini delsindacato di legittimità.Le censure articolate denunciano, in definitiva, sotto il profilo del vizio dellaviolazione di legge e di motivazione e del travisamento della prova, la valutazioneoperata dalla Corte territoriale in ordine, da un lato, alle dichiarazioni resedall’imputato e ai dati ricavabili dai tabulati telefonici e, dall’altro, alle risultanzedella consulenza tecnica di parte, prospettandone una lettura alternativa idonea,secondo la difesa, a escludere la consapevole partecipazione dell’imputato allacondotta criminosa.Le deduzioni difensive, infatti, pur formalmente prospettate come denunce diviolazione di legge e di vizio motivazionale, sono in realtà dirette a ottenere unarivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti,fondata su una differente valorizzazione delle emergenze istruttorie. Esse nonindividuano alcuna manifesta illogicità della motivazione né alcun travisamentodella prova rilevante nei ristretti limiti del sindacato di legittimità, risolvendosinella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del materialeprocessuale rispetto a quella, congruamente argomentata, fatta propria dallaCorte territoriale.6. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]